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Il Patto
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Requisiti per l'adesione
Aderire come osservatori
Quote
Gli organi del Forum
Bilancio
Conferenza nazionale del Forum
Forum regionali
Comitati o Coordinamenti settoriali
Il Collegio dei revisori
Collegio Arbitrale di Garanzia
Sciogliemento e rinvio
Norme transitorie

ORGANI



art. 7) Sono organi del "Forum": 
A. l'Assemblea
B. il Consiglio nazionale
C. il Comitato di coordinamento
D. il Collegio dei revisori; 
E. il Consiglio delle Medie e Piccole Associazioni 
 
 

Assemblea
art. 8) L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Consiglio nazionale. Ove il Consiglio non vi provveda, l'Assemblea è convocata dai Portavoce di turno, ovvero quando lo richiedano almeno 1/5 delle associazioni aderenti con richiesta motivata. All'assemblea partecipano, con diritto di voto: 

Ad ogni rappresentante spetta un voto. Non è ammesso l'esercizio della delega né tra organizzazioni né tra rappresentanti. L'Assemblea è presieduta dal portavoce di turno ed è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei propri componenti ed in seconda convocazione con qualunque numero di presenti. Nel caso in cui all'ordine del giorno siano previste elezioni di organi o votazioni di mozioni di sfiducia, la riunione dell'Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei componenti. Le organizzazioni di cui all'art. 5, partecipano all'assemblea con solo diritto di parola. 

art. 9) L'Assemblea, ogni tre anni, elegge con votazioni a scrutinio segreto: 
A. i membri del Consiglio nazionale di sua competenza; 
B. il Collegio dei revisori. 
L'Assemblea, inoltre: 
A. approva eventuali regolamenti interni; 
B. fissa i criteri di riconoscimento dei Forum regionali e dei Comitati o Coordinamenti settoriali; 
C. indica, attraverso documenti programmatici e mozioni, le strategie e gli orientamenti del "Forum" che vincolano il Consiglio nazionale ed il Comitato di coordinamento; 
D. surroga i membri del Consiglio nazionale di propria competenza che siano nel corso del mandato dimissionari o decaduti, mediante votazione a scrutinio segreto; 
E. conferma o revoca il mandato a tutti o parte i membri del Consiglio nazionale o del Comitato di coordinamento in occasione della presentazione di mozioni di sfiducia; le mozioni di sfiducia devono essere presentate al Comitato di coordinamento e sottoscritte da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea; su di esse l'Assemblea vota a scrutinio segreto, nel corso della prima riunione utile; 
F. definisce l'entità delle unità di contribuzione, le modalità e i tempi dei versamenti; 
G. apporta modifiche al patto associativo, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti; 
H. delibera l'esclusione delle organizzazioni aderenti. L'Assemblea vota di norma in modo palese; a scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti; le decisioni si intendono assunte se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti. 
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Consiglio nazionale
art. 11) Il Consiglio nazionale è formato: 
A. da venticinque membri eletti dall'Assemblea; 
B. da un rappresentante per ogni Forum regionale riconosciuto; 
C. da un rappresentante per ogni organizzazione di cui all'art. 6 lettera C
D. da un rappresentante per ogni comitato o coordinamento settoriale di cui all'art.16. Almeno tredici membri eletti dall'Assemblea debbono appartenere alle organizzazioni di cui all'art. 6 lettera A e B. Partecipa ai lavori del Consiglio nazionale, con solo diritto di parola, un rappresentante designato dalle organizzazioni di cui all'art. 5. Nessuna organizzazione può esprimere complessivamente più di sei componenti nel Consiglio nazionale. Nel caso la somma dei membri della stessa organizzazione a vario titolo presenti nel Consiglio superi tale numero, in assenza di rinuncia da parte dei membri eccedenti, si procede all'esclusione mediante sorteggio. I consiglieri che nell'arco dell'anno solare, senza giustificato motivo, siano risultati assenti a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono automaticamente. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Comitato di coordinamento; è presieduto dai due portavoce di turno ed è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei consiglieri a pieno titolo, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Nel caso in cui all'ordine del giorno siano previste l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e l'elezione del Comitato di coordinamento, la riunione del Consiglio è valida se è presente la maggioranza dei componenti a pieno titolo. 

art. 12) Il Consiglio nazionale: 
A. convoca l'Assemblea, almeno una volta l'anno, in via straordinaria ogni qual volta ne ravvisi la necessità e l'urgenza; 
B. approva il bilancio preventivo e consuntivo; 
C. attua gli indirizzi fissati dall'assemblea; 
D. elegge, tra i suoi membri a pieno titolo, i due portavoce, il tesoriere e gli altri componenti il Comitato di coordinamento, determinandone preventivamente il numero; 
E. delibera sulle domande di ammissione di nuove organizzazioni di cui agli art. 4 e 5
F. delibera il riconoscimento dei Forum Regionali; 
G. delibera il riconoscimento dei Comitati o Coordinamenti settoriali; 
H. istituisce commissioni; 
I. convoca la Conferenza nazionale del "Forum"; 
J. approva eventuali regolamenti interni. 
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Il comitato di coordinamento 
art. 13) Il Comitato di coordinamento è formato da: 
A. due Portavoce a ciascuno dei quali compete, per ugual periodo, la rappresentanza anche legale del "Forum", la presidenza dell'Assemblea, del Consiglio nazionale e del Comitato di coordinamento; 
B. fino a nove componenti eletti tra i membri a pieno titolo del consiglio nazionale; 
C. un Tesoriere responsabile dell'amministrazione e della redazione dei bilanci annuali. Le cariche all'interno del Comitato di coordinamento sono gratuite e non possono essere attribuite alle stesse persone per più di due mandati consecutivi. Ogni organizzazione, loro coordinamenti e aggregazioni non può esprimere più di un Portavoce. Il Comitato si riunisce di norma mensilmente - anche in forma di teleconferenza - e cura lo svolgimento dell'attività corrente e può attribuire ai propri membri incarichi specifici, temporanei o continuativi, stabilendone la durata e il relativo compenso. Il Comitato convoca il Consiglio nazionale, di norma due volte l'anno ed in via straordinaria ogni qual volta ne ravvisi la necessità e l'urgenza. Il comitato, su proposta dei due portavoce, nomina un segretario il quale cura l'organizzazione interna e garantisce il supporto operativo all'attività corrente del Forum. Il segretario partecipa alle riunioni degli organi con solo diritto di parola. 
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art. 13bis) Il Consiglio delle medie e piccole Associazioni (CMPA) è composto: dal rappresentante nel consiglio nazionale delle organizzazioni di cui all'art.5 e da quattro rappresentanti di fascia (A) e (B), eletti dall'assemblea tra le associazioni delle medesime fascie non rappresentate nel Consiglio nazionale, su loro proposta, o se non ne siano disponibili, tra quelle che hanno il minor numero di esponenti negli organi del Forum. Il CMPA ha il potere di sospensione di delibere del Comitato di Coordinamento, ove ritenga che siano in gioco l'identità, l'autonomia o i fini generali del Forum indicati dall'art.3. Se la questione può essere risolta in via di interpretazione si attua la procedura dell'art.18. Se il conflitto è di indirizzo politico, il CMPA rimette la questione al Consiglio nazionale che deciderà in via definitiva. 
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art. 17) Il Collegio dei revisori Il Collegio dei revisori è formato da un Presidente e da due membri; esso controlla la regolare tenuta della contabilità e relaziona al Consiglio nazionale in sede di approvazione del bilancio.
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