Patrocinante in Cassazione
Interessi di mora negli appalti pubblici
Calcolatore degli interessi moratori e legali per ritardato pagamento negli appalti pubblici secondo quando previsto dagli artt. 143 e 144 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
Il calcolatore degli interessi di mora per il ritardo di pagamento negli appalti pubblici prevede tre diverse opzioni applicando le disposizioni di cui agli artt. 143 e 144 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (già artt. 29 e 30 del Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000 n. 145).
1.Ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto.
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti non può superare i 45 giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori (art. 143, 1 c.). Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro tale termine per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale sulle somme dovute fino all’ emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori (art. 144, 2 c.).
2.Ritardo nel pagamento degli importi dovuti in base ai certificati di pagamento.
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in acconto in base ai certificati non può superare i 30 giorni dalla data di emissione del certificato stesso (art. 143, 1 c. cpv). Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro tale termine per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale sulle somme dovute fino al pagamento. Qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori (art. 144, 2 c. cpv).
3.Ritardo nel pagamento della rata di saldo.
Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 141, comma 9, del Codice. Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa (art. 143, 2 c.). Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga entro tale termine per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i 60 giorni dal termine stesso (art. 144, 3 c.).
Calcolatore interessi moratori negli appalti pubblici