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legge 30/2003 (.doc)
 
 


  
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LAVORO E DIRITTI / 1


La legge n. 30 di delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 Febbraio 2003, ed entra in vigore il 13 Marzo 2003.

E' la legge che di fatto introduce massicciamente il concetto di flessibilità insieme a quello di   lavoratore/lavoratrice atipico/a, e nuove forme di lavoro come l'interinale, quello intermittente o a chiamata (il cosiddetto job on call ), il lavoro condiviso (vedi job sharing ) ed il lavoro accessorio ed occasionale. Cambia la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative (le cisidette co.co.pro.) che diventano   contratti a "progetto".

Prima ancora di dare uno sguardo all'impianto della legge 30/2003, occorre precisare il significato del   termine "flessibilità", spesso usato indifferentemente quanto erroneamente sia con riferimento al lavoro   che all'occupazione. Quando il termine flessibilità attiene al lavoro, intende un dato tecnico di riferimento che permette all'attività lavorativa di adattarsi alle necessità di produzione. La flessibilità riferita all'occupazione, invece, quella che per intendersi si richiede al/alla lavoratore/lavoratrice, identifica la variabilità delle caratteristiche del rapporto e delle condizioni del lavoro che si andrà a svolgere: durata, luogo di svolgimento, retribuzione,   rappresentando, con il suo affacciarsi, il sorgere di un nuovo fattore sociale.

Flessibilità, sostantivo femminile a rigor di dizionario, è anche il contrario di rigidità. Applicata in tema di lavoro, sia nel caso della domanda che nel caso dell'offerta, attraverso la capacità di adattamento alle esigenze del mercato, dovrebbe produrre in ragione maggiori opportunità. In termini teorici, dunque, la Legge 30/2003 che si articola in 10 capi, sembra voler partire con le migliori intenzioni: uno stimolo al rilancio dell'economia secondo il governo Berlusconi, che fortemente l'ha voluta, e del ministro del Welfare Roberto Maroni che l'ha ampiamente caldeggiata; uno strumento per ottenere la semplificazione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Ancora: un modo per cercare di sanare quella parte -non indifferente- di lavoro nero che alimenta la sfera del sommerso.

I dati però, nonostante le buone intenzioni, rivelano quanto il ricorso alla "flessibilità" sia stato utilizzato dalle imprese come modalità per offrire occupazione esclusivamente precaria e quanto, nella realtà, più che trovare in questa legge una fonte di nuove opportunità, lavoratori e lavoratrici individuino oggi in essa un acceleratore di insicurezza ed un sinonimo e moltiplicatore di instabilità.

>>>continua>>>