L'art. 48 del DPR 303/56 (Norme generali per l'igiene del
lavoro), prevede l'obbligo per "Chi intende costruire, ampliare od
adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni
industriali cui debbono presumibilmente essere addetti più di tre
operai " di darne notizia alla ASL.
Il Nulla Osta
Tecnico Sanitario rilasciato dalle ASL deve intendersi come
attestazione della rispondenza alle prescrizioni normative delle
strutture produttive e/o commerciali già realizzate.
Questa pratica
autorizzativa è stata estesa ad un numero maggiore di attività
rispetto a quelle previste inizialmente; poiché è impossibile
redigere un elenco esauriente è bene prendere informazioni per ogni caso
particolare. Poiché il
Nulla Osta Tecnico Sanitario è
un documento autorizzativo per le attività produttive è bene
richiedere prima un parere preventivo.
Prima di
perfezionare le trattative per il trasferimento o l’inizio
dell’esercizio di attività produttive in un determinato luogo di
lavoro è consigliabile richiedere alla ASL un parere preventivo,
così gli
ispettori della ASL dovranno accertare in maniera preventiva l’esistenza dei requisiti
richiesti dalle norme igienico sanitarie vigenti riguardo ai locali
destinati all’esercizio delle attività.
Se il parere
preventivo risulta favorevole, una volta ultimati
i lavori di allestimento dei locali è necessario richiedere alla
ASL il Nulla Osta Tecnico Sanitario. Il titolare dell’attività dovrà
presentare una domanda in carta semplice corredata dai seguenti
documenti: planimetrie dei locali, relazione tecnica, certificati di
conformità degli impianti, evidenza circa la fornitura di acqua
corrente e imbocco in fogna; più altri documenti a seconda della
tipologia dei locali e dell’attività che vi si intende svolgere. La
ASL rilascia il sopralluogo previa sopralluogo da parte degli
ispettori. |