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a cura di Stefania Grassia
L'acquisto: il contratto c'è, ma non si vede. Quando si vede qualcosa in vetrina, si entra in un negozio, si compra e si paga, è come se tutta la transazione fosse stata messa su carta. L'esposizione dell'oggetto nella vetrina è l'offerta che il venditore fa al consumatore, per un certo prezzo, che deve essere sempre esposto. Il consumatore può pretendere di comprare al prezzo indicato se dentro gliene viene chiesto un altro.
Con l'acquisto si "perfeziona" l'accordo tra le parti. Non c'è diritto al ripensamento, quando l'acquisto è diretto (altre regole sono previste per l'acquisto per corrispondenza, per le televendite e, ora, per il commercio elettronico). Il negoziante può cambiare l'oggetto o riprenderlo solo per cortesia.
E' obbligato invece a cambiarlo se è difettoso oppure non corrisponde a quello che si voleva acquistare, ad esempio è un capo "griffato" contraffatto, spacciato per autentico. Il compratore, se il negoziante non cambia l'oggetto acquistato, deve dimostrare che si tratta di un falso, o è difettoso, attraverso un'azione giudiziaria, promuovendo cioè un processo, con il quale può essere riconosciuto al consumatore il risarcimento del danno.
Quando il prodotto ha danneggiato tanti consumatori, possono intervenire le associazioni di consumatori riconosciute e intraprendere loro l'azione legale. La legge 281 prevede anche un'altra possibilità: prima - o se ha buon esito - invece dell'azione legale, l'associazione può intimare a chi ne è responsabile di sospendere il comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e poi, se non ottiene nulla, avviare una procedura di conciliazione semplificata con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Se, ad esempio, viene messo in commercio un giocattolo che risulta, dopo l'acquisto, pericoloso per i bambini, l'associazione può chiedere al produttore di ritirarlo dal mercato e se non succede nulla, far intervenire la Camera di commercio. L'intervento dell'associazione con questo tipo di azione non impedisce che il singolo consumatore danneggiato promuova una sua azione giudiziaria individuale per ottenere il risarcimento del danno subito.
L'educazione al consumo. La legge 281 comprende tra i diritti fondamentali dei consumatori l''educazione al consumo". L'espressione indica quella serie di strumenti, informazioni e conoscenze, consapevolezza di comportamenti e capacità, che possono aiutare il consumatore a fare scelte coscienti e a difendersi da acquisti che mettano in pericolo la salute o la propria incolumità. A questo proposito l'Unione europea, che non ha ancora prodotto nessun documento ufficiale sul tema, sottolinea l'importanza di programmi comuni per promuovere iniziative a livello locale e nazionale, in stretta collaborazione con le scuole.
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