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Documenti
Il
Patto
Scopi
Requisiti
per l'adesione
Aderire
come osservatori
Quote
Gli
organi del Forum
Bilancio
Conferenza
nazionale del Forum
Forum
regionali
Comitati
o Coordinamenti settoriali
Il
Collegio dei revisori
Collegio
Arbitrale di Garanzia
Sciogliemento
e rinvio
Norme
transitorie
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ORGANI
art. 7)
Sono organi del "Forum":
A. l'Assemblea;
B. il
Consiglio nazionale;
C. il
Comitato di coordinamento;
D. il
Collegio dei revisori;
E. il
Consiglio delle Medie e Piccole Associazioni
Assemblea
art. 8)
L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal
Consiglio nazionale. Ove il Consiglio non vi provveda, l'Assemblea è
convocata dai Portavoce di turno, ovvero quando lo richiedano almeno 1/5
delle associazioni aderenti con richiesta motivata. All'assemblea partecipano,
con diritto di voto:
Ad ogni rappresentante
spetta un voto. Non è ammesso l'esercizio della delega né
tra organizzazioni né tra rappresentanti. L'Assemblea è presieduta
dal portavoce di turno ed è regolarmente costituita in prima convocazione
con la presenza della maggioranza dei propri componenti ed in seconda convocazione
con qualunque numero di presenti. Nel caso in cui all'ordine del giorno
siano previste elezioni di organi o votazioni di mozioni di sfiducia, la
riunione dell'Assemblea è valida se è presente la maggioranza
dei componenti. Le organizzazioni di cui all'art.
5, partecipano all'assemblea con solo diritto di parola.
art. 9)
L'Assemblea, ogni tre anni, elegge con votazioni a scrutinio segreto:
A. i membri
del Consiglio nazionale di sua competenza;
B. il Collegio
dei revisori.
L'Assemblea,
inoltre:
A. approva
eventuali regolamenti interni;
B. fissa i
criteri di riconoscimento dei Forum regionali e dei Comitati o Coordinamenti
settoriali;
C. indica,
attraverso documenti programmatici e mozioni, le strategie e gli orientamenti
del "Forum" che vincolano il Consiglio nazionale ed il Comitato di coordinamento;
D. surroga
i membri del Consiglio nazionale di propria competenza che siano nel corso
del mandato dimissionari o decaduti, mediante votazione a scrutinio segreto;
E. conferma
o revoca il mandato a tutti o parte i membri del Consiglio nazionale o
del Comitato di coordinamento in occasione della presentazione di mozioni
di sfiducia; le mozioni di sfiducia devono essere presentate al Comitato
di coordinamento e sottoscritte da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea;
su di esse l'Assemblea vota a scrutinio segreto, nel corso della prima
riunione utile;
F. definisce
l'entità delle unità di contribuzione, le modalità
e i tempi dei versamenti;
G. apporta
modifiche al patto associativo, con il voto favorevole della maggioranza
dei propri componenti;
H. delibera
l'esclusione delle organizzazioni aderenti. L'Assemblea vota di norma in
modo palese; a scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo dei propri
componenti; le decisioni si intendono assunte se ottengono il voto favorevole
della maggioranza dei votanti.
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Consiglio
nazionale
art. 11)
Il Consiglio nazionale è formato:
A. da venticinque
membri eletti dall'Assemblea;
B. da un rappresentante
per ogni Forum regionale riconosciuto;
C. da un rappresentante
per ogni organizzazione di cui all'art. 6 lettera
C;
D. da un rappresentante
per ogni comitato o coordinamento settoriale di cui all'art.16.
Almeno tredici membri eletti dall'Assemblea debbono appartenere alle organizzazioni
di cui all'art. 6 lettera A e B.
Partecipa ai lavori del Consiglio nazionale, con solo diritto di parola,
un rappresentante designato dalle organizzazioni di cui all'art.
5. Nessuna organizzazione può esprimere complessivamente più
di sei componenti nel Consiglio nazionale. Nel caso la somma dei membri
della stessa organizzazione a vario titolo presenti nel Consiglio superi
tale numero, in assenza di rinuncia da parte dei membri eccedenti, si procede
all'esclusione mediante sorteggio. I consiglieri che nell'arco dell'anno
solare, senza giustificato motivo, siano risultati assenti a tre riunioni
consecutive del Consiglio decadono automaticamente. Il Consiglio si riunisce
almeno due volte l'anno ed è convocato dal Comitato di coordinamento;
è presieduto dai due portavoce di turno ed è regolarmente
costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei
consiglieri a pieno titolo, ed in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei presenti. Nel caso in cui all'ordine del giorno siano previste
l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e l'elezione del Comitato
di coordinamento, la riunione del Consiglio è valida se è
presente la maggioranza dei componenti a pieno titolo.
art. 12)
Il Consiglio nazionale:
A. convoca
l'Assemblea, almeno una volta l'anno, in via straordinaria ogni qual volta
ne ravvisi la necessità e l'urgenza;
B. approva
il bilancio preventivo e consuntivo;
C. attua gli
indirizzi fissati dall'assemblea;
D. elegge,
tra i suoi membri a pieno titolo, i due portavoce, il tesoriere e gli altri
componenti il Comitato di coordinamento, determinandone preventivamente
il numero;
E. delibera
sulle domande di ammissione di nuove organizzazioni di cui agli art.
4 e 5;
F. delibera
il riconoscimento dei Forum Regionali;
G. delibera
il riconoscimento dei Comitati o Coordinamenti settoriali;
H. istituisce
commissioni;
I. convoca
la Conferenza nazionale del "Forum";
J. approva
eventuali regolamenti interni.
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Il
comitato di coordinamento
art. 13)
Il Comitato di coordinamento è formato da:
A. due Portavoce
a ciascuno dei quali compete, per ugual periodo, la rappresentanza anche
legale del "Forum", la presidenza dell'Assemblea, del Consiglio nazionale
e del Comitato di coordinamento;
B. fino a nove
componenti eletti tra i membri a pieno titolo del consiglio nazionale;
C. un Tesoriere
responsabile dell'amministrazione e della redazione dei bilanci annuali.
Le cariche all'interno del Comitato di coordinamento sono gratuite e non
possono essere attribuite alle stesse persone per più di due mandati
consecutivi. Ogni organizzazione, loro coordinamenti e aggregazioni non
può esprimere più di un Portavoce. Il Comitato si riunisce
di norma mensilmente - anche in forma di teleconferenza - e cura lo svolgimento
dell'attività corrente e può attribuire ai propri membri
incarichi specifici, temporanei o continuativi, stabilendone la durata
e il relativo compenso. Il Comitato convoca il Consiglio nazionale, di
norma due volte l'anno ed in via straordinaria ogni qual volta ne ravvisi
la necessità e l'urgenza. Il comitato, su proposta dei due portavoce,
nomina un segretario il quale cura l'organizzazione interna e garantisce
il supporto operativo all'attività corrente del Forum. Il segretario
partecipa alle riunioni degli organi con solo diritto di parola.
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art.
13bis) Il Consiglio delle medie e piccole Associazioni (CMPA) è
composto: dal rappresentante nel consiglio nazionale delle organizzazioni
di cui all'art.5 e da quattro rappresentanti
di fascia (A) e (B), eletti dall'assemblea tra le associazioni delle medesime
fascie non rappresentate nel Consiglio nazionale, su loro proposta, o se
non ne siano disponibili, tra quelle che hanno il minor numero di esponenti
negli organi del Forum. Il CMPA ha il potere di sospensione di delibere
del Comitato di Coordinamento, ove ritenga che siano in gioco l'identità,
l'autonomia o i fini generali del Forum indicati dall'art.3.
Se la questione può essere risolta in via di interpretazione si
attua la procedura dell'art.18. Se il conflitto
è di indirizzo politico, il CMPA rimette la questione al Consiglio
nazionale che deciderà in via definitiva.
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art.
17) Il Collegio dei revisori Il Collegio dei revisori è formato
da un Presidente e da due membri; esso controlla la regolare tenuta della
contabilità e relaziona al Consiglio nazionale in sede di approvazione
del bilancio.
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