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La nuova legge del 1999. Ha una filosofia del tutto diversa dalla precedente: l'obbligo dei datori di lavoro di assumere una certa quota di lavoratori disabili non è più visto come una forma di assistenza a una parte di società "a carico", ma come l'apertura di possibilità per entrambe le parti - chi offre e chi, disabile, cerca lavoro - di incontrarsi e collaborare proficuamente. E' caduto - forse anche a causa della crescente importanza dell'informatica nel mondo del lavoro, che azzera l'incidenza dell'handicap per molte categorie di disabili - il pregiudizio sulla "minorità" delle prestazioni di lavoro che il disabile può offrire ed è cresciuta la consapevolezza che lo svantaggio di partenza del disabile può e deve essere superato attraverso un'adeguata valorizzazione delle sue risorse. La legge 68 sostituisce al meccanismo impositivo della precedente, in cui il datore di lavoro era obbligato ad assumere un certo numero di lavoratori e non poteva esprimere opzioni ("chiamata numerica"), il principio del collocamento mirato, che ne è la principale novità. "Collocamento mirato" significa valutare adeguatamente - con l'ausilio di strumenti tecnici - le capacità lavorative del disabile, analizzare i posti di lavoro disponibili, eliminare i problemi che l'ambiente di lavoro, gli strumenti e le relazioni con le altre persone possono creare al disabile e offrire dunque al datore di lavoro tenuto ad assumere il disabile prestazioni di tipo e qualità quanto più possibile "giuste" per le sue esigenze.
Il sette per cento. La legge obbliga i datori di lavoro pubblici e privati ad assumere lavoratori disabili nella misura del sette per cento dei lavoratori occupati, se i dipendenti sono più di 50, due lavoratori, se i dipendenti sono da 36 a 50, un lavoratore, se i dipendenti sono da 15 a 35. In quest'ultimo caso, però, se il datore di lavoro è un soggetto privato, l'obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni. La legge 68 è dotata dall'ottobre scorso di un regolamento di esecuzione per attuarne le disposizioni. Alcuni diritti "speciali" sono garantiti al lavoratore disabile dalla legge quadro e dalle integrazioni che alla legge quadro ha aggiunto la legge sui congedi parentali: il disabile può scegliere la sede di lavoro che gli è più comoda e non può essere trasferito in altra sede senza il suo consenso e può usufruire di permessi durante l'orario di lavoro. E' garantita infine la conservazione del posto di lavoro a coloro che divengano disabili durante il rapporto di lavoro e per cause legate al lavoro.
Barriere architettoniche a casa. Scale, gradini, marciapiedi, porte troppo strette, telefoni troppo alti, bagni troppo piccoli possono limitare di fatto gli spostamenti, le attività e dunque la vita di chi ha difficoltà a muoversi ed è costretto su una sedia a rotelle. La legge ha espresso dunque una particolare sensibilità al problema delle "barriere architettoniche", quegli ostacoli fisici che sono uno degli aspetti più evidenti di come sia il contesto (l'ambiente circostante, le strutture. le persone) a "creare" l'handicap. Eliminarli è possibile e spesso semplice per la società, mantenerli significa invece sbarrare al disabile il percorso verso la "normalità". Fino al 1989 il problema era stato affrontato solo per quanto riguarda gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico e il trasporti pubblici. L'eliminazione delle barriere nelle case private, la possibilità per i disabili motori di muoversi senza ostacoli a casa propria non era considerata un obiettivo dalla legge (la 118 del 1971). Inoltre ci si poneva solo marginalmente il problema di cambiare l'esistente: le prescrizioni per eliminare le barriere erano per lo più riferite alle nuove costruzioni. La legge 13 dell'19'89 si occupa invece proprio degli edifici privati e delle abitazioni: quelle da costruire, ma anche quelle già esistenti da adattare con ristrutturazioni edilizie in modo da eliminare tutte le barriere. Gli strumenti sono le prescrizioni per le nuove costruzioni e i finanziamenti a fondo perduto per le ristrutturazioni. Nei condomini il disabile può ottenere il supporto che gli semplifica la vita o addirittura gli consente di uscire di casa anche scavalcando le titubanze o il rifiuto del condominio. Per la spesa si può chiedere al Comune un contributo che sarà a favore di tutti quelli che hanno sostenuto la spesa. Per la finanziaria 2001, è invece solo il portatore di handicap grave che può usufruire delle agevolazioni fiscali. La legge finanziaria 1998 (legge 449 del 1997) tra le disposizioni per incentivare le ristrutturazioni edilizie aveva già previsto la detraibilità dall'imposta da pagare di una quota (il 41, nelle finanziarie successive il 36%) di quanto speso per eliminare barriere architettoniche. L'agevolazione non riguarda però più solo l'installazione di ascensori e montacarichi, ma anche la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione. Per gli stessi lavori di ristrutturazioni l'aliquota IVA è ridotta al 10%. I disabili hanno infine, sin dalla legge 118, particolari facilitazioni per ottenere una casa di edilizia residenziale pubblica e scegliere quella più adatta alle proprie condizioni.
Mobilità. Gli spostamenti in città, i viaggi, l'utilizzo senza difficoltà di mezzi pubblici e privati di trasporto sono un altro diritto cui il disabile può essere costretto a rinunciare, se mancano le attrezzature adeguate. Trasporti pubblici accessibili a carrozzelle e stampelle, auto adattate a chi le guida (ad esempio comandi a mano per chi non può usare gli arti inferiori), parcheggi riservati, scivoli per salire e scendere dai marciapiedi, aiuto e accompagnamento negli aeroporti e nelle stazioni, possono rendere la libertà di movimento - garantita a tutti dal nostro ordinamento giuridico - una realtà per i disabili. La legge quadro fornisce una cornice di disposizioni minime e generiche che il regolamento specifica, ma la gran parte delle disposizioni sulla mobilità è contenuta in una miriade di provvedimenti, per lo più del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Alcune come quelle dell'Ente Ferrovie dello Stato e delle compagnie aeree sono "volontarie" e dunque per usufruire di agevolazioni - anche tariffarie - e benefici occorre informarsi presso chi li offre. Altre contengono agevolazioni fiscali o contributi, come quello del 20% sulla spesa per gli adattamenti dell'auto.
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