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ISTRUZIONE / 2

Reclutamento del personale docente
L'articolo 5 della presente legge sopprime la funzione abilitante dei concorsi per titoli ed esami, in quanto "la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica". I curricula universitari per gli/le insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria avranno durata identica, secondo il modello 3+2 delle lauree specialistiche. L'accesso a queste ultime sarà programmato "sulla previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche" . In base all'art. 5 della legge, dopo la laurea specialistica gli/le aspiranti insegnanti potranno svolgere "previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro", specifiche attività di tirocinio. Pertanto, la funzione delle Sis potrebbe essere stravolta. Non si hanno dati precisi, ma probabilmente esse svolgeranno un compito di aggiornamento per gli/le insegnanti già in servizio, e una sorta di tutoraggio per quelli di prima nomina.

Università
E' l'università il campo nel quale la legge propone i più vasti cambiamenti. In virtù della precedente riforma, il cosiddetto "vecchio ordinamento", che prevedeva durata di corsi quinquennali e quadriennali a seconda delle facoltà, è stato definitivamente trasformato nel percorso 3+2, obbligatorio per tutte le facoltà degli atenei italiani.
Accanto a questa già notevole innovazione sul piano didattico, la nuova legge propone una modifica sostanziale al sistema docenti, abolendo la figura del ricercatore istituita dalla legge 382/1980, che ha assunto ope legis come ricercatore e professore associato una vasta classe di figure orbitanti nel mondo universitario.

Nel dettaglio le nuove introduzioni della legge:
-introduzione di concorsi nazionali di idoneità per professore associato e ordinario;
-obbligatorietà per gli istituti universitari di ricoprire i posti di ruolo mediante chiamata di idonei con procedura localmente determinata e pubblicità degli atti;
-svolgimento di almeno 120 ore di insegnamento l'anno da parte del docente;
-permesso alle università di dotarsi di un corpo docente composto di non idonei (giovani ricercatori o soggetti qualificati) mediante contratti triennali di diritto privato rinnovabili, di durata fino a un massimo di sei anni;
-abolizione del ruolo del ricercatore a decorrere dal 2013.

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