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I contributi economici (pensioni, indennità, assegni). Hanno la funzione di sostituire o integrare la retribuzione che il disabile non può percepire a causa del suo handicap e di compensare il dislivello di possibilità provocato dalla disabilità, assicurandogli cure mediche e assistenza. Tre le categorie previste dalla legge: invalidi civili, ciechi, sordomuti. Ognuna ha diritto a specifici contributi.
L'assegno mensile di assistenza. Per gli invalidi civili sono previsti l'assegno mensile di assistenza, cui hanno diritto i disabili con un'invalidità superiore al 74%, di età compresa fra i 18 e i 65 anni, che siano cittadini italiani o stranieri con un permesso di soggiorno superiore all'anno, che abbiano un reddito minimo e non possano lavorare.
La pensione di invalidità. E' attribuita anche in presenza di un reddito superiore, quando l'invalidità è del 100%. Le condizioni per ottenerla sono le stesse che per l'assegno mensile. E' invece riconosciuta indipendentemente dall'età l'indennità di accompagnamento quando il disabile è invalido al 100% e non può camminare o comunque non è autonomo. Per i disabili minori (fino ai diciotto anni di età) c'è l'indennità mensile di frequenza, che viene attribuita a coloro che non siano in grado di svolgere le funzioni proprie della loro età.
Le cifre. L'ammontare di ciascuna di questi benefici è attualmente di 411.420 lire mensili, tranne che per l'indennità di accompagnamento che è di 817.330 lire. Alcune di esse (ad esempio, la pensione di inabilità e indennità di accompagnamento) possono essere attribuite contemporaneamente (in questo caso si percepisce la somma dei singoli importi).
Una copiosissima normativa. I contributi economici a favore degli invalidi sono state oggetto di una copiosissima normativa, tanto che di recente una legge ha delegato al Governo il compito di riordinare la materia, senza però ridurre in alcun modo i vantaggi già riconosciuti ai disabili nelle disposizioni ora esistenti. Con il passaggio delle competenze sulla concessione delle provvidenze economiche agli invalidi dallo Stato alle Regioni (nel 1998 con il decreto legislativo 112), a erogare pensioni e indennità non sono più le prefetture ma le sedi periferiche dell'INPS.
Scuola e formazione professionale. Dall'asilo nido all'università, la legge garantisce al disabile il diritto all'educazione e all'istruzione attraverso l'integrazione scolastica. Il bambino e poi il ragazzo deve poter frequentare la scuola come tutti gli altri e deve anzi essere più seguito degli altri perché per lui l'apprendimento è un fattore di importanza cruciale per superare o ridurre il suo handicap. Integrazione scolastica significa che la scuola deve adattarsi al disabile e non il contrario. Il principio del diritto all'educazione e all'istruzione del disabile è ribadito con forza dalla legge quadro del 1992: il suo esercizio - dice - "non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap". Dopo la legge del 1977, sull'ordinamento scolastico, che prevedeva - con altre misure volte a favorire l'integrazione scolastica - la presenza di insegnanti di sostegno a supporto di alunni delle elementari e studenti delle medie disabili, la legge quadro ha dedicato molto spazio alla scuola (ben cinque articoli). L'educazione dell'alunno e dello studente è seguita nel corso dei suoi studi, oltre che dagli insegnanti ordinari, da personale specializzato che ha il compito di seguire le particolari esigenze del disabile.
Il profilo dinamico funzionale. Il suo cammino nel mondo della scuola, dopo il riconoscimento dell'handicap, comincia con il tra'cciare il profilo dinamico funzionale. In base a questo profilo, genitori, operatori, sanitari, insegnanti seguiranno insieme un "piano educativo individualizzato", adatto a superare le difficoltà e a sviluppare al massimo le capacità del disabile. Anche la valutazione durante gli esami deve essere fatta tenendo conto di questo piano.
Gli ostacoli. Devono inoltre essere rimossi gli ostacoli fisici all'integrazione: devono essere eliminate le barriere architettoniche che impediscano o rendano difficile al disabile motorio l'accesso alla scuola, devono essere disponibili sussidi tecnici (computer, testi in Braille, ecc.) e al ragazzo che non può andare a scuola perché ricoverato, deve essere comunque assicurata la frequenza al corso di studi, la scuola cioè andrà "da lui".
L'unione delle forze. E' la linea seguita dalla legge per realizzare pienamente l'integrazione. Sono previsti "accordi di programma", strategie congiunte tra sanità, scuola, assistenza, strutture socio pedagogiche, sportive, ricreative ecc. per programmare interventi coordinati di educazione, riabilitazione e integrazione. La legge che ha integrato nel 1999 la legge quadro, ha aggiunto disposizioni a favore degli studenti universitari prevedendo oltre a sussidi tecnici e didattici speciali, il supporto di un tutor che lo assista negli studi.
La formazione professionale. I criteri su cui si basa la normativa sulla formazione professionale sono ancora quelli dell'integrazione e della rimozione di ostacoli alla normalità del percorso di apprendimento e preparazione al lavoro. La frequenza di corsi speciali è prevista come ipotesi estrema, solo nel caso che il disabile non sia assolutamente in grado, neanche con ausili e supporti, di seguire un corso ordinario.
Il lavoro. Per il disabile, lavorare significa porre le basi della sua completa integrazione sociale. Per questo e per lo svantaggio che la sua condizione potrebbe procurargli in un regime di mercato "libero", l'invalido - è questa la categoria di riferimento in questo campo - è protetto dalle norme sul collocamento obbligatorio, una corsia preferenziale per trovare lavoro. La legge 482 del 1968 ha riassunto in un unico provvedimento tutti coloro che hanno diritto al collocamento obbligatorio. La legge ormai superata dai tempi, soprattutto a causa della sua impronta assistenzialistica e delle complessità burocratiche che prevedeva, è stata sostituita nel 1999 dalla legge 68 che ridefinisce completamente la materia. Il punto di passaggio durante il lungo e travagliato percorso di gestazione della nuova legge è stata nel 1987 l'istituzione delle agenzie per l'impiego, organi regionali con il compito specifico di incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorendo, tra l'altro, l'impiego dei "soggetti più deboli" nel mercato del lavoro.
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