IL
MINISTRO DELL'INTERNO
-
Vista
la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il
nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza;
-
Vista
la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e
successive modificazioni, recante
“interventi nel settore del gioco e delle
scommesse clandestine e tutela
della correttezza nello svolgimento di
manifestazioni sportive”;
-
-
Visto
l’articolo 10 della legge 31 marzo 2000, n.
78, recante “Delega al Governo
in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello
Stato, del Corpo della Guardia di finanza e
della Polizia di Stato. Norme
in materia di coordinamento delle Forze di
polizia”;
-
Visto
il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
recante “disposizioni urgenti
per contrastare i fenomeni di violenza in
occasione di competizioni sportive»,
convertito dalla legge 24 aprile 2003 n. 88,
ed, in particolare, l’art.
1-octies, che ha istituito l’Osservatorio
nazionale sulle manifestazioni
sportive, di seguito indicato come
“Osservatorio”;
-
Visto
il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8,
convertito dalla legge 4 aprile
2007, n. 41, recante “Misure urgenti per la
prevenzione e la repressione
di fenomeni di violenza connessi a
competizioni calcistiche”;
-
Visto
il decreto del Ministro dell’Interno di
concerto con il Ministro per i
Beni e le attività culturali in data 1
dicembre 2005 concernente
“le linee operative e le attività strumentali
all'espletamento dei
compiti attribuiti all'Osservatorio, nonché
l'organizzazione, le
modalità di funzionamento e la composizione
dell'Osservatorio”;
-
Rilevato
che la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno della violenza in occasione
di manifestazioni sportive richiedono adeguati
livelli di raccordo informativo
e tecnico operativo ai fini della
individuazione delle misure più
appropriate a tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica in occasione
delle gare che presentano un più elevato
profilo di rischio, tenuto
anche conto delle eventuali informazioni di
carattere riservato;
-
Ritenuto
che le predette funzioni di raccordo
informativo e tecnico-operativo e
quelle conseguenti di indirizzo alle
competenti autorità di pubblica
sicurezza esulano dalle competenze attribuite
all’Osservatorio;
-
Ritenuta
pertanto la necessità di costituire un
Comitato di analisi per la
sicurezza delle manifestazioni sportive a
composizione interforze al fine
di conferire massima efficacia alle misure di
prevenzione e contrasto al
fenomeno della violenza in occasione delle
manifestazioni sportive, anche
lungo le vie di trasporto;
DECRETA
Art.
1
1.
Per le finalità indicate in premessa, nell’ambito
del Dipartimento
della pubblica
sicurezza
è istituito il Comitato di analisi per la
sicurezza delle manifestazioni
sportive,
di seguito indicato come “Comitato”.
2.
Il Comitato è composto:
a)
dal Capo della Segreteria del Dipartimento della
Pubblica sicurezza che
lo
presiede;
b)
dal Presidente dell’Osservatorio;
b)
dal direttore dell’Ufficio Ordine Pubblico;
c)
dal direttore del Servizio Informazioni Generali
della Direzione Centrale
della
Polizia di Prevenzione;
d)
dai direttori del Servizio Polizia Stradale e
del Servizio Polizia Ferroviaria
della
Direzione Centrale per la Polizia Stradale,
Ferroviaria, delle
Comunicazioni
e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato;
e)
da un rappresentante dell’Agenzia Informazione e
Sicurezza Interna
A.I.S.I.;
f)
da un ufficiale designato dal Comando generale
dell'Arma dei carabinieri
di
grado non inferiore a Generale di brigata;
g)
da un ufficiale designato dal Comando generale
della Guardia di Finanza
di
grado non inferiore a Generale di brigata.
In
caso di assoluta indisponibilità dei componenti
sopra indicati,
alle riunioni del
Comitato
possono partecipare, in sostituzione degli
stessi, dirigenti
specificamente
delegati.
L’Ufficio
ordine pubblico della Segreteria del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
assicura
le funzioni di supporto e di segreteria.
3.
Il Comitato svolge compiti di analisi e
valutazione delle notizie di particolare
rilievo
sul fenomeno della violenza in occasione delle
manifestazioni sportive
pervenute
al Dipartimento della pubblica sicurezza, per
consentire allo stesso
l’adozione
delle necessarie misure a tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica,
anche
attraverso la diramazione alle competenti
autorità provinciali di
pubblica
sicurezza
delle informazioni utili e delle direttive
necessarie, con particolare
riferimento:
a)
alle gare in programma giudicate ad alto rischio
dall’Osservatorio, ovvero
autonomamente
valutate tali;
b)
alle frange più violente delle tifoserie
interessate;
c)
ad ogni ulteriore informazione valutata in sede
di Osservatorio, ovvero
autonomamente
acquisita, anche di natura riservata,
riguardante gravi
fenomeni
di intolleranza, devianza o violenza in ambito
sportivo, che
richiedano
l’adozione di appropriate misure a tutela
dell’ordine e della
sicurezza
pubblica.
Il
Capo della Polizia-Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza è
incaricato
dell’esecuzione
del presente decreto.
Roma,
15 agosto 2008
Il
Ministro
|