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La
Legge 24 aprile 2003 n. 88
"Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
febbraio 2003, n. 28,
recante disposizioni urgenti per contrastare i
fenomeni di violenza in
occasione di competizioni sportive "
così
come
modificata dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210 e
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41
|
Art.
01. (inserito in sede di conversione del Decreto Legge 24
febbraio 2003
n. 28 nella Legge 24 aprile 2003 n. 88)
1.
Dopo l'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
e' inserito
il seguente:
"Art.
6-ter (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di
manifestazioni
sportive).
-
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, nei luoghi
in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in
possesso di
razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri
strumenti
per l'emissione di fumo o di gas visibile, e' punito con
l'arresto da tre
a diciotto
mesi
e con l'ammenda da 150 euro a 500 euro.".
Art.
1. (inserito già con il Decreto Legge 24 febbraio 2003 n.
28)
1.
All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e
successive modificazioni,
i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:
"1-bis.
Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle
persone o alle cose
in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i
quali e' obbligatorio
o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381
del codice di
procedura penale, l'arresto e' altresi' consentito nel caso
di reati di
cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e
6, della presente
legge.
1-ter.
Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non e' possibile
procedere immediatamente
all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica,
si considera
comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382
del codice di
procedura penale colui il quale, sulla base di
documentazione video fotografica
o di altri elementi oggettivi dai quali emerga
inequivocabilmente il fatto,
ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non
oltre
il
tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro
le trentasei
ore dal fatto.
1-quater.
Quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei reati
indicati dal comma
1-bis, l'applicazione delle misure coercitive e' disposta
anche al di fuori
dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1,
lettera c), e
280 del codice di procedura penale.".
2.
Sono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 6
dell'articolo
6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive
modificazioni".
Art.
1-bis. - (inserito
in sede di conversione del Decreto Legge 24 febbraio 2003 n.
28 nella Legge
24 aprile 2003 n. 88)
[1.
Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater
dell'articolo 8 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'articolo 1
del presente
decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2005] (abrogato
con la Legge Amato 41/2007)
Art.
1-ter. - (inserito
in sede di conversione del Decreto Legge 24 febbraio 2003 n.
28 nella Legge
24 aprile 2003 n. 88)
1.
Dopo l'articolo 7 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e'
inserito il
seguente:
"Art.
7-bis. - (Differimento o divieto di manifestazioni
sportive). -
1.
Per urgenti e gravi necessita' pubbliche connesse allo
svolgimento di manifestazioni
sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine
pubblico e la sicurezza
pubblica, puo' disporre, sentito il comitato provinciale
per l'ordine e
la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da
rappresentanti del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e del CONI,
il differimento
dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data
ritenuta idonea
ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del
pericolo di grave
turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni
sportive per
periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni".
Art.
1-quater. - (inserito
in sede di conversione del Decreto Legge 24 febbraio 2003 n.
28 nella Legge
24 aprile 2003 n. 88)
1.
I titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza
superiore alle diecimila
unita' in occasione di competizioni riguardanti il gioco del
calcio sono
numerati.
2.
L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire
attraverso varchi
dotati di metal detector, finalizzati all'individuazione di
strumenti di
offesa e presidiati da personale appositamente incaricato,
ed e' subordinato
alla verifica elettronica della regolarita' del titolo di
accesso mediante
l'utilizzo di apposite apparecchiature.
3.
Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di
strumenti che consentano
la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico
sia all'interno
dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze.
4.
Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi
di separazione
che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano
in contatto
tra loro o possano invadere il campo.
5.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate
dalle societa'
utilizzatrici degli impianti di cui al comma 1 in accordo
con i proprietari
degli stessi.
5
bis. (introdotto dalla Legge Amato 41/2007). All’adeguamento
degli impianti
di cui al comma 1 possono provvedere le società
utilizzatrici degli
impianti medesimi, assumendone i relativi oneri. In tal
caso, qualora ai
fini dell’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni di cui
ai commi 2,
3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi,
l’amministrazione competente
al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla
proposizione
della relativa istanza, indice entro lo stesso termine, ove
necessario,
una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti
dell’art. 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza si pronuncia
entro le successive
ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso,
l’istanza di rilascio
del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.
6.
Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro
per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro per
l'innovazione
e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4. Con decreto del
Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali e con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il
Garante per la protezione
dei dati personali, da emanare entro quattro mesi dalla data
di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite
le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 3.
7.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano
decorsi due anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
disposizioni di
cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1º agosto 2004.
7-bis.
(articolo introdotto con la Legge Amato 41/2007): È fatto
divieto
alle società organizzatrici di competizioni nazionali
riguardanti
il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a
qualsiasi titolo, direttamente
od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la
squadra
ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali
competizioni
si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È,
altresì,
fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi
titolo, alla stessa
persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero
superiore a quattro.
In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma
si applicano
le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.
Art.
1-quinquies. - (inserito
in sede di conversione del Decreto Legge 24 febbraio 2003 n.
28 nella Legge
24 aprile 2003 n. 88)
1.
La violazione delle disposizioni di cui all'articolo
1-quater, comma 1,
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582
euro a 10.329
euro.
2.
La violazione delle disposizioni di cui all'articolo
1-quater, comma 2,
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164
euro a 25.822
euro.
3.
La violazione delle disposizioni di cui all'articolo
1-quater, commi 3
e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.329 euro
a 51.645 euro.
4.
In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1,
2, 3 e 4 dell'articolo
1-quater sono altresi' revocate le concessioni per
l'utilizzo degli impianti
sportivi, che comunque non possono essere utilizzati per
ospitare incontri
di calcio organizzati dalla Federazione italiana gioco
calcio.
5.
Qualora siano emessi titoli di accesso agli impianti
sportivi di cui al
comma 1 dell'articolo 1-quater in numero superiore a quello
stabilito per
l'impianto o per un settore dello stesso ovvero sia
consentito l'accesso
di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di
cui dispone
l'impianto o il settore, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria
da 10.000 euro a 150.000 euro.
6.
Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o
altre aree di impianti
sportivi di cui al comma 1 dell'articolo 1-quater non
accessibili al pubblico
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103
euro a 516 euro.
7.
Chiunque accede indebitamente all'interno di un impianto
sportivo di cui
al comma 1 dell'articolo 1-quater privo del titolo di
accesso e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516
euro.
8.
Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono
irrogate dal
prefetto della provincia del luogo in cui insiste
l'impianto.
9.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
decorsi due anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo
quelle relative
alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo
1-quater, comma
3, che si applicano a decorrere dal 1º
agosto
2004".
Art.
1-sexies. - (inserito
dalla Legge Pisanu 210/2005)
1.
Chiunque, non appartenente alle societa' appositamente
incaricate, vende
i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la
manifestazione sportiva
o in quelli interessati alla sosta, al transito o al
trasporto di coloro
che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, e'
punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000
euro. La sanzione
puo' essere aumentata fino alla meta' del massimo per il
contravventore
che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo
maggiorato rispetto
a quello praticato dalla societa' appositamente incaricata
per la commercializzazione
dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono
essere applicati
il divieto e le prescrizioni di cui all'art. 6 della legge
13 dicembre
1989, n. 401.
2.
Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della
legge 24 novembre
1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle
prescrizioni
di cui al comma 1.
3.
Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono
irrogate dal
prefetto del luogo in cui e' avvenuto il fatto.
Art.
1-septies. (introdotto dalla
Legge Pisanu
210/2005)
1.
L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli
impianti dove
si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio
sono disciplinati,
per quanto non previsto da disposizioni di legge o di
regolamento, dal
regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla
base delle
linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle
manifestazioni
sportive di cui all'art. 1-octies.
2.
Chiunque, fuori dei casi di cui all'art. 1-quinquies, comma
7, entra negli
impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso,
ovvero vi si trattiene,
quando la violazione dello stesso regolamento comporta
l'allontanamento
dall'impianto ed e' accertata anche sulla base di
documentazione videofotografica
o di altri elementi oggettivi, e' punito con la sanzione
amministrativa
pecuniaria da 100 a 500 euro.
La sanzione puo' essere aumentata fino alla meta' del
massimo qualora il
contravventore risulti gia' sanzionato per la medesima
violazione, commessa
nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si
e' verificata
in un diverso impianto sportivo.
Nell'ipotesi
di cui al periodo precedente, al contravventore possono
essere applicati
il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della
legge 13 dicembre
1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non
superiore a
due anni.
3.
Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della
legge 24 novembre
1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle
prescrizioni
di cui al comma 2.
4.
Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono
irrogate dal
prefetto della provincia del luogo in cui insiste
l'impianto.
Art.
1-octies. (introdotto
dalla Legge Pisanu
210/2005)
-
1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle
disposizioni e delle
misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza
in occasione
di manifestazioni sportive, presso il Ministero dell'interno
e' istituito,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di
conversione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale
sulle manifestazioni
sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a)
effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e
intolleranza commessi
in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di
sicurezza degli
impianti sportivi;
b)
esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in
programma ed
attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni
medesime;
c)
approvare le linee guida del regolamento d'uso per la
sicurezza degli impianti
sportivi;
d)
promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei
fenomeni di violenza
e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione
con associazioni,
rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori,
enti locali,
enti statali e non statali;
e)
definire le misure che possono essere adottate dalle
societa' sportive
per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni
sportive e la
pubblica incolumita';
f)
pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni
di violenza
ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.
2.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per
i beni e le attivita' culturali, sono stabilite le linee
operative e le
attivita' strumentali all'espletamento dei compiti di cui
al comma 1, nonche'
l'organizzazione, le modalita' di funzionamento e la
composizione dell'Osservatorio,
prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico
nazionale italiano,
delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive
Leghe.
3.
Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati,
in relazione alla
trattazione di tematiche di specifico interesse,
rappresentanti di soggetti
pubblici e privati a vario titolo interessati alla
prevenzione e al contrasto
della violenza in occasione di manifestazioni sportive.
4.
All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si
provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Ai componenti
dell'Osservatorio non spettano compensi ne' rimborsi
spese».
5.
Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, d'intesa
con il Ministero dell'interno e con il Ministero per i
beni e le attivita'
culturali, nonche' in collaborazione con altre
amministrazioni pubbliche
ed enti e associazioni private interessate, predispone,
nell'ambito delle
risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche
sul fondo di
cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un programma di
iniziative volte
a sviluppare ed approfondire nelle scuole le tematiche
della prevenzione
della violenza nelle manifestazioni sportive, in coerenza
con le finalita'
dell'educazione alla convivenza civile. Le predette
iniziative sono realizzate
dalle istituzioni scolastiche attraverso appositi progetti
da esse elaborati
ed inseriti nel piano dell'offerta formativa. Ai fini di
cui al presente
comma il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca si
avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito con
decreto del Ministro.
All'istituzione e al funzionamento del comitato si
provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Ai componenti
del comitato non spettano compensi ne' rimborsi spese.
6.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
I
DECRETI
AMMINISTRATIVI
DEL 6 GIUGNO
2005
ATTUATIVI
DELLA
L.
24 APRILE 2003 N. 88
IL COMMENTO
DI
GUIDA AL DIRITTO
SUL DECRETO
LEGGE
24 FEBBRAIO 2003 N. 28
POI
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 24 APRILE 2003
N. 88