daspo legge 401 1989 daspo legge
401
1989 daspo legge 401 1989 daspo legge 401 1989
daspo
legge 401 1989 daspo legge 401 1989 daspo legge 401
daspo legge 401 1989
daspo legge 401
1989 daspo legge 401 1989 daspo legge 401
1989 daspo
|
|
daspo legge 401 1989 daspo legge
401
1989 daspo daspo legge 401 1989 daspo legge 401 1989 daspo
daspo
legge 401 1989 daspo legge 401 1989 daspo
L'ORIGINARIA
FORMULAZIONE DEGLI ARTT. 6 E SEGUENTI DELLA LEGGE 401/89
Art.
6. Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
competizioni agonistiche.
1.
L’autorità di pubblica sicurezza può sempre ordinare il
divieto
di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni
agonistiche alle persone
che vi si rechino con armi improprie, o che siano state
condannate o che
risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi
di violenza
in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che
nelle stesse circostanze
abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con
scritte.
2.
Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è punito con
l’arresto
da tre mesi ad un anno.
Art.
7. Turbativa di competizioni agonistiche.
1.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il
regolare svolgimento
di una competizione agonistica è punito con la sanzione
amministrativa
pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
2.
La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto
ed i proventi
sono devoluti allo Stato.
Art.
8. Effetti dell’arresto in flagranza durante o in
occasione di manifestazioni
sportive.
1.
Nei casi di arresto in flagranza per reato commesso
durante o in occasione
di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione
in libertà
conseguenti a convalida di fermo e arresto o di
concessione della sospensione
condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo
possono contenere
prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi
ove si svolgono
competizioni agonistiche.