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PERCORSO GUIDATO
sicurezza sul lavoro

Questo percorso guidato consente di passare in rassegna alcuni tra gli elementi più importanti circa la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il percorso è rivolto a diri-genti e legali rappresentanti di ogni tipo di azienda e si compone di 6 schermate successive.

> responsabilità
> destinatari
> servizio di prevenzione
> valutazione dei rischi
> formazione e informazione
> sorveglianza sanitaria

 


ALTRE AREE DI CONSULENZA:

 qualità, formazione,
ambiente

 Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 626

 DESTINATARI: APPLICABILITÀ AI LAVORATORI

Le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applicano a tutte le aziende che abbiano lavoratori dipendenti ed assimilabili, quindi anche ai soci prestatori di lavoro in società, associazioni e cooperative, agli apprendisti, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, agli studenti che frequentano laboratori, a chi effettua stage presso un’Azienda; restano esclusi i lavoratori a domicilio, quelli addetti a servizi domestici e i portieri (salvo comunque il loro diritto ad informazione e formazione).
Riguardo i contratti di lavoro cosiddetti "atipici" la legge Biagi ha portato delle novità consistenti ed ha  precisato per ogni tipologia contrattuale gli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza.

La somministrazione di lavoro sostituisce il precedente lavoro interinale, per il datore di lavoro dell'azienda utilizzatrice il lavoratore temporale è equiparato a tutti gli effetti al lavoratore dipendente.
Lo stesso per i contratti di lavoro intermittente, ripartito e a tempo parziale dove il datore di lavoro rimane comunque titolare di tutti gli obblighi di salute e sicurezza.
Il contratto di lavoro a progetto sostituisce il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e la legge Biagi precisa che “si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente”.
Per prestazione di lavoro occasionale si intendono i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente per un compenso inferiore a € 5000 annui. Solo n questo caso non si applicano le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

precede: RESPONSABILITÀ

segue: SERVIZIO PREVENZIONE

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