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CASSAZIONE PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 4441 del 03/02/2006 
(Presidente N. Marvulli, Relatore A. Cortese)

CASSAZIONE PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 4441 del 03/02/2006
(Presidente N. Marvulli, Relatore A. Cortese)
FATTO
Con provvedimento del 28 ottobre 2004, emesso ai sensi dell'art. 6 legge 13 dicembre 1989 n. 401, e notificato all'interessato il giorno successivo alle ore 10.15, il Questore di Treviso disponeva, nei confronti di Z.G., il divieto di accedere, per la durata di tre anni, a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale, durante lo svolgimento di competizioni nazionali ed internazionali (nel lasso di tempo intercorrente da due ore prima dell’inizio fino a due ore dopo la fine) di calcio, basket, volley e rugby, nonche’, per il medesimo periodo e nelle medesime circostanze, il divieto di accesso alle vie adiacenti lo stadio di Treviso, imponendogli altresi’ per la durata di anni due di presentarsi presso la Stazione dei Carabinieri di Silea quarantacinque minuti prima del termine di ogni incontro di calcio della squadra del “Treviso”.
Il provvedimento veniva adottato dopo che lo Z. era stato segnalato da funzionari della Digos quale autore di episodi di aggressione nei confronti di personale della forza pubblica nel corso di un incontro di calcio presso il locale stadio comunale.

In data 1° novembre 2004, il Gip del Tribunale di Treviso, a seguito di richiesta del P.M. depositata il 30 ottobre 2004, convalidava il suddetto provvedimento, sulla base della ricorrenza dei «presupposti di legge» e della compiuta identificazione dello Z., quale autore degli atti di intimidazione e violenza commessi anche contro le forze dell’ordine. Il 6 novembre 2004 l’ordinanza de qua era notificata a mani proprie allo Z..

Avverso l’ordinanza suddetta, con atto depositato il 19 novembre 2004 presso la cancelleria del Tribunale di Udine, ricorreva per cassazione il difensore dello Z., avv. R. Bussinello del foro di Verona, chiedendone l’annullamento. Deduceva a tal riguardo:

1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 3 l. 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., sotto il profilo della violazione del diritto di difesa. Secondo il ricorrente, tra la notificazione del provvedimento del Questore (venerdi’, 29 ottobre 2004, ore 10,15) e la convalida del giudice (lunedi’, 1 novembre 2004, senza indicazione dell’orario) era trascorso un lasso di tempo insufficiente per consentire all'interessato l’esercizio del diritto di difesa;

2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 3 l. 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., sotto il profilo sia del difetto di motivazione del decreto del P.M. che della intempestiva convalida da parte del GIP, posto che la relativa ordinanza non indicava l’ora in cui era stata assunta;

3) il difetto di motivazione dell’ordinanza di convalida del GIP in ordine ai presupposti di legge e alla pericolosita’ del soggetto interessato;

4) il difetto di motivazione dell’ordinanza di convalida del GIP in merito alle ragioni di necessita’ ed urgenza che avevano giustificato l’adozione della misura.

La terza Sezione, assegnataria del ricorso, con ordinanza pronunciata all’udienza camerale del 4 luglio 2005, ne rimetteva la decisione alle Sezioni Unite penali.

La Corte osservava preliminarmente come il ricorso si presentasse fondato prima facie limitatamente alle carenze motivazionali del provvedimento di convalida, siccome non recante adeguata valutazione in ordine ai presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge per l’imposizione dell’obbligo di cui al secondo comma dell’art. 6 della l. 401/1989. Richiamava a tal riguardo gli arresti giurisprudenziali formatisi in ordine alla necessita’ di una congrua verifica dei presupposti giustificativi dell’atto, ovvero delle ragioni di necessita’ e di urgenza, della pericolosita’ concreta ed attuale del soggetto, dell’attribuibilita’ al medesimo delle condotte addebitate e della loro riconducibilita’ alle ipotesi previste dalla norma (Sez. Un. 27/10/2004, dep. 12/11/2004, n. 44273, ric. Labbia).

La stessa Corte, peraltro, osservava che l’annullamento del provvedimento, a causa della strutturale carenza motivazionale, poneva il giudice di legittimita’ di fronte ad un’opzione circa la tipologia della relativa pronuncia - annullamento «con» o «senza» rinvio - in merito alla quale erano state adottate da parte della Corte Suprema divergenti soluzioni interpretative.

Il Collegio riteneva quindi opportuno investire della questione le Sezioni Unite.

Con decreto del 28 luglio 2005 il Primo Presidente assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone la trattazione all'udienza camerale del 29 novembre 2005.

DIRITTO

Il testo vigente dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, prevede, fra l’altro, al comma 3:

--- che la prescrizione (aggiuntiva) di comparire all’ufficio di polizia e’ immediatamente comunicata al competente Procuratore della Repubblica, che, se ritiene che sussistano i presupposti per l’adozione del provvedimento del Questore, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari;

--- che le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

E’ evidente che la verifica del rispetto dei suddetti termini, posti a pena della perdita di efficacia delle prescrizioni, attenendo ai presupposti formali dell’esercitabilita’ in se’ del potere del giudice di adottare il provvedimento di convalida, assume carattere preliminare rispetto a quella inerente alla validita’ di tale provvedimento, sia sotto il profilo del suo contenuto che sotto quello della sua emanazione previa l’osservanza delle garanzie difensive previste a tutela dell’interessato.

Nella specie, per quanto attiene alla richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero, non ne viene per vero contestata la tempestivita’, sibbene la validita’, sotto il profilo del difetto di motivazione.

L’eccezione e’ sollevata in modo generico e ipotetico, in quanto si ammette nel ricorso la non cognizione del decreto del P.M.

Nella ratio della norma decadenziale in esame, peraltro, e’ evidente lo scarso rilievo che assume la motivazione (solo incidentalmente prevista) del provvedimento di richiesta del P.M., che e’ un mero atto di impulso, inteso a innescare, con le scansioni perentorie prescritte, il pronto e completo controllo del giudice sulla sussistenza dei presupposti per la limitazione della liberta’ personale del destinatario del provvedimento del Questore.

Il P.M., in definitiva, non deve far altro che svolgere una sommaria delibazione sulla sussistenza di tali presupposti, al solo fine di verificare se inoltrare o no la richiesta di convalida al giudice. Dal suo decreto deve pertanto semplicemente risultare che tale delibazione e’ stata effettuata, e tanto e’ dato riscontrare in atti nel caso di specie.

Il difetto di tempestivita’ e’ invece specificamente dedotto nel ricorso con riferimento all’adozione del provvedimento di convalida, in relazione alla circostanza che lo stesso risulta emesso il secondo giorno successivo a quello del decreto del P.M., senza alcuna indicazione dell’ora di adozione.

Il problema non e’ di carattere formale - posto che tale indicazione non e’ espressamente prescritta - ma sostanziale, in quanto incide sulla verificabilita’ del rispetto del termine di quarantotto ore, stabilito perentoriamente per l’adozione del provvedimento.

Nella specie risulta che la richiesta del P.M. fu presentata alle ore 11,00 del 30 ottobre 2004, sicche’, pur presumendo che il provvedimento del GIP sia stato durante il normale orario d’ufficio, non vi puo’ essere certezza che la sua emissione sia avvenuta entro le ore 11,00.

In giurisprudenza si e’ affermato:

--- da un lato, che l'intempestivita’ della convalida del giudice non puo’ presumersi per la sola circostanza che tale atto, pur regolarmente datato, non contenga l'indicazione dell'ora in cui e’ stato assunto (Cass. Sez.. I, 7/11/2003, n. 46250, Capecchi), e che deve, in tale situazione, presumersi la tempestivita’ dell’intervento del GIP, salvo che sia fornita, dalla parte che la contesti, la prova contraria, acquisibile presso la Cancelleria (Sez. III, 7/4/2005, dep. 11/5/2005, n. 17669, ric. Fanti);

--- dall’altro, che l’assoluta incertezza sulla tempestivita’ della convalida verrebbe ad inficiare ab origine la legittimita’ del provvedimento stesso, in applicazione analogica del principio del «favor rei», (Cass. Sez. III, 4/12/2001, ric. Chiorino; Sez. I, 28/4/1999, n. 3282, ric. Para ed altri).

Ad avviso del Collegio, in questa materia non viene in rilievo l’applicabilita’ in senso proprio del principio del «favor rei», ne’ la tematica in tema di puntualita’ e tempestivita’ delle eccezioni procedurali. E’ la legge a stabilire l’automatica decadenza della prescrizione a comparire all’ufficio di polizia che non venga convalidata nel termine stabilito. Il tempestivo intervento del positivo provvedimento giurisdizionale si pone dunque come presupposto per la persistenza in vita, nella nuova “veste” cosi’ assunta, della misura restrittiva, nata per se’ precaria. L’incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestivita’ di tale intervento non puo’ che tradursi nel mancato riscontro del detto presupposto essenziale, con conseguente caducazione della misura medesima; dovendosi certamente escludere, in tema di liberta’ personale e in presenza di una disciplina cosi’ rigorosa, la possibilita’ di ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimita’ e regolarita’ formale degli atti giudiziari.

Discende da quanto sopra che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e la misura preventiva della prescrizione a comparire presso il Comando Stazione Carabinieri di Silea, imposta allo Z. col provvedimento del 28 ottobre 2004 del Questore della provincia di Treviso deve essere dichiarata inefficace.

Nessuna conseguenza invece si verifica sulla parte del provvedimento del Questore relativa al divieto di accesso agli impianti sportivi e luoghi adiacenti. L’uso del termine plurale “prescrizioni”, di cui all’ultima parte del comma 3 dell’art. 6 della L. 401/1989 non puo’ infatti significare altro che la ricomprensione di tutte indistintamente le prescrizioni che possono comporre contenutisticamente l’ordine di comparire all’ufficio di polizia, senza coinvolgere in alcun modo la misura inibitoria a monte, che non e’ soggetta a convalida giudiziale e non puo’, quindi, essere toccata dalle eventuali patologie delle vicende relative a quest’ultima.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 615 e 620 cpp.,

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del Questore di Treviso del 28.10.2004 limitatamente alla prescrizione di comparire presso i Carabinieri di Silea.