Le norme in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si
applicano a tutte le aziende che abbiano lavoratori dipendenti ed assimilabili, quindi
anche ai soci prestatori di lavoro in società, associazioni e
cooperative, agli apprendisti, agli assunti con contratto di
formazione e lavoro, agli studenti che frequentano laboratori, a chi
effettua stage presso un’Azienda; restano esclusi i lavoratori a
domicilio, quelli addetti a servizi domestici e i portieri (salvo
comunque il loro diritto ad informazione e formazione).
Riguardo i contratti di lavoro cosiddetti "atipici" la legge Biagi
ha portato delle novità consistenti ed ha precisato per ogni
tipologia contrattuale gli obblighi del datore di lavoro in materia
di salute e sicurezza.
La somministrazione di lavoro sostituisce il precedente
lavoro interinale, per il datore di lavoro dell'azienda
utilizzatrice il lavoratore temporale è equiparato a tutti gli
effetti al lavoratore dipendente.
Lo stesso per i contratti di lavoro intermittente, ripartito e a
tempo parziale dove il datore di lavoro rimane comunque titolare
di tutti gli obblighi di salute e sicurezza.
Il contratto di lavoro a progetto sostituisce il contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, e la legge Biagi precisa
che “si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro
quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente”.
Per prestazione di lavoro occasionale si intendono i
rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel
corso dell’anno solare con lo stesso committente per un compenso
inferiore a € 5000 annui. Solo n questo caso non si applicano le
disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. |