Studio Legale Alberto Bucci

Patrocinante in Cassazione
bus01_home_off.gif bus01_serv_off.gif bus01_cont_off.gif bus01_link_off.gif bus01_prod_off.gif
Calcolatore valore usufrutto e nuda proprietà
 
Calcolatore del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà in funzione del valore della piena proprietà dell’immobile e dell’età dell’usufruttuario secondo i coefficienti del DM del 22 dicembre 2011.
Danno Biologico
Danno Tribunale Roma
Danno Tribunale Milano
Danno Tanatologico
Diritti di copia
Equo Indennizzo
Fatturazione e scorporo
Giorni tra date
Imposta immobili IMU
Interessi appalti pubblici
Interessi legali
Interessi moratori
Interessi e rivalutazione
Interessi tasso fisso
Piano di ammortamento
Rivalutazione monetaria
Svalutazione monetaria
Successione quote eredi
Termini processuali
Usufrutto nuda proprietà
bus01_util_on.gif
Autocertificazioni
Calcola Codice Fiscale
Cerca Imprese e società
Cerca Uffici Giudiziari
Ricerca Atti Normativi
Cerca Marchi e Brevetti
Contratti Collettivi Lavoro
Giudice di Pace online
Imposta Registro Atti
Pec Amministratori
Quotazioni Immobiliari
Ricerca Codici Postali
Tracciatura Posta
Verifica Codice Fiscale
Verifica Partita Iva Comunitarie
Visure Catastali
bus01_web_on.gif
I criteri per il calcolo dell’usufrutto sono dettati dagli artt. 14 e 17 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), con applicazione dei coefficienti indicati in tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).
 
Art. 14 D.Lgs. 346/1990 «La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo: c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato - norma dell'art. 17 sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse».
Art. 17 D.Lgs. 346/1990 «La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo: c ) il valore che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente applicabile, secondo il prospetto allegato al testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'età della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia » In sintesi il valore dell’usufrutto vitalizio è così determinato:
 a) moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso legale d’interesse (determinando un valore assimilare ad una rendita annuale);
 b) moltiplicando il suddetto valore per il coefficiente di cui alla tabella allegata al DPR 131/1986 in modo ragguagliarlo all’aspettativa di vita del titolare del diritto.
 
Con Decreto del 22 dicembre 2011 il ministero dell’Economia e delle Finanze ha adeguato i coefficienti per il calcolo dei diritti di usufrutto - vita e delle rendite o pensioni in materia di registro - seguito della modifica del tasso d’interesse legale dal 1,5% al 2,5% stabilita per decreto ministeriale 12 dicembre 2012 - decorrere dal 1° gennaio 2012.
 
Calcolatore per valori di usufrutto e nuda proprietà
Contributo unificato
Formulario Civile
Formulario Penale
Note iscrizione a ruolo
Tabella Micropermanenti
Tabelle Alcolemiche
Tariffe Forensi Vigenti
Tariffe Mediazione Civile
Tassi Interesse di Usura
Testimonianza scritta
bus01_legal_on.gif