L'art. 8 del DPR 303/56 (Norme generali per l'igiene del
lavoro),
vieta di
adibire al lavoro locali chiusi sotterranei e semisotterranei. In
deroga al divieto, possono essere destinati al lavoro locali
sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze
tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei alla
aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.
Si intendono locali seminterrati i locali
interrati per più del 50% della loro altezza complessiva. La ASL provvede ad autorizzare la deroga verificando la presenza
di alcune caratteristiche correttive.
Per ottenere la deroga
all'articolo 8 è necessario dotare i locali sotterranei di un idoneo
impianto di aerazione forzata che possa supplire all'assenza di
finestre, tale impianto deve essere quindi in grado di fornire
all'ambiente interrato un'immissione ed un ricambio di aria adeguati
alla grandezza del locale e al numero di persone che vi lavorano.
Tale impianto deve essere conforme alla norma tecnica UNI 10339,
perché attualmente non c'è nessuna legge dello stato italiano che contenga i
requisiti per un impianto di aerazione forzata. Inoltre nei locali
interrati non è consentito che vi sia una percentuale di umidità
maggiore rispetto ai locali situati al di sopra del piano di terra,
pertanto potrebbe essere necessario l'uso di deumidificatori o di
isolanti nei muri e nei pavimenti. Un ultimo accorgimento tecnico,
correlato all'assenza di finestre come fonti di luce naturale, è la
dotazione dei locali interrati di un idoneo impianto di
illuminamento artificiale.
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