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a cura di Stefania Grassia
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Tutela della salute e sicurezza. La prima tutela che la legge offre al consumatore è quella per la salute e l'incolumità fisica. Il bene acquistato non deve arrecargli danni né fargli correre rischi. Il problema riguarda principalmente gli alimenti, ma anche per esempio giocattoli, cosmetici, elettrodomestici, detersivi. Per prodotti dannosi per loro natura, come le sigarette, la legge impone almeno l'avviso del rischio cui il consumatore va incontro. Per quanto riguarda gli alimenti, il tema è da tempo al centro degli interessi della Commissione europea, che ha pubblicato nel febbraio 2000 un "libro bianco" sulla sicurezza alimentare. Il dossier analizza tutti gli aspetti del processo che porta dalla produzione degli alimenti al consumo.
I passaggi obbligati. Per la sicurezza alimentare, sono prima di tutto obbligatorie le garanzie sull'igiene. Esistono regole minuziose per il produttore, che è responsabile della sicurezza finale del prodotto, contenute negli Hazard Analysis and Critical Control Point Haccp, manuali di "corretta prassi igienica", e un sistema di controlli lungo tutto il processo di produzione, di trasformazione e di somministrazione degli alimenti. Altre garanzie sono offerte in primo luogo dalla possibilità di risalire al produttore, in caso di problemi, e dalle norme che salvaguardano dalle sofisticazioni, contaminazioni e adulterazioni, cioè da tutte quelle "falsificazioni" o avvelenamenti del prodotto alimentare che possono nuocere alla salute.
Nei ristoranti. La tutela sugli alimenti si spinge, per la "ristorazione collettiva" (ristoranti, bar, mense aziendali, ecc.), oltre la fase della distribuzione nei punti di vendita e impone regole e controlli sull'igiene per quanto riguarda la scelta, la conservazione e la preparazione dei cibi.
I giocattoli. Molta attenzione è stata dedicata dalla normativa europea - cui l'Italia è ora allineata - anche alla sicurezza dei giocattoli. I giocattoli che sono in regola con tutte le norme che ne garantiscono la sicurezza riportano il marchio "Ce". Il consumatore può segnalare alla Camera di commercio la presenza di un prodotto industriale irregolare, come un capo d'abbigliamento senza etichetta, un giocattolo o un elettrodomestico senza la marcatura CE o comunque un prodotto inaffidabile.
La qualità. La qualità del prodotto è il presupposto della sua sicurezza: un prodotto di qualità è un prodotto che serve all'uso per cui è stato acquistato, che funziona, che non provoca danni. Oggi la qualità è un dato certo e certificabile. Attraverso un sistema complesso che analizza le singole fasi della produzione e controlla poi, sottoponendolo a una serie di esami, il prodotto finito, è possibile infatti misurare la sua bontà e - se il produttore lo richiede - certificarne la qualità. Questa analisi richiede criteri univoci, dalle definizioni dei materiali utilizzati, che devono corrispondere sempre alla stessa identica cosa, ai parametri di giudizio dei processi produttivi, agli esami cui sottoporre i prodotti finiti. In Italia è l'ente nazionale italiano di unificazione, Uni, a svolgere questa funzione di controllo. L'Uni aderisce - insieme ad altri circa 120 Paesi - all'International Organization for Standardization (Iso), un'organizzazione internazionale, con sede a Ginevra, che redige e divulga la normativa tecnica in tutto il mondo. La certificazione Iso indica la conformità di un prodotto a queste norme, le certificazioni Uni ed En la conformità anche alle norme, rispettivamente, nazionali ed europee.
L'informazione: le etichette. Le etichette, le indicazioni scritte sulle confezioni e le marcature (ad esempio "Ce") sono una fonte importante di informazione per il consumatore che sta acquistando o ha già acquistato un prodotto, perché hanno la funzione di guidarlo ad un corretto uso del bene e di metterlo in guardia contro possibili pericoli: da quello di rovinare un capo di abbigliamento con un lavaggio sbagliato a quello di ingerire cibi contenenti un ingrediente a cui si è allergici.
Sull'etichettatura dei prodotti alimentari sono state emanate numerose direttive europee, cui i singoli paesi dell'Unione hanno l'obbligo di adeguarsi. In primo luogo non si deve indurre in errore l'acquirente sull'alimento e non gli si devono attribuire qualità terapeutiche che non ha. Dunque l'etichetta deve descrivere con chiarezza di che si tratta (la "denominazione di vendita") e dare tutte le indicazioni necessarie a "conoscere" bene il prodotto: composizione del contenuto, qual è il suo peso netto, da dove proviene, come è stato fatto, come e per quanto tempo può essere conservato e le istruzioni per il consumo.
In secondo luogo esiste, dal 1992, l'obbligo di riportare una data di scadenza tassativa sui prodotti più deperibili. Il decreto che lo ha introdotto ha anche uniformato i criteri di individuazione del lotto di produzione, rendendo più facile risalire alle origini del prodotto.
Le indicazioni nutrizionali. Quando un messaggio pubblicitario o la confezione di un prodotto fa riferimento a sue qualità nutrizionali ("senza zucchero", "senza grassi saturi", ecc..), esiste l'obbligo di riportare le indicazioni nutrizionali (valori delle calorie, proteine, grassi, carboidrati, ecc.), normalmente facoltative. Dal 1997, inoltre, sull'etichetta dei prodotti importati e non importati, è obbligatorio riportare le indicazioni anche in italiano.
I cibi transgenici. Dall'anno scorso vige l'obbligo di indicare in etichetta la modificazione genetica, quando la presenza degli organismi geneticamente modificati (Ogm) superi la soglia dell'uno per cento. La dicitura da inserire nell'elenco degli ingredienti, ad esempio ''derivato da mais geneticamente modificato'', deve essere ben visibile e il carattere utilizzato dovrà essere di dimensioni uguali a quelle dell'elenco degli ingredienti.
Carni bovine. Il regolamento dell'Unione Europea dello scorso anno che precisava tutte le regole per l'etichettatura, in modo da consentire di risalire con certezza alle origini di ogni animale macellato, sono state immediatamente applicate a livello europeo con un regolamento di attuazione e recepite in Italia da un decreto ministeriale. Tra le disposizioni, l'obbligo di riportare sui tagli di carne esposti in negozio le indicazioni contenute sull'etichetta dell'animale intero.
L'etichettatura dei prodotti non alimentari. I produttori sono obbligati a informare sui materiali utilizzati per la fabbricazione, ad esempio il tipo di tessuto o di pellame, a dare indicazioni sulla manutenzione (lavaggio, pulitura, ecc.) e a segnalare eventuali pericoli. I prodotti tessili devono riportare una "etichetta di composizione" con l'indicazione delle fibre usate, il nome o marchio del produttore o importatore o distributore, allo scopo di tutelare meglio il consumatore da falsi e contraffazioni. Le etichette dei giocattoli che contengono parti che potrebbero essere ingerite devono riportare, ad esempio, l'avvertenza che non sono adatti a bambini al di sotto dei tre anni. Le confezioni dei cosmetici devono riportare la composizione.
1 - continua
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