Studio Legale Alberto Bucci

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L’equo indennizzo è uno speciale beneficio economico che, ai sensi dell’art. 48 del DPR 686/57 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato), spetta al dipendente pubblico che, per infermità contratta per causa di servizio, ha subito una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge n. 648/50.
 
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 686/57 l’equo indennizzo è ridotto del 25% se superati i 50 anni di età e del 50% se superati i 60 anni di età al momento dell’evento dannoso. L'equo indennizzo è altresì ridotto della metà se l’impiegato consegue anche la pensione privilegiata. Va inoltre dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione.
L’equo indennizzo non ha carattere né retributivo, né risarcitorio ma puramente indennitario e la giurisprudenza (Cass. Sez. unite n. 900/1999, Cass. Sez. lavoro n. 5160/2000) ritiene tale indennizzo totalmente cumulabile con il risarcimento del danno. L’equo indennizzo non è cumulabile con un'eventuale rendita INAIL per malattia professionale e non è un reddito imponibile ai fini IRPEF.
Calcolatore equo indennizzo
 
Calcolatore dell’equo indennizzo in favore dei dipendenti pubblici per infermità derivanti da cause di servizio. Calcolo secondo lo stipendio tabellare e la categoria di menomazione.
 


 
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vedi art. 48 e 49 del DPR 686/57
Criteri di calcolo dell’equo indennizzo.
 
Successivamente all'entrata in vigore della Finanziaria 2007 (L. n. 662/96), che ha modificato la tabella allegata al DPR 686/57, l’equo indennizzo è determinato secondo i criteri di cui a seguire, con riferimento alle categorie di menomazioni di cui alle tabelle A e B allegate al DPR n. 834/81 che hanno sostituito le tabelle allegate al DPR n. 915/78 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra).


vedi tabelle A e B
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