L'autorizzazione all'apertura, all'esercizio, alla trasformazione o
all'ampliamento delle strutture sanitarie pubbliche e private (case
di cura, poliambulatori, laboratori per analisi chimico-cliniche e
microbiologiche, laboratori o gabinetti di medicina nucleare,
ambulatori o gabinetti di radiognostica, ambulatori o gabinetti di
radioterapia, ambulatori di fisiochinesiterapia e rieducazione
funzionale) viene rilasciata a seconda della tipologia della
struttura sanitaria dal Presidente della Regione o dal Sindaco previo parere favorevole della ASL competente.
A differenza dei normali
Nulla Osta Tecnico Sanitari, le autorizzazioni per le strutture
sanitarie non si limitano ad assicurare la sola conformità dei
locali e delle attrezzature alle leggi vigenti in materia di igiene
e sicurezza nei luoghi di lavoro; da una prima differenziazione
dell'iter autorizzativo per strutture pubbliche e private la
complessità aumenta se realizziamo che vi sono requisiti differenti
per le diverse tipologie di strutture sanitarie. Rimangono comunque
alcuni requisiti comuni come la nomina del direttore tecnico
sanitario, il possesso dei requisiti professionali per il personale
medico e paramedico, lo smaltimento dei rifiuti speciali, la
disponibilità di uno spazio adeguato per i pazienti in attesa, ecc.
La complessità e la
diversità delle autorizzazioni delle strutture sanitarie richiede
quindi uno studio ed una prassi particolare per ogni tipologia. |