Studio Legale Alberto Bucci

Patrocinante in Cassazione
Con Decreto ministeriale 30 luglio 2008 emanato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2008, n. 210), visto il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante “Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160 ed, in particolare l’art. 6, commi 2 e 4, del sopra citato decreto-legge, sono stati definiti i contenuti delle tabelle da esporre nei locali in cui si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche.
 L’allegato 1 del decreto 30 luglio 2008 contiene la Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica.
 Vengono identificati otto raggruppamenti di valori alcolemici, per ciascuno dei quali sono riportati in un linguaggio comprensibile i principali sintomi ed effetti psico-fisici correlati. Per sottolineare adeguatamente che anche un’alcolemia considerata bassa (da 0,1 a 0,3 grammi per litro) può avere, in particolare per alcuni soggetti, effetti concreti sulla guida, si parte dal tasso alcolemico pari a zero, l’unico che può essere considerato veramente sicuro per la guida.
L’allegato 2 contiene la Tabella per la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro.
Si utilizza come dato di base il tasso alcolemico derivante dalla assunzione di una unità standard di bevanda alcolica. Tale unità standard fa riferimento ai bicchieri, lattine o bottiglie più comunemente serviti nei locali interessati dalla legge 160/2007. Per il calcolo dei valori di tasso alcolemico è stata utilizzata la formula di Widmark corretta. Per consentire una stima adeguata dei suddetti valori si è fatto riferimento, oltre che al peso corporeo, secondo le indicazioni della legge 160/2007, anche al sesso e alla condizione dello stomaco (pieno o digiuno), secondo le indicazioni degli esperti della Commissione ministeriale. La possibile influenza di ulteriori variabili è stata peraltro sottolineata in specifiche avvertenze agli utenti per una corretta lettura della relativa tabella. Il decreto ministeriale prevede altresì indicazioni ai titolari e gestori dei locali per l’uso delle tabelle di cui agli allegati n. 1 e 2 che di seguito si riportano:
 
1. I titolari e gestori dei locali curano la riproduzione dei contenuti delle tabelle di cui agli allegati n. 1 e 2 in modo da assicurarne l’idonea lettura tramite
 l’uso di caratteri di immediata e facile leggibilità
l’adozione di un’adeguata veste grafica
 l’uso funzionale del colore per facilitare la corretta comprensione dei contenuti
 l’adozione di formati adeguati ad una facile lettura, anche in rapporto alla collocazione delle tabelle nello spazio
 l’inserimento di immagini o simboli ove ritenuto opportuno per facilitare una comprensione immediata e intuitiva dei contenuti delle tabelle.
 
  1. I titolari e gestori dei locali assicurano, nell’ambito delle postazioni previste dalla legge (all’entrata, all’interno e all’uscita del locale) la piena visibilità e leggibilità delle tabelle tramite
  2.  l’idonea collocazione nello spazio
     l’idonea illuminazione
     una facile accessibilità da parte dei possibili fruitori e una idonea distanza atta a consentirne una corretta lettura
     specifiche segnalazioni, grafiche, luminose o di altra natura, che ne evidenzino la postazione.
     
  3. I titolari e i gestori dei locali informano il personale operante nei locali, e in particolare quello addetto alla somministrazione di bevande alcoliche, sulla disponibilità, la finalità e il corretto uso delle tabelle, al fine di promuovere negli stessi:
  4.  la sensibilità alla somministrazione responsabile delle bevande alcoliche;
la disponibilità ad essere di ausilio per una corretta lettura delle tabelle;
la collaborazione per la sensibilizzazione degli utenti sull’importanza di leggere le tabelle e di adottare i comportamenti suggeriti dai contenuti delle stesse.
 
L’art. 6 del d.l. 117/2007 (cosiddetto “Decreto Bianchi”)introduce nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza. I commi secondo e successivi dell’articolo così dispongono: «2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre, devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. 3. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2».
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