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IL DASPO
La presente pagina ha scopo informativo ed è frutto della consolidata esperienza professionale 
dell'Avv. Lorenzo Contucci che, da anni, si occupa giuridicamente e sociologicamente di sottoculture giovanili, tanto da avere nell'anno 2005 presentato alla Camera dei Deputati un progetto di riforma più garantista della legge comunemente detta "antiviolenza". In particolare, considerata la disorganicità della L. 401/89, più volte modificata da disposizioni normative e ancor più volte diversamente interpretata dalla giurisprudenza, questa pagina può essere utile per tutti gli operatori del diritto e spunto di riflessione per chi, nei suoi diversi compiti istituzionali, è chiamato ad applicarla.
*
La Legge 13 dicembre 1989 n. 401, con riferimento alla parte comunemente detta Legge Antiviolenza" che è contenuta in questa pagina, è aggiornata ed integrata con le più recenti modifiche normative.
Sulla destra della tabella vi è l'interpretazione delle norme stesse a cura 
dell'Avv. Lorenzo Contucci.
Pagina aggiornata il 9 giugno 2013
Speciale "Black List"
Gli artt. 8 e 9 della L. 41/2007
CLICCARE QUI
Gli artt. 6 e ss. della
Legge 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modifiche
c.d. "legge antiviolenza negli stadi"
Le leggi che hanno modificato ed integrato nel tempo l'art. 6 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401.
Artt. 6 e segg. della legge 401/89 originaria
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Legge 19 ottobre 2001, n. 377
Attenzione: nel testo della legge di cui al link precedente, hanno dimenticato di inserire l'art. 2 bis, aggiunto con la legge di conversione e rinvenibile nei codici "cartacei". 
Su questo sito vi sono le modifiche apporttate in sede di conversione, con l'articolo dimenticato.
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Legge 24 aprile 2003, n. 88
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Legge 17 ottobre 2005, n. 210  (Pisanu)
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Legge 4 aprile 2007, n. 41 (Amato)
Legge 24 aprile 2003, n. 88
integrata dalle successive modifiche

Legge 17 ottobre 2005, n. 210 commentata

I decreti legge varati d'urgenza dopo gravi fatti di cronaca, poi convertiti - spesso con modificazioni - nelle leggi di cui sopra.
Decreto Legge 20 agosto 2001 n. 336
(convertito, con modificazioni, nella Legge 19 ottobre 2001, n. 377)
Decreto legge 24 febbraio 2003 n. 28
(convertito, con modificazioni, 
nella Legge 24 aprile 2003, n. 88)
 
Decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162
(abrogato in sede di conversione 
nella Legge 17 ottobre 2005, n. 210)
Decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8
(convertito, con modificazioni, 
nella Legge 4 aprile 2007, n. 41)


Decreto-legge 12 novembre 2010 n. 187
(convertito, con modificazioni, nella 
Legge 17 dicembre 2010 n. 217)
 
Decreti ministeriali, circolari, protocolli e determinazioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.
I decreti ministeriali del 6 giugno 2005 relativi ai biglietti numerati, alla videosorveglianza e al protocollo d'intesa con le istituzioni sportive (applicativo della L. 88/2003)
Il decreto ministeriale PISANU del 1° dicembre 2005 sulla Istituzione e compiti dell'Osservatorio


Le determinazioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive in vigore
dal 30 marzo 2007
Il decreto ministeriale del 15 agosto 2008 sulla istituzione del C.A.S.M.S.


Circolare Ministeriale 555 del 14 agosto 2009

Decreto ministeriale MARONI 15 agosto 2009 - modalità vendita biglietti


Circolare Ministeriale MARONI 16 dicembre 2009

Protocollo 24 novembre 2010

 


Protocollo d'intesa 21 giugno 2011
  
La più recente giurisprudenza delle 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.
Corte Costituzionale
sentenza n. 512 del 20 novembre 2002
Corte di cassazione penale, Sezioni Unite
Sentenza 12 novembre 2004, n. 44273
(sulle regole del giudizio di convalida)
 
Corte di Cassazione penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 4441 del 3 febbraio 2006
(sull'incertezza del rispetto 
dei termini di convalida)
Corte di Cassazione penale, Sezioni Unite 
Sentenza n. 4443 del 3 febbraio 2006
(sull'annullamento con o senza rinvio)


In arancione le modifiche apportate con la L. 19 ottobre 2001 n. 377
In verde le modifiche apportate con la L. 24 aprile 2003 n. 88
In rosso le disposizioni della L. 17 ottobre 2005 n. 210 (Legge Pisanu)
In viola le modificazioni e le aggiunte della L. 03.04.2007 n. 41 (Legge Amato)
In giallo le modifiche apportate dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217 (misure urgenti in materia di sicurezza)


ARTICOLO 6
(Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive)
comma 1.   Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per  uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio  1975,  n.  152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile  1993,  n.  122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno  1993,  n.  205, all'art. 6 bis, commi 1 e 2, e all'art. 6-ter della presente  legge, ovvero per aver  preso parte attiva ad episodi di violenza su  persone  o  cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle  medesime  circostanze  abbiano incitato, inneggiato  o  indotto  alla  violenza,  il questore puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui  si  svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati,  interessati  alla  sosta,  al  transito  o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. 
Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le 
manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate,  ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea  per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia". 
Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.
Il comma indica i soggetti che possono essere sottoposti al D.A.SPO..
Vi rientrano coloro che sono stati denunciati o condannati - in 
occasione o a causa di manifestazioni sportive - per aver portato fuori 
dalla propria abitazione oggetti atti ad offendere, per chi si sia 
travisato, per chi abbia introdotto emblemi e simboli vietati dalla 
legge. 
Si può anche essere diffidati per il lancio di oggetti contundenti o di 
artifizi pirotecnici in occasione di una manifestazione sportiva, ma la 
novità significativa introdotta con la Legge Amato è la possibilità di 
essere diffidati anche per il semplice possesso di artifizi pirotecnici. 
E' anche passibile di diffida chi supera una recinzione o separazione 
dell’impianto sportivo ove si svolga una manifestazione agonistica. 
In altre parole, chi scavalca. Anche chi invade il campo di gioco 
durante la partita potrà essere diffidato. L'invasione pacifica e festosa, 
quindi, oggi può comportare la diffida. 
Anche l'incitamento, l'inneggiamento e l'induzione alla violenza 
comportano la diffida. 
Il questore può "diffidare" anche coloro che, nel corso degli ultimi 5 
anni siano stati condannati (anche solo in primo grado) per le ragioni 
previste dal medesimo comma. Ciò significa che il questore, se non ha 
emesso per una qualche ragione la "diffida" nei confronti di una 
persona denunciata, potrà comunque farlo in un momento successivo. 
Di fatto la disposizione è scarsamente applicata, in quanto le questure 
"diffidano" non tanto sulla base delle condanne quanto sulla base delle
sole denunce. 
L'aggiunta prevista nella L. 17 ottobre 2005 n. 210 è  singolare. Da un 
lato perché già le questure diffidavano per le partite da disputarsi 
all'estero, dall'altro perché consente ad altri Stati di porre divieti per 
propri cittadini in ordine ad incontri da disputarsi in Italia, il che 
sembra rappresentare un evidente eccesso di potere. Perplessità vi 
sono in ordine alla possibilità per il Questore di impedire ad una 
persona di accedere ad uno stadio estero, visto il principio di 
territorialità della legge, anche se il discorso andrebbe approfondito 
con quanto disposto dal Codice Penale là dove consente di punire il 
cittadino italiano responsabile di reati commessi all'estero. Mi sembra 
tuttavia evidente che un questore - autorità provinciale di P.S. - abbia 
poteri che si estendono - al limite - -sino ai confini nazionali, quindi 
credo che la norma contrasti con gli artt. 3 e 10 della Costituzione.
Il successivo periodo aggiunto con la Legge Amato è assai discutibile,
oscuro, e riporta al Ventennio. Da alcuni commenti, sembrerebbe 

passibile di D.A.SPO. anche colui che, non denunciato né condannato, 
abbia tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad 
episodi di violenza o che abbia tenuto una condotta pericolosa per la 
sicurezza pubblica. Resta da capire in base a quali parametri tutto ciò 
possa essere valutato. Oltre a ciò ci si chiede in quale modo il soggetto 
colpito da D.A.SPO. per tale "condotta finalizzata", possa difendersi e 
in quale sede. Basta una relazione di servizio, e non più una 
informativa di reato? Considerato il buon numero di informative di 
reato cui non seguono poi condanne, ed essendo altrettanto ovvio che 
la P.G. può sbagliare, il fatto che non ci sia sostanzialmente rimedio 
difensivo a una diffida comminata in base a tale ultimo capoverso 
rende dubbia sotto il profilo costituzionale l'aggiunta della legge 
Amato. 
comma 1 bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale. Disposizione assolutamente inutile introdotta con un emendamento 
passato al Senato in occasione del varo della Legge Amato: da più di 
dieci anni si applicava il Daspo ai minorenni, come si può vedere dal 
successivo comma 3.
comma 2.  Alle  persone  alle quali e' notificato il divieto previsto dal comma 1,  il questore puo' prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato,  di comparire personalmente una o  piu' volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente  in  relazione  al luogo di residenza dell'obbligato o in quello  specificamente  indicato,  nel corso della giornata in cui si svolgono  le manifestazioni  per  le  quali opera il divieto di cui al comma 1." Il questore deve tenere conto dell'attività lavorativa del soggetto nel 
disporre l'obbligo di comparizione. 
Anche in questo caso, di fatto, l'intenzione del Legislatore è buona, ma 
non tiene conto del fatto che le questure emettono i provvedimenti 
senza dare in alcun modo agli interessati la possibilità di dire alcunché
nel procedimento amministrativo, sicché è lecito chiedersi in quale 

modo gli interessati possano far conoscere alle questure l'attività 
lavorativa svolta se non dopo aver subito il provvedimento! 
Si noti peraltro che in base alla più recente e costante giurisprudenza, 
competente ad emettere il provvedimento è il questore del luogo ove 
avvengono gli episodi che manifestano la pericolosità (ancorché 
limitata all'evento sportivo) del soggetto: a maggior ragione, quindi, la 
questura di un luogo ove non si dimora nulla sa della vita lavorativa 
dell'interessato. 
*
Già in passato l’applicazione della norma da parte delle questure è 
apparsa inutilmente vessatoria nei casi in cui la squadra per la quale 
opera il divieto giochi fuori dalla propria Regione: in tal caso infatti la 
comparizione potrebbe essere disposta per una sola volta, poiché 
anche con una sola presentazione è impossibile che l’interessato possa
recarsi fuori dalla regione al seguito della propria squadra, a meno che
non si tratti di serie minori ove i luoghi di disputa delle competizioni sono
molto vicini tra loro. 

Il DASPO è infatti una misura di prevenzione e, in quanto tale, non 
dovrebbe essere punitiva. Tuttavia ancora oggi alcune questure 
impongono la plurima presentazione anche per partite disputate fuori 
dalla Regione di competenza e, addirittura, per quelle disputate 
all'estero.
comma 2-bis.  La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che  l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. E’ stato necessario inserire questo comma in quanto la Corte 
Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità del precedente articolo 
nella parte in cui non lo prevedeva. 
Rimane però irrisolto il problema del termine concesso all’interessato per
poter produrre memorie al G.i.p., giacché lo stesso non è 

specificato da nessuna parte ed i termini di convalida non sono certi: il 
G.i.p., infatti, può convalidare il provvedimento nelle 48 ore successive 
a quelle riservate al P.M. per valutare la fondatezza dei presupposti. 
Questo vuol dire che può procedere alla convalida impiegando un solo 
minuto, e ciò preclude all’interessato la possibilità di difendersi che 
pure gli è concessa. La Corte di Cassazione, nella sua giurisprudenza 
più recente, ritiene che la lettura costituzionalmente orientata della 
norma imponga che il G.i.p. della convalida non provveda prima che 
sia scaduto il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento, e ciò 
in quanto anche il P.M. ha ha disposizione 48 ore per decidere se 
chiedere o meno la convalida. Viene quindi superata quella 
giurisprudenza che limitava a 24 ore il termine utile per potersi 
difendere senza poi lamentarsi della indebita compressione del diritto 
di difesa.
Sempre la S.C. ha stabilito che nulla vieta al prevenuto di depositare 
memorie difensive anche nella fase in cui il fascicolo si trova dal P.M., 
in attesa della richiesta di convalida.
Tuttavia, è opinione di chi scrive, con l'aumento temporale dell'obbligo di
presentazione, che oggi arriva sino a 5 anni, forse è il caso di 

ritenere sorpassata la sentrnza del 1996 con cui al Corte Costituzionale 
riteneva conforme all'ordinamento la mancata previsione di una vera e
propria udienza di convalida in quanto tale misura sarebbe stata 
scarsamente afflittiva: con i rtimi del calcio moderno e provvedimenti 
quinquennali, posso affermare che tali provvedimenti sono tra i più 
afflittivi che - in tema di obbligo di presentazione - possano esistere.
comma 3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima  manifestazione  successiva  alla notifica all'interessato ed è immediatamente  comunicata  al procuratore  della  Repubblica presso  il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i  minorenni, se l'interessato è persona minore di eta', competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. 
Il pubblico  ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice  per  le  indagini preliminari. Le prescrizioni  imposte  cessano  di  avere efficacia se  il pubblico ministero con decreto motivato non  avanza la  richiesta di  convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.
Il P.M., se ritiene la sussistenza dei presupposti, entro 48 ore dalla notifica della diffida deve chiedere la convalida del disposto obbligo di presentazione alla P.G. (che è una limitazione della libertà personale) al G.i.p.. 
Ciò deve essere fatto con decreto motivato. 
Il legislatore non sa (o fa finta di non sapere) che in molte Procure i p.m. si limitano ad usare dei fogli prestampati, ove appongono, senza neanche leggere nella maggior parte dei casi, timbro e firma, e quindi lo scrupolo garantista del "decreto motivato" cade di fronte alla prassi antigarantista delle procure, anche perché la Cassazione, investita del problema, ha già detto che comunque non è prevista alcuna nullità nel caso in cui il decreto non sia motivato. 
 Il G.i.p., entro le successive 48 ore, deve convalidare - se lo ritiene - la prescrizione. Tali termini sono perentori, sicché se la richiesta di convalida viene effettuata dopo 48 ore dalla notifica del provvedimento o se la convalida viene effettuata dopo le 48 ore successive le prescrizioni imposte perdono efficacia, senza il bisogno di alcun provvedimento questorile. I dubbi di una parte minoritaria della giurisprudenza più recente, che riteneva come la perdita di efficacia intervenisse quando la convalida veniva effettuata dopo le 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, sono stati spazzati via dalla sentenza delle SS.UU. n. 4441 del 03/02/2006 che ha chiarito come il mancato rispetto di ciascuno dei due termini comporta l'inefficacia, così come l'impossibilità di sapere se detti termini sono stati rispettati. 
Con provvedimenti assai discutibili, la Corte di Cassazione di recente sembra tenere in non cale quando sancito dalle SS.UU. e ritiene valida la convalida purché essa sia disposta entro le 96 ore dalla notifica del provvedimento.
Sulle modalità del giudizio di convalida sono intervenute le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 44273/2004 (cfr. anche Corte Costituzionale, sentenza n. 512/2002).
comma 4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. C'è poco da intepretare. L'unica questione riguarda i termini per proporre ricorso. Alcune questure scrivono 60 gg., ed invece sono 15, trattandosi di procedimento in camera di consiglio. L'eventuale accoglimento del ricorso, si badi, elimina solo l'obbligo di presentazione alla P.G., e non il divieto di andare alle manifestazioni sportive, visto che solo il primo - in quanto limitativo della libertà personale - è ricorribile per cassazione. 
Attenzione: la Corte di Cassazione dopo 15 anni si è resa conto che il ricorso può essere sottoscritto solo da un avvocato e non dalla parte personalmente, pur trattandosi di misura limitativa della libertà personale. 
L'annullamento potrà essere con o senza rinvio a secondo del tipo di vizio da cui è affetta l'ordinanza di convalida.
In caso di annullamento con rinvio, il soggetto non è più tenuto a presentarsi a firmare sino a che il G.i.p. non dovesse convalidare di nuovo il provvedimento (cfr. Cass. SS.UU. 4443/06), avverso il quale si può nuovamente ricorrere per cassazione.
Nota bene: a parere del sottoscritto, ed anche di alcuni giudici, il g.i.p. è sempre competente a decidere sull'obbligo di presentazione una volta che il provvedimento sia divenuto definitivo e una volta che la questura  abbia respinto una eventuale istanza di revoca o modifica dell'obbligo di presentazione. Ciò in quanto il controllo sulla permanenza della necessità di limitare la libertà personale non può essere demandato in via esclusiva al questore, che rimane competente in prima battuta per via della natura amministrativa dell'intero provvedimento di daspo (vedi anche il successivo comma 5, che attribuisce proprio al questore la possibilità di revocare o modificare i provvedimenti). Altre decisioni sostengono invece che per via della natura amministrativa del provvedimento, una volta che l'obbligo di presentazione è divenuto definitivo, per revoche o modifiche ci si possa solo rivolgere al Questore e, in via di appello, al T.A.R..
comma 5.  Il  divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati  o modificati  qualora,  anche per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,  siano  venute  meno  o  siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. 
La prescrizione di cui al comma 2 é comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1.
Con la Legge Amato è stato aumentato il minimo di durata della diffida, che prima poteva andare da un giorno sino a tre anni, mentre ora prevede un minimo di un anno ed un massimo di cinque anni. 
Va detto che quasi mai, in passato, venivano irrogati D.A.SPO. di durata inferiore ad un anno e quindi la novità, per lo meno nel minimo, è inutile. 
Il parametro da usare per la scelta della durata è (dovrebbe essere) la pericolosità del soggetto (ancorché limitata alle manifestazioni sportive) che discende dalla gravità del fatto compiuto e da altri parametri di pericolosità. 
Sempre a secondo della pericolosità del soggetto, si può comminare il D.A.SPO. con o senza obbligo di presentazione alla P.G.. 
La diffida deve essere revocata (oltre che per un’eventuale autonoma decisione del Questore su istanza di parte) in caso di archiviazione del procedimento penale a cui la denuncia aveva dato origine o di assoluzione nel merito. 
Quindi: se sono venute meno le condizioni che hanno giustificato l’emissione del D.A.SPO (archiviazione o assoluzione nel procedimento penale, cessata pericolosità sociale del prevenuto ecc. ecc.) lo stesso deve essere revocato; se invece tali condizioni sono mutate (ad esempio: l'originario capo di imputazione del procedimento penale viene ridimensionato), allora il divieto e le prescrizioni possono essere modificate dalla stessa questura, su istanza di parte. Quando invece viene a mancare una condizione di procedibilità (ad esempio: una querela viene ritirata) la Questura non è obbligata a revocare il provvedimento, visto che lo deve fare solo quando la persona, di fatto, viene ritenuta innocente con una formale archiviazione o assoluzione, mentre la mancanza della procedibilità impedisce una valutazione di responsabilità. 
Avverso il provvedimento con cui il questore disattende eventuali istanze ex art. 6 comma 5 L. 401/89 è possibile ricorrere al T.A.R..
Sulla possibilità di riduzione o revoca dell'obbligo di firma da parte del g.i.p. che ha convalidato la misura, la questione è giuridicamente dubbia. Alcuni giudici si ritengono competenti, purché prima si sia rivolta analoga richiesta al questore, sulla considerazione per la quale la sentenza delle SS.UU. del 2004 ha stabilito che tale misura è di prevenzione, non avendo neanche senso definirla atipica. 
Poiché per tutte le misure di prevenzione è possibile in qualsiasi momento rivolgersi al giudice che le ha applicate per chiederne la revoca o la modifica, pena l'evidente incostituzionalità della norma, è logico potersi rivolgere - una volta che la stessa è divenuta definitiva - al g.i.p. che l'ha applicata, giacché diversamente il controllo sulla permanenza della pericolosità che giustifica la limitazione della libertà personale rimarrebbe in capo al questore, una volta spirati tutti i termini per fare ricorso, e ciò non è ammissibile. 
Alcune sentenze ritengono però che l'intervento del giudice penale si limiti alla sola fase della convalida e che qualunque tipo di istanza debba essere rivolta al questore e, in via di impugnazione, al T.A.R., trattandosi di misure che hanno natura amministrativa.
La modifica introdotta con la L. 17 ottobre 2005 n. 210 prevede che venga per forza applicato l'obbligo di presentazione nel caso in cui il tifoso sia andato allo stadio nonostante gli sia stato comminato il DASPO. Ora, siccome tra le ragioni per cui si può "diffidare" non c'è la violazione del DASPO, sarebbe lecito chiedersi come possa essere attuata la norma. L'unica spiegazione è che il secondo capoverso del comma 5 introduca un'autonoma misura di prevenzione, che deve essere per forza applicata dal Questore nel caso previsto. Da discutere è l'apparente obbligatorietà della prescrizione in esame. Alcune (rare) pronunce di merito ritengono detta misura, come sopra detto, un'autonoma misura di prevenzione, distinta da quella di cui ai commi 1 e 2.
comma 6. Il  contravventore  alle  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro
Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.
La pena per chi contravviene ai commi 1 e 2 è la reclusione, e non più l'arresto. 
Quindi: chi contravviene al divieto di andare allo stadio può essere arrestato in flagranza, giudicato per direttissima e condannato alla reclusione da uno a tre anni e alla multa fino da 10.000 a 40.000 euro
Lo stesso dicasi per chi non va a firmare al Commissariato. 
Il reato non è più contravvenzionale come un tempo, ma è reato delitto, per il quale occorre il dolo, a volte difficile da provare. La maggior parte dei "diffidati", infatti, non va a a firmare il registro di P.S. per colpa. 
La disposizione del secondo comma, sembra si riferisca ai diffidati stranieri che si recano a vedere le partite in Italia. 
Con la modifica legislativa del 2007, è stata eliminata l'alternatività tra pena detentiva e pecuniaria, con aumento di entrambe le sanzioni. 
E' ancor più evidente, quindi, il rigore che dovrà applicare il giudice nella valutazione del dolo, tenuto conto che sino a prima della modifica la sanzione che il giudice comminava era di poche centinaia di euro e solo nei casi più gravi, una pena detentiva. 
Oggi, invece, con due diminuenti (attentuanti generiche e rito), il minimo è di 5 mesi e gg. 10 ed euro 4.444,44 € di multa.
La correttezza costituzionale della previsione di un limite editale minimo così elevato per la violazione del DASPO, quando la violazione di qualsiasi altra misura di prevenzione porta all'aggravamento della stessa misura o a pene minime sensibilmente inferiori, è stata risolta dalla Corte Costituzionale che ha giudicato in ordine alla medesima questione per ciò che riguarda la legge immigrazione, ritenendo legittimo il minimo edittale (cfr. sentenza n. 22/2007).
comma 7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.  L'originario comma 7 prevedeva che "Con la sentenza di condanna il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazione sportiva specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta"
Per un brevissimo periodo, lo stesso venne modificato dall'art. 1 lett. c  del D.L 336 del 20.08.2001 prevedendone l'obbligatorietà e un aumento di durata (da 6 mesi a 3 anni).
Tale modifica, tuttavia, venne eliminata in sede di conversione sicché con la legge 19 ottobre 2001 n. 377  si tornò alla versione originaria di cui sopra.
Con la Legge Amato del 2007, il comma 7 viene modificato in modo radicale e assai confuso.
Mentre in precedenza il comma 7 concedeva al giudice della cognizione la discrezionalità in ordine all'applicazione del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione, tanto che tale misura era stata considerata dalla giurisprudenza di legittimità più recente come di prevenzione (con connesso obbligo di motivazione per il giudicante), ora invece il giudice, in caso di condanna, deve per forza disporre la misura interdittiva e quella limitativa della libertà personale.
La modifica fa ricadere le prescrizioni tra le pene accessorie, visto che l'automaticità delle stesse divengono un vero e proprio effetto penale della condanna.
Il problema è nella parte esecutiva: l'ultimo capoverso del comma 7 stabilisce che il capo della sentenza che dispone il divieto di accesso è immediatamente esecutivo. Già, ma l'obbligo di presentazione (che, a differenza del divieto di accesso - che limita la libertà di circolazione - limita invece la libertà personale)?
Qui sta il paradosso della norma: il condannato, da subito, non potrà accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ma non dovrà presentarsi alla P.G. fino a che la condanna non sarà definitiva, visto la mancata deroga del comma 7 alla norma generale.
Questo vuol dire che il condannato, scontato il divieto di accesso, a pena definitiva potrà tranquillamente accedere agli stadi ma dovrà presentarsi all p.g. in concomitanza con le partite di calcio.
Credo quindi che ci sia un problema del novellato comma 7 con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza.
In effetti, trattandosi di pena accessoria, la non costituzionalità dovrebbe annidarsi nel fatto che tutte le pene accessorie divengono esecutive con la definitività della sentenza, poiché richiedono un accertamento definitivo di colpevolezza, mentre nel caso di specie è stato previsto che il divieto di accesso divenga subito definitivo.
Per finire, il nuovo comma, dà al giudice la facoltà di applicare le misure previste nella Legge Mancino.
comma 8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche. Il comma non ha bisogno di interpretazioni, se non per dire che non si comprende il riferimento al comma 6.
L'unica specificazione è che anche nel caso in cui venga applicato il c.d. "daspo giudiziario" ex comma 7, eventuali istanze di autorizzazione vanno rivolte al questore e non al giudice, il che è decisamente particolare per via del fatto che, con la modifica operata dalla Legge 41/2007, il d.a.spo. giudiziario è divenuto una vera e propria pena accessoria.
Al riguardo va presentata, per tempo, al questore una apposita istanza. Lo stesso dicasi se ci si vuole recare a firmare occasionalmente in un commissariato diverso da quello di residenza. Se ci si vuole recare all'estero, si deve chiedere con apposita istanza al Questore di essere esentati dall'obbligo di presentazione per il periodo che si trascorre fuori dall'Italia. Competente a decidere è sempre la Divisione Anticrimine della Questura.

ARTICOLO 6 BIS
(Lancio di  materiale  pericoloso,  scavalcamento  ed invasione  di  campo
in occasione di manifestazioni sportive)
(introdotto dalla Legge 19 ottobre 2001, n. 377)
comma 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone. Il tenore dell’articolo è chiaro. E’ una norma di carattere penalistico che, con la legge in esame, è andata a specificare alcuni comportamenti non ammessi nelle manifestazioni sportive, aumentando la pena rispetto alla precedente formulazione. Il lancio o l'utilizzazione, per costituire reato, deve creare concreto pericolo per le persone. Non commette alcun reato, quindi la persona che lanci un oggetto in un punto o in un modo che ciò non crei, concretamente, un pericolo per le persone ma se l'oggetto rientra tra quelli di cui è vietato il possesso, potrà comunque essere punito per la violazione del successivo art. 6 ter.
comma 2. Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente  una  recinzione o separazione  dell'impianto, ovvero, nel corso delle  manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. 
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica.
Anche qui, la norma è chiara. 
Chi scavalca una qualche recinzione in uno stadio - anche se ciò non crea pericolo per le persone - può essere condannato alla pena dell'arresto fino a un anno e con un'ammenda. 
La reclusione scatta solo nei casi particolari indicati dall'articolo.
Nel primo caso, quindi, non si può essere arrestati: in questo caso l'arresto è previsto solo come pena. Trattasi infatti di reato contravvenzionale. 
Quanto sopra si applica anche a chi invade il campo durante la partita, ma se l'invasione o lo scavalcamento comporta il ritardo rilevante, l'interruzione o la sospensione definitiva della partita è consentito l'arresto. Per ciò che riguarda l'invasione del terreno di gioco, il reato si perfeziona, tuittavia, se la partita è in corso.

ARTICOLO 6 TER
(Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive)
(introdotto dalla Legge 24 aprile 2003, n. 88)
comma 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro L'articolo è chiaro. Con la Legge Amato viene trasformata in delitto, con inasprimento di pena, la precedente contravvenzione prevista per il semplice possesso di artifizi pirotecnici, aggiungendovi una serie di oggetti il cui possesso ingiustificato era già punito dalla legge e che ora, se trovati nell'arco di tempo indicato dalla norma ed è provata la loro relazione con la manifestazione sportiva, costituisce autonoma ipotesi di reato.


ARTICOLO 6 QUATER
(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi
ove si svolgono manifestazioni sportive)
(introdotto dalla Legge 17 ottobre 2005 n. 210)
comma 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
comma 1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1, persone prive dei requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono od in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. 
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. 
comma 2. Nei confronti delle persone alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano applicati il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, il questore che ha adottato il provvedimento ha la facoltà di estendere tale divieto anche alle manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate. 
comma 3. Al fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione di 
manifestazioni sportive gli impianti sportivi per il gioco del calcio aventi una capienza pari a 10.000 posti numerati possono essere utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche del campionato professionistico di serie A a condizione che: 
a) si tratti di impianti costruiti nel territorio di comuni aventi una popolazione inferiore a 100 mila abitanti e la competizione riguardi una squadra calcistica, avente sede o radicamento territoriale nel medesimo comune, promossa al predetto campionato per la prima volta negli ultimi venti anni; 
b) per le caratteristiche dell'incontro vengano emessi non più di 8000 biglietti di accesso e comunque gli spettatori complessivamente non superino il numero di 9.000. 
Nel caso in cui le competenti autorità di pubblica sicurezza e l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive accertino che vi siano motivi di turbamento dell'ordine pubblico, la stessa squadra è tenuta a disputare la gara in un comune diverso, dotato di un impianto sportivo abilitato alle competizioni calcistiche del campionato di serie A.
Con il primo comma, gli "stewards" sono equiparati, in buona sostanza ai pubblici ufficiali. 
Con il secondo comma, viene - in assenza di una normativa europea - stabilita una cosa discutibile, atteso che potrebbe costituire un eccesso di potere, visto il principio di territorialità della legge. 
Sul terzo comma, detto "salva Treviso" perché introdotto su richiesta della Lega Nord per evitare che il Treviso giocasse a Padova nella stagione 2005/06 è meglio stendere un velo pietoso. 
Il comma 1 bis sostanzialmente vieta a pregiudicati di fare gli stewards.


Art. 6-quinquies.
(Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive).
1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive, e' punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.  


ARTICOLO 7
(Turbativa di competizioni agonistiche)
comma 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila. La norma non ha bisogno di interpretazioni. Di fatto non viene quasi mai applicata, vista la vaghezza del concetto di turbativa e l'ampiezza delle fatispecie di reato create con le altre norme, oltre a quelle già codificate nel codice penale.


ARTICOLO 7 BIS
(Differimento o divieto di manifestazioni sportive)
(introdotto dalla Legge 24 aprile 2003 n. 88)
comma 1. Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del C.O.N.I., il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni. La norma è sostanzialmente stata superata con la Legge Amato n. 41/2007, che ha dato pieni poteri all'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.
Attualmente è l'O.N.M.S. che, sulla scorta di quanto riferito dal C.N.I.M.S., individua le partite "ad elevato profilo di rischio" e le segnala al Comitato di Analisi sulla Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (C.A.S.M.S. istituito con D.M. 15 agosto 2008) che, a sua volta, "suggerisce" ai Prefetti le decisioni da adottare.


ARTICOLO 7 TER
(Misure di prevenzione)
(introdotto dalla Legge Amato n. 41/2007)
comma 1. Le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della presente legge. Non si capisce chi siano i soggetti che "agevolino" le persone in questione. 
Sembra quasi si voglia richiamare l'ipotesi del concorso esterno in associazione mafiosa. 
Comunque sia, qui di seguito il testo della L. 27 dicembre 1956 n. 1423 e della L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia).
comma 2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965. C'è poco da aggiungere: basta leggere la legge contro la mafia di cui al comma precedente.


ARTICOLO 8
(Effetti dell'arresto in flagranza durante
o in occasione di manifestazioni sportive.)
comma 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Nel momento in cui il giudice, pur convalidando l'arresto, rimetta in libertà il soggetto, potrà prescrivere il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. 
Lo stesso può accadere allorquando il giudice, pur condannando l'imputato, gli concede la sospensione della pena. La cosa potrebbe apparire singolare: concedendo la sospensione della pena, il giudice ritiene che il soggetto si asterrà per il futuro dal compiere reati. Il ritenere contemporaneamente pericoloso lo stesso soggetto potrebbe sembrare contraddittorio, tuttavia questo si spiega con il fatto che determinate persone non sono pericolose nella vita sociale ma possono divenirlo in occasione di competizioni sportive. Questo spiega l'esigenza di temperare l'istituto della sospensione della pena (perché il giudice ritiene che il reo si asterrà dal compiere altri reati) e la misura ben nota, che viene applicata perché la pericolosità del soggetto si estrinseca solo in quel contesto. Di fatto con la modifica del comma 7 dell'art. 6, si è creato un contrasto tra le disposizioni, visto che il comma 1 dell'art. 8 prevede la possibilità per il giudice di inibire l'accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive in caso di sospensione condizionale della pena, mentre il comma 7 dell'art. 6 lo impone.
comma 1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6. Con la nuova legge antiviolenza del 2003, integrata dalla Legge Amato del 2007, si può essere arrestati anche nel caso di lancio pericoloso di oggetti e di possesso di artifizi pirotecnici o oggetti atti ad offendere oltre che nei casi "normali" previsti dal comma 1 dell'art. 6 e nel caso in cui sia stata violata la diffida comminata da un giudice con la sentenza di condanna ai sensi del comma 7 dell'art. 6.
comma  1-ter.  Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto, per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta l'autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto. Si tratta della novità più discussa della novella del 2003, ribadita anche dalla Legge Amato, nonostante entrambi gli schieramenti politici di centro destra e centro sinistra, quando si sono sono trovati all'opposizione, ne abbiano censurato la legittimità costituzionale. 
Viene infatti introdotta la c.d. "flagranza differita" o "arresto ritardato" fortemente sospettata di incostituzionalità perché fa sì che sia la Polizia a limitare la libertà personale di una persona dopo che il reato si è definitivamente consumato e non un magistrato come previsto dall'art. 13 della Costituzione. 
Nonostante sia stato ampliato il termine della quasi flagranza dalle 36 alle 48 ore (a questo punto, se si consente di arrestare fuori flagranza, si potrebbe anche prolungarlo sine die!), è stata diminuita la discrezionalità lasciata alle forze dell'ordine, visto che è stato eliminato l'inciso "o altri elementi oggettivi". Ne consegue che solo da inequivocabile documentazione video fotografica può discendere il discusso arresto. 
Il problema è che sono pur sempre le forze dell'ordine che compiono detta analisi sulla documentazione video fotografica!
La norma si è rilevata comunque di difficile applicazione per ragioni intuibili: la visione e l'estrapolazione dei fotogrammi dalle riprese video è attività che richiede diverso tempo. Proprio la sua dubbia costituzionalità ha fatto sì che detta norma sia a terime (anche se in Italia tutto ciò che è provvisorio diviene definitivo e viene sempre prorogato: per la legge Amato scadeva il 30.06.2010).
Il termine temporale di utilizzabilità della c.d. "flagranza differita" è stato introdotto dall'art. 1 bis della legge di conversione del D.L. 24.02.2003, che così sanciva "Le disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1 quater dell'art. 8 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, introdotti dall'art. 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2010".
L'art. 1 bis della legge di conversione del D.L. 24.02.2003 è del tutto autonomo rispetto alla legge 401/89 e non fa parte di essa. 
Consapevole della gravità e della possibile incostituzionalità dei commi 1 ter e 1 quater dell'art. 8 L. 401/89, il Legislatore aveva  introdotto un termine (inizialmente fissato al 2005) per la cessazione di efficacia delle norme varate. 
Il termine è stato prorogato al 30.06.2007 con l'art. 6 del DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n. 115 (in G.U. n. 151 del 1° luglio 2005) - Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168)
Art. 6
1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007». 
e successivamente prorogato al 30.06.2010 in sede di conversione in legge del Decreto Amato 2007 (cfr. art. 4) e ancor poi prorogato al 30 giugno 2013 con la L. 12 dicembre 2010 n. 187.
comma 1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale. In buona sostanza il giudice può applicare misure coercitive (carcere, arresti domiciliari, obbligo di dimora, obbligo di presentazione alla P.G.) anche se la pena prevista per il reato commesso (rientrante in quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter, all'articolo 6, commi 1 e 6 e all'articolo 6 comma 7) rientra in una possibile sospensione della stessa. In altre parole, il giudice può stabilire la custodia cautelare in carcere anche per un reato minimale dal punto di vista della pena ed anche - pare - al di fuori dello stato di flagranza.
comma 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2013“ In precedenza doveva durare fino al 2005, poi è stato prorogato al 2007, poi al 30 giugno 2010 fino a che il governo si è dimenticato di prorogarlo ulteriormente. Il Ministro Maroni se ne è ricordato solo nel novembre 2010 e questa è la ragione per cui vi è anche una data di inizio.


ARTICOLO 8 BIS
(Casi di giudizio direttissimo)
(introdotto dalla Legge 24 aprile 2003 n. 88)
comma 1. Per i reati indicati  nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, nell’articolo 6-ter, e nell'articolo 8, comma 1, si procede  sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.  Chiunque viola la diffida o non si presenta al Commissariato di P.S. negli orari imposti viene giudicato per direttissima, così come chi viene trovato in possesso di artifizi pirotecnici od oggetti atti ad offendere in occasione o a causa di manifestazioni sportive
Lo stesso vale anche per chi lancia oggetti contundenti o per chi scavalca o invade il terreno di gioco. 
Improprio appare invece il richiamo all’art. 8 comma 1, giacché lo stesso non configura un’ipotesi di reato. 
Ciò che doveva essere richiamato, semmai, era il primo comma dell’art. 6.  Comunque, chi si rende responsabile di episodi di violenza, ma anche se solo non si presenta a firmare o accede allo stadio ecc. ecc., anche se viene individuato dopo mesi e mesi, verrà giudicato per direttissima. 
Precedentemente alla conversione in legge di questo decreto, solo in caso di arresto in flagranza o quasi flagranza si procedeva al giudizio direttissimo, essendo questo un principio generale dell’ordinamento giuridico codificato nell’art. 449 c.p.p. 
Non tutte le procure, ovviamente, seguono questa direttiva, che limita ulteriormente il diritto di difesa ed appare senza senso là dove il giudizio per direttissima venga disposto, così come accaduto più volte, a distanza di mesi dall'accertamento del reato. In effetti vi è contrasto giurisprudenziale in ordine al tempo massimo entro il quale si possa procedere con tale rito, visto che la norma non dice "in deroga" al C.P.P.. Diversi giudici ritengono che comunque si debba procedere entro 30 gg. dall'iscrizione del nominativo del reo sul registro notizie di reato.


ART. 8 TER
(Trasferte)
(introdotto dalla Legge 24 aprile 2003 n. 88)
comma 1.  Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti  commessi in occasione o a causa  di manifestazioni sportive durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni. Norma del tutto ultronea. Forse vuol rivestire il significato di norma di interpretazione autentica.


NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
(n.b.: le presenti disposizioni sono state introdotte dall'art. 2 bis della legge 377/01 che ha convertito, modificandolo, il D.L. 336/2001)
Vedi la norma su questo sito
1. Per manifestazioni  sportive ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le  competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Se in occasione della partita "scapoli - ammogliati" gli spettatori si azzuffano, non si possono applicare le disposizioni degli art. 6 e ss. della legge 401/89.
2. All'articolo  6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per   incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la  specifica istigazione alla  violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte del comma. Questa interpretazione autentica richiederebbe un'altra interpretazione autentica per poterla comprendere. Sembra tuttavia che il legislatore voglia ritenere integrata la fattispecie quando il soggetto istighi in modo concreto e specifico alla violenza. 
Le induzioni indirette alla violenza non rientrano nella legge antiviolenza, entrando in conflitto con la libertà di pensiero tutelata dalla Costituzione. 
Scrivere, quindi, "uccidiamo tutti i tifosi della squadra X" integra il reato, scrivere "speriamo che tutti i tifosi della squadra X muoiano" non lo integra. 
 
ALTRE NORME INTRODOTTE CON LA LEGGE N. 88 DEL 24 APRILE 2003
(ESTRANEE ALLA L. 13 dicembre 1989 n. 401, QUELLE ORGANICHE SONO STATE INTEGRATE NELLA PRECEDENTE TABELLA):
art. 1 quater
comma 1. I titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono numerati. Lo erano anche prima.
comma 2. L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire attraverso varchi dotati di metal detector, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed è subordinato alla verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature. La disposizione è stata parzialmente attuata solo dopo la Legge Amato, con metal detector portatili e solo in alcuni stadi.
Con i tifosi di casa e ospiti già separati in appositi settori da anni, ci si chiede a cosa servano i metal detector.
comma 3. Gli  impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze. La disposizione è stata parzialmente attuata solo dopo la Legge Amato.
comma 4. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo. Norma inutile. E' già così da decine di anni.
comma 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate dalle società utilizzatrici degli impianti di cui al comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi. Società di calcio e proprietari degli stadi (Comuni o CONI) debbono mettersi d'accordo sull'attuazione delle disposizioni.
comma 5 bis. All’adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere le società utilizzatrici degli impianti medesimi, assumendone i relativi oneri. In tal caso, qualora ai fini dell’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l’amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, indice entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l’istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta. Commento inutile. Norma programmatica.
comma 6 (omissis) Riassuntivamente: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge devono essere stabilite le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 4. Il comma 3 deve invece essere attuato entro 4 mesi. 
I commi 1, 2 e 4 andranno applicati a partire dal 2005, il comma 3 dal 1° agosto 2004. 
In realtà le modalità applicative del presente articolo sono state introdotte solo con il decreto ministeriale del giugno 2005.
comma 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1º agosto 2004.   
comma 7-bis. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies. Vengono poste limitazioni per le tifoserie che vogliono andare in trasferta.


art. 1 quinquies
comma 1.  La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 10.329 euro.  Se un impianto ha una capacità superiore a 10.000 posti e questi non sono numerati vi è una sanzione amministrativa.
comma 2.  La violazione  delle  disposizioni di cui all'articolo 1-quater, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 25.822 euro.  Se l'ingresso avviene senza metal detector e titoli elettronici vi è una sanzione amministrativa.
comma 3.  La  violazione  delle  disposizioni di cui all'articolo 1-quater, commi  3  e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.  Se l'impianto non ha telecamere a circuito chiuso e barriere di separazione tra opposte tifoserie vi è una sanzione amministrativa.
comma 4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4  dell'articolo 1-quater  sono altresi' revocate le concessioni per l'utilizzo  degli  impianti sportivi, che comunque non possono essere utilizzati   per   ospitare  incontri  di  calcio  organizzati dalla Federazione italiana gioco calcio.  Il tenore dell'articolo è chiaro.
comma 5.  Qualora  siano emessi titoli di accesso agli impianti sportivi di cui  al  comma  1 dell'articolo 1-quater in numero superiore a quello stabilito  per  l'impianto  o  per un settore dello stesso ovvero sia consentito  l'accesso  di un numero di spettatori superiore al numero dei  posti  di  cui  dispone  l'impianto  o il settore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 150.000 euro.  Il tenore dell'articolo è chiaro.
comma 6. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree di  impianti sportivi  di  cui al comma 1 dell'articolo 1-quater non accessibili  al pubblico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.  Chi sta sulle scale o sul ballatoio di uno stadio con capacità superiore a 10.000 spettatori è soggetto a sanzione amministrativa.
comma 7.  Chiunque accede indebitamente all'interno di un impianto sportivo di  cui al comma 1 dell'articolo 1-quater privo del titolo di accesso e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.  Chi entra senza biglietto in uno stadio con capacità superiore a 10.000 spettatori è soggetto a sanzione amministrativa.
comma 8.  Le  sanzioni  amministrative  di  cui  al  presente articolo sono irrogate  dal  prefetto  della  provincia  del  luogo  in cui insiste l'impianto.  L'articolo è chiaro. Può emetterle, per conto del Prefetto, anche il commissariato o la questura.
comma 9.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due  anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quelle   relative   alla   violazione   delle   disposizioni  di  cui all'articolo  1-quater,  comma 3, che si applicano a decorrere dal 1º agosto 2004". Disposizione applicativa.


art. 1 sexies
(introdotto con la legge 210/2005 - Legge Pisanu - ad integrazione della legge n. 88 del 24 aprile 2003)
comma 1. Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.
La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. 
Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 
Disposizione antibagarinaggio rivelatasi completamente inefficace.
E' possibile emettere il daspo, anche con obbligo di firma, per chi viola le disposizioni.
comma 1bis. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.  Chiarimento della norma precedente.
Il comma 2 se lo sono dimenticato.  
comma ter. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui è avvenuto il fatto. L'articolo è chiaro. Può emetterle, per conto del Prefetto, anche il commissariato o la questura.


art. 1 septies
(introdotto con la legge 210/2005 - Legge Pisanu - ad integrazione della legge n. 88 del 24 aprile 2003 e modificato dalla Legge Amato 41/2007)
comma 1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies.  Ogni stadio ha un regolamento d'uso adottato dalle società calcistiche che integra quanto non previsto da leggi o regolamenti.
Il regolamento d'uso è predisposto sulla base di quanto disposto dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.
comma 2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro
La sanzione può esser aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo. 
Nell’ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. 
Fuori dai casi in cui un soggetto entra in un impianto sportivo senza biglietto, e quindi entra (ad esempio, con un titolo di altro soggetto) o si trattiene nell'impianto dopo aver violato il Regolamento d'uso e la regola violata comporta l'espulsione dallo stadio, vi è una sanzione amministrativa. L'accertamento di tale irregolarità può essere fatto anche con documentazione videofotografica o sulla base di "altri elementi oggettivi", che non si sa bene quali siano, visto che una semplice relazione di servizio non può essere considerata un elemento oggettivo ma, semmai, eminentemente soggettivo.
Il secondo periodo è una sorta di... recidiva amministrativa e prevede la possibilità di aumentare la multa nel caso in cui - nella stessa stagione sportiva - il soggetto violi il regolamento d'uso di un qualsiasi stadio per una seconda volta, dopo essere già stato sanzionato.
In tal caso, e quindi solo a chi è stato sanzionato nella stessa stagione sportiva per la seconda volta, dice il periodo successivo, può essere emesso il daspo, anche con firma, per non meno di 3 mesi e non più di 2 anni.
Già nel decreto legge Pisanu del 2005, prima che lo stesso venisse convertito, era stato previsto il DASPO fino a un anno per colui che violava il regolamento d'uso dell'impianto.
La disposizione era ovviamente illegittima per le reagioni che si diranno e quindi era stata eliminata con la legge di conversione n. 210 del 2005
Con la Legge Amato del 2007 la iniqua disposizione è stata invece reintrodotta ed è fortemente sospettata di incostituzionalità: il D.A.SPO. è una misura di prevenzione che ha quale presupposto la pericolosità del soggetto, ancorché limitata all'ambiente sportivo o parasportivo. 
Non può essere ritenuto pericoloso, però, chi entra allo stadio con un biglietto intestato ad un'altra persona o chi non siede al proprio posto o chi viola una norma regolamentare stabilita dal proprietario dello stadio o dalla società di calcio che impone l'allontanamento dallo stadio. 
Ad esempio: se il Regolamento di uno stadio impone l'allontanamento dallo stesso nel caso in cui si getti un pezzo di carta per terra e non nel cesatino dei rifiuti, la questura può, in caso di recidiva amministrativa, diffidare con obbligo di firma da 2 mesi a 3 anni!
Sembra difficile che tale disposizione possa reggere ad un esame di costituzionalità e sarà compito del difensore e dei giudici espungerla per sempre dall'ordinamento sollevando la relativa questione sotto il profilo dell'irragionevolezza della norma, paramentrandola alle altre misure di prevenzione.
comma 3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.  Chiarimento della norma precedente.
comma 4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto. L'articolo è chiaro. Può emetterle, per conto del Prefetto, anche il commissariato o la questura.

art. 1 octies
(introdotto con la legge 210/2005 - Legge Pisanu - ad integrazione della legge n. 88 del 24 aprile 2003)
comma 1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, presso il Ministero dell'interno è istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti: 
a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi; 
b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime; 
c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi; 
d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali; 
e) definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità; 
f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive. 
Il commento è inutile.
comma 2. Con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali e delle rispettive leghe.   Il commento è inutile.
comma 2 bis. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla prevenzione e al contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.   Il commento è inutile.
comma 3. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese.   Il commento è inutile.
comma 5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti e associazioni private interessate, predispone, nell'ambito delle risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un programma di iniziative volte a sviluppare ed approfondire nelle scuole le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, in coerenza con le finalità dell'educazione alla convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle istituzioni scolastiche attraverso appositi progetti da esse elaborati ed inseriti nel piano dell'offerta formativa. Ai fini di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del ministro. All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spettano compensi né rimborsi spese.  Il commento è inutile.
comma 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge".   


ALTRE NORME INTRODOTTE CON LA LEGGE AMATO N. 41/2007
Articolo 2-bis.
(Divieto di striscioni e cartelli).
comma 1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano insulti o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 
205. 
E' singolare che il Legislatore, con l'introduzione di questa norma, ritenga che precedentemente una simile condotta non fosse punita!
Comunque sia, se lo striscione incita in modo diretto alla violenza, oltre alla sanzione penale potrà aversi anche il d.a.spo., sulla base del comma 1 dell'art. 6. Se invece contiene solamente insulti, la fattispecie costituisce unicamente reato, in quanto la maleducazione non è sinonimo di pericolosità.


Articolo 2-ter.
(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi).
comma 1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. 
Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato. 
Il commento è inutile.
comma 1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.  Il commento è inutile.
comma 2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.  Il commento è inutile.

ALTRE NORME INTRODOTTE CON LA LEGGE 17 dicembre 201 n. 217

art. 1 comma 2. 
All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 3-quinquies, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
«3-sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilita' ed accessibilita' degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica anche alle societa' sportive che impiegano personale di cui all'art. 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-ter.».
 
art. 2 comma 2. 
Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro (( quarantacinque giorni )) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, (( sono definiti i servizi, ausiliari dell'attivita' di polizia, di cui al comma 1-bis dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e le condizioni e le modalita' per il loro espletamento, )) attraverso l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno in data 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. (( Lo schema di decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione. )) Decorso tale termine, il decreto puo' essere egualmente adottato.
 
Art. 2-bis

Fondo di solidarieta' civile

1. A favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura, e' istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' civile, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo e' alimentato: a) da una quota del ondo unico giustizia in misura non superiore ad un quinto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, riassegnate al Ministero dell'interno con le modalita' ivi previste; b) dall'ammontare delle somme riscosse per le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto; c) da contribuzioni volontarie, da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

2. Il Fondo, nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, provvede: a) nella misura del 30 per cento, all'elargizione di una somma di denaro, a titolo di contributo al ristoro del danno subito, a favore delle vittime di reati commessi con l'uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati dagli stessi reati, nel caso di lesioni che abbiano comportato la morte o un'invalidita' permanente superiore al 10 per cento, secondo la tabellazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a condizione che il soggetto danneggiato non abbia concorso alla commissione dei reati medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale; b) nella misura del 70 per cento, ad interventi di solidarieta' civile nei confronti delle vittime di azioni delittuose avvenute in occasione o a causa di manifestazioni diverse da quelle di cui alla lettera a), per le quali la vigente normativa non prevede altre provvidenze, comunque denominate, a carico del bilancio dello Stato, compresi il concorso economico ad iniziative di riduzione del danno, finalizzato anche alla definizione transattiva di liti concernenti il risarcimento dei danni alla persona e l'eventuale pagamento delle somme disposte dal giudice.

3. All'elargizione delle somme e agli interventi di cui al comma 2, nonche' all'individuazione delle modalita' relative all'esercizio del diritto di rivalsa o all'eventuale rinuncia ad esso, provvede il Ministero dell'interno, previo parere di un collegio, presieduto da un prefetto, la cui composizione e' stabilita con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Al funzionamento e alla gestione del Fondo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, comprese quelle relative ai limiti e ai criteri per la destinazione delle risorse annualmente disponibili del Fondo e per l'individuazione degli aventi diritto, nonche' per la procedura e la modalita' di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno e per l'eventuale rinuncia dell'amministrazione, in tutto o in parte, al diritto di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto. ))

 

 

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