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Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, come successivamente modificato, recante «disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive»;
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, recante «interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»;
Visti i decreti adottati in data 6 giugno 2005, in attuazione dell'art. 1-quater del citato decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28;
Viste le intese di programma tra il Ministro dell'interno, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, l'Associazione nazionale Comuni d'Italia, il CONI, la FIGC, la Lega nazionale professionisti, la Lega nazionale professionisti serie C e la Lega nazionale dilettanti, sottoscritte il 6 giugno 2005; Considerato che l'art. 1-octies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come integrato dall'art. 1 del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210, ha istituito presso il Ministero dell'interno «l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive» ed ha demandato ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, di individuare le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti attribuiti all'Osservatorio, nonché di disciplinare l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio; Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 1-octies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come integrato dall'art. 1 del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210;
Art.
1.
1.
L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, di
seguito denominato
Osservatorio, istituito presso il Ministero dell'interno
al fine di favorire
la massima interazione tra tutti i soggetti chiamati
all'attuazione delle
disposizioni e delle misure organizzative e di prevenzione
e contrasto
della violenza in occasione di manifestazioni sportive,
opera nell'ambito
del Dipartimento della pubblica sicurezza, avvalendosi del
Centro nazionale
di informazione sulle manifestazioni sportive di cui
all'art. 4, di seguito
denominato CNIMS.
2.
L'Osservatorio, quale organo di consulenza tecnico
amministrativa del Ministro
dell'interno svolge i compiti indicati dall'art. 1-octies
del decreto-legge
24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile
2003, n. 88, come integrato dall'art. 1 del decreto-legge
17 agosto 2005,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 17
ottobre 2005, n. 210,
d'ora in avanti indicato come art. 1-octies, e può essere
chiamato
a pronunciarsi, a richiesta dello stesso Ministro o del
Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza, su ogni altra
questione attinente
alla prevenzione della violenza in occasione di
manifestazioni sportive.
3.
Nell'ambito dei compiti previsti dall'art. 1-octies,
l'Osservatorio può
essere altresì chiamato a pronunciarsi su richiesta delle
altre
amministrazioni, enti o istituzioni rappresentati
nell'Osservatorio stesso,
quando si tratta di materie diverse da quelle rientranti
nelle competenze
del Ministero dell'interno.
Art.
2.
1.
L'Osservatorio e' composto da:
a)
un funzionario della Polizia di Stato prescelto tra i
dirigenti generali,
che lo presiede;
b)
un rappresentante del Ministero per i beni e le attività
culturali;
c)
il direttore dell'ufficio Ordine pubblico ed i direttori
del servizio Polizia
stradale, del servizio Polizia ferroviaria e del servizio
reparti speciali
della Direzione centrale per la Polizia stradale,
ferroviaria, delle comunicazioni
e per i reparti speciali della Polizia di Stato, nonché
del
direttore
del Servizio informazioni generali della Direzione
centrale della Polizia
di prevenzione;
d)
un ufficiale designato dal Comando generale dell'Arma dei
carabinieri di
grado non inferiore a colonnello;
e)
un funzionario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di
qualifica dirigenziale;
f)
un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), nonché,
in relazione ai temi da trattare: un rappresentante della
Federazione italiana
giuoco calcio (FIGC) ed un rappresentante per ciascuna
delle Leghe nazionali
professionisti e dilettanti;
ovvero:
un
rappresentante delle Federazioni italiane di discipline
sportive per le
quali devono essere deliberate linee guida e le misure di
cui all'art.
1-octies, lettera c) ed e) nonché un rappresentante per
ciascuna
delle rispettive Leghe nazionali professionistiche, entro
il numero massimo
di quattro componenti con diritto di voto.
2.
In relazione a specifiche tematiche il presidente può
integrare
l'Osservatorio con rappresentanti dell'Associazione
nazionale comuni italiani
(ANCI), del Comando generale della Guardia di finanza,
dell'Agenzia delle
entrate, della Società italiana autori editori (SIAE) e
delle Ferrovie
dello Stato S.p.A. L'Osservatorio può inoltre essere
integrato da
rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati
interessati a vario
titolo alla prevenzione della violenza nelle competizioni
sportive, compreso
il rappresentante dell'organo di coordinamento nazionale
delle tifoserie
organizzate dei club professionisti. In mancanza di un
organo di coordinamento
nazionale delle tifoserie di cui al comma 2, la
designazione è richiesta
alla Federazione italiana giuoco calcio.
3.
Le mansioni di segretario sono esercitate dal funzionario
del Dipartimento
della pubblica sicurezza responsabile del CNIMS di cui
all'art. 4.
4.
Il presidente e i componenti dell'Osservatorio sono
nominati con decreto
del Ministro dell'interno, su designazione delle
Amministrazioni o altri
organismi interessati, durano in carica quattro anni e
possono essere riconfermati.
Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente.
Art.
3.
2.
L'Osservatorio si riunisce, di regola, con cadenza
settimanale.
3.
Il presidente provvede a:
a)
convocare le riunioni dell'Osservatorio e dirigerne i
lavori;
b)
determinare l'ordine del giorno della riunione;
c)
designare il vice-presidente tra i componenti
dell'Osservatorio, delegato
a sostituirlo in caso di assenza o impedimento;
d)
richiedere alle Amministrazioni o ad altri soggetti
competenti, compresi
quelli rappresentati nell'Osservatorio, specifici
accertamenti presso gli
impianti sportivi, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato;
e)
costituire appositi gruppi di lavoro per l'approfondimento
di specifiche
tematiche anche indirettamente connesse ai fenomeni di
intolleranza, devianza
e violenza in ambito sportivo;
f)
visionare i dati concernenti i fenomeni di intolleranza,
devianza e violenza
in ambito sportivo, in possesso di tutti gli organismi
rappresentati in
seno all'Osservatorio, anche al fine di valutare
l'opportunità della
diffusione;
g)
autorizzare la pubblicazione del rapporto annuale
sull'andamento dei fenomeni
di intolleranza, devianza e violenza in ambito sportivo;
h)
promuovere le iniziative coordinate per la prevenzione dei
fenomeni di
intolleranza, devianza e violenza in ambito sportivo.
4.
Le determinazioni dell'Osservatorio di cui all'art.
1-octies, lettere c)
ed e), sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti
di cui all'art.
2, comma 1, del presente decreto.
Art.
4.
1.
Le attività strumentali allo svolgimento dei compiti
dell'Osservatorio,
sono curate dal CNIMS, istituito presso l'ufficio Ordine
pubblico della
segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza, in
attuazione della
decisione 2002/348/GAI del 25 aprile 2002 del Consiglio
dell'Unione europea,
concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio
internazionali.
2.
In particolare, il CNIMS, per le specifiche funzioni di
supporto all'Osservatorio:
a)
cura l'istruttoria di tutte le questioni da sottoporre
all'esame dell'Osservatorio;
b)
redige e mette a disposizione dei componenti
dell'Osservatorio prospetti
informativi analitici contenenti i dati necessari per le
valutazioni da
assumere;
c)
fornisce assistenza nel corso delle riunioni
dell'Osservatorio con proprio
personale e la strumentazione tecnico-logistica;
d)
effettua studi e ricerche in specifici settori e
partecipa, in rappresentanza
del Ministero dell'interno, a seminari, riunioni, gruppi
di
esperti e grandi eventi sportivi in ambito internazionale
al fine di supportare
a livello informativo lo sviluppo, da parte
dell'Osservatorio, delle iniziative,
anche di natura organizzativa, strumentali alla
prevenzione dei fenomeni
di violenza, intolleranza e devianza nelle manifestazioni
sportive;
e)
predispone le bozze dei documenti in discussione ed i
verbali delle riunioni
e provvede a documentare tutte le attività
dell'Osservatorio;
f)
raccoglie i dati necessari per il monitoraggio del
fenomeno della violenza
ed intolleranza in ambito sportivo e per la redazione del
rapporto annuale
che le Autorità di pubblica Sicurezza e gli altri soggetti
rappresentati
in seno all'Osservatorio sono tenuti a fornire
all'Osservatorio stesso;
g)
fornisce il supporto necessario per il costante
aggiornamento del sito
web dedicato alle attività dell'Osservatorio.
Art.
5.
1.
Le Autorità provinciali di pubblica sicurezza, gli Uffici
centrali
e periferici dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, nonché
le altre Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni
rappresentate
in seno all'Osservatorio sono tenute a fornire
all'Osservatorio stesso
i dati concernenti gli episodi di violenza ed intolleranza
commessi in
occasione di manifestazioni sportive, lo stato di
sicurezza degli impianti
sportivi e le altre informazioni richieste
dall'Osservatorio per la prevenzione
ed il contrasto dei medesimi fenomeni.
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana.
Roma,
1° dicembre 2005
Il
Ministro dell'interno Il Ministro per i beni Pisanu e le
attività
culturali Buttiglione