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art. 19) Lo scioglimento del "Forum" può essere deliberato esclusivamente da una Assemblea straordinaria a seguito di una votazione a scrutinio segreto con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto. art. 20)
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente "Patto Associativo"
si fa riferimento alle norme del vigente Codice civile.
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