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I DECRETI AMMINISTRATIVI 
DEL 6 GIUGNO 2005 
ATTUATIVI DELLA L. 24 APRILE 2003 N. 88



Biglietti numerati

Videosorveglianza

Protocollo d'intesa

E
DECRETO   6 giugno 2005
Modalita' per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unita', in occasione di competizioni sportive  riguardanti il gioco del  calcio. (GU n. 150 del 30-6-2005 )

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
e
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto  il  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione;
 
Visto   il   decreto-legge   24 febbraio   2003,   n.  28,  recante «Disposizioni  urgenti  per  contrastare  i  fenomeni  di violenza in occasione  di  competizioni  sportive»,  convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;

Visto  il  decreto  del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 recante  «Norme  di  sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti  sportivi», e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 18, riguardante i dispositivi di controllo;

Vista  la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini   degli  spettatori  durante  le  manifestazioni  sportive, segnatamente  nelle  partite  di  calcio,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005;

Vista la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un  manuale  di  raccomandazioni  per  la  cooperazione  tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in  occasione  delle  partite  di calcio di dimensione internazionale alle  quali  e' interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C22/1 del 24 gennaio 2002;

Viste  le disposizioni indicate nel Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA, recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio;

Visto  il  provvedimento  del  Garante  per  la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004, sulla videosorveglianza;

Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali espresso nella seduta del 4 maggio 2005;

Ritenuto  di  dover  stabilire le modalita' di attuazione dell'art. 1-quater,  comma  3, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, sopra indicato,

Adotta il seguente decreto:

Art. 1. Apparati e sistemi per la videoregistrazione televisiva: ubicazione,  dotazione e caratteristiche

  1.  Gli  impianti nei quali si svolgono competizioni riguardanti il gioco  del calcio, aventi una capienza superiore a 10.000 spettatori, devono essere muniti di sistemi di ripresa e registrazione televisiva a  circuito  chiuso delle aree riservate al pubblico, sia all'interno dell'impianto  che  nelle  sue  immediate  vicinanze.  Essi  dovranno prevedere la dotazione di:
    a) sistemi  di  alimentazione  sussidiaria di tutti i dispositivi installati, per il caso di interruzione della corrente di rete;
    b) un  apparato  di  regia delle riprese collocato nell'ambito di una sala di controllo appositamente predisposta e presidiata, ubicata e   realizzata   in  modo  tale  da  garantire  la  visuale  completa dell'interno dell'impianto sportivo al fine di assicurare la verifica costante  delle  condizioni  generali  di  sicurezza  e  di  utilizzo dell'impianto  stesso  e,  in caso di necessita', l'ottimale gestione delle  emergenze. La sala dovra' avere capienza adeguata per ospitare oltre  all'apparato  di  regia  ed  al  personale  tecnico adibito, i componenti   del  «Centro  per  la  gestione  della  sicurezza  delle manifestazioni sportive»;
    c) apparecchi  di  ripresa  (telecamere ottiche, ovvero digitali) per  la  video-sorveglianza  del  pubblico  nelle  fasi  di afflusso, permanenza   e   deflusso   dell'impianto,  protetti  dai  rischi  di danneggiamento   o   manomissione,   in  numero  tale  da  riprendere agevolmente  tutti  i  varchi  di accesso e deflusso, tutti i settori riservati  al  pubblico,  esclusi  i locali igienici, nonche' le aree interne  comunque  accessibili al pubblico e quelle esterne destinate
alle  operazioni  di  prefiltraggio;  tali apparecchi dovranno essere integrati con sistemi fotografici digitali;
    d) impianto  di  illuminazione in grado di assicurare, oltre alla piena  ed  efficace  visibilita'  dell'area di gioco, l'illuminazione adeguata   della   zona  spettatori  e  delle  aree,  anche  esterne, interessate al transito o stazionamento del pubblico.
  2. La dotazione minima dell'apparato di regia e' costituita da:
    a) tre     videoregistratori     Super     VHS,     ovvero    tre masterizzatori/riproduttori       DVCAM,       uno       per       la registrazione/riproduzione  delle  immagini riprese all'esterno dello stadio, uno per quelle riprese al suo interno ed uno di riserva;
    b) un    numero    di    monitor   sufficiente   a   visualizzare contemporaneamente  le  riprese  di  tutte le telecamere in funzione, piu' un monitor per ogni operatore del Centro;
    c) sistemi  di  controllo  e  di manovra delle telecamere e degli apparati di  registrazione/riproduzione;
    d) postazioni  di  lavoro  complete  di  personal  computer per i componenti del Centro;
    e) due stampanti termiche;
    f) apparecchiature  per  la trasmissione delle immagini alle sale operative  della  Questura  e  del Comando provinciale dei Vigili del fuoco;
    g) canali  radio,  linee telefoniche e personal computer connessi ad  internet  in  numero  sufficiente  a  soddisfare  le  esigenze di comunicazione,  anche  contemporanea,  di  tutte  le amministrazioni, enti, aziende ed altri soggetti rappresentati nel Gruppo operativo di sicurezza   di   cui   all'art.   19-ter  del  decreto  del  Ministro dell'interno 18 marzo 1996.
  3. Le apparecchiature da ripresa dovranno:
   a) consentire   il   movimento   orizzontale  e  verticale  e  la variazione  dell'angolo di ripresa, con sistema di comando della sala regia;
    b) assicurare  una  risoluzione delle immagini, all'ingrandimento massimo,  equivalente ad almeno 1024 x 768 pixel per i dispositivi di cattura fotografica e di 768 x 576 pixel o, se in formato digitale, a 720 x 756 pixel per i dispositivi di ripresa televisiva;
    c) avere  un  CCD  non  inferiore  a 1/2" e ottiche di focale non inferiori a 75 mm, con possibilita' di ingrandimento ottico di almeno 5 x;
    d) avere     luminosita'    sufficiente    ad    assicurare    la riconoscibilita'  dei  tratti  somatici  di  ogni singolo spettatore, anche in orario notturno ed anche a fotogramma singolo;
    e) avere  protocolli  di  trasmissione  delle immagini conformi a quelli  definiti  dall'Osservatorio  nazionale  sulle  manifestazioni sportive.

 Art. 2. Approvazione ed uso dei sistemi di ripresa

  1.  Le  realizzazioni di cui all'art. 1 concernenti l'illuminazione dell'impianto,  l'adozione  di  sistemi  di  alimentazione  elettrica sussidiaria  e  la  disponibilita'  di  una  sala  controllo,  per le finalita'  di  cui  all'art.  1,  comma 1,  lettera b), costituiscono elementi  essenziali per il rilascio della licenza di cui all'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
  2.   Le   ulteriori   realizzazioni  di  cui  al  predetto  art.  1 costituiscono prescrizioni ai fini della utilizzazione dell'impianto, di  capienza  superiore  a  10.000  spettatori, per lo svolgimento di competizioni  agonistiche  riguardanti  il gioco del calcio e possono costituire,  anche  in parte, prescrizioni ai fini dell'utilizzazione del medesimo impianto per altri spettacoli o trattenimenti.
  3.  Nell'ambito delle attribuzioni della Commissione provinciale di vigilanza  di  cui all'art. 142 del «Regolamento per l'esecuzione del testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza», il Questore o il suo delegato  si esprime specificamente sulla adeguatezza e funzionalita' delle   realizzazioni   inerenti   al   sistema  di  video-ripresa  e registrazione di cui all'art. 1.

Art. 3. Fasce orarie delle registrazioni

  1.   La  registrazione  delle  immagini  e  dell'audio  complessivo dell'evento   calcistico  e'  obbligatoria  dall'apertura  fino  alla chiusura   dell'impianto  sportivo  ed  in  occasione  dell'eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie.

Art. 4. Tempi di custodia delle registrazioni

  1.  Le societa' organizzatrici dell'evento calcistico assicurano la conservazione  dei  dati e dei supporti di registrazione fino a sette giorni,  adottando  le misure di sicurezza prescritte. Le stesse sono tenute  a  porre  i  supporti  e i relativi dati a disposizione delle autorita' giudiziaria e di pubblica sicurezza, ovvero degli ufficiali di pubblica   sicurezza  o  di  polizia  giudiziaria  espressamente designati.
  2.  I  dati  non  utilizzati  a  norma  del  comma  precedente sono cancellati trascorsi i sette giorni.

Art. 5. Accessibilita' alle immagini: limiti

  1.  Il  delegato  delle leghe nazionali professionisti o dilettanti puo' accedere alle immagini registrate dal sistema di video-vigilanza esclusivamente  per  scopi  di  giustizia  sportiva  e puo' chiederne copia, per estratto, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 6. Informazione

  1. Nei luoghi oggetto di vigilanza e' obbligatoria l'affissione, in punti  e con modalita' ben visibili, di un avviso conforme al modello allegato  al  provvedimento  del  Garante  per la protezione dei dati personali  del 29 aprile 2004, sulla videosorveglianza, formulato, se possibile, anche in lingua straniera.

Art. 7. Disposizioni di coordinamento

  1.  Per gli impianti sportivi diversi da quelli indicati all'art. 1 si  applicano  le  disposizioni dell'art. 18 del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996.
  2. Il Prefetto potra' valutare, in sede di comitato Provinciale per l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica,  la possibilita' di utilizzare, ovvero   implementare,  anche  i  sistemi  di  video  -  sorveglianza cittadina   per   il   controllo  degli  spettatori  di  competizioni calcistiche   in   occasione  del  loro  arrivo  presso  le  stazioni ferroviarie e durante il loro transito in ambito urbano.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 6 giugno 2005

                      Il Ministro dell'interno
                               Pisanu

           Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
                             Buttiglione

            Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
                               Stanca

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