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art. 18) Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati e il Forum, purchè per legge possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere deferita a tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo di comune accordo. in caso di disaccordo sulla designazione del terzo arbitro, o qualora una delle parti non abbia provveduto alla nomina di sua spettanza nei trenta giorni successivi alla nomina effettuata dall'altra parte, il Collegio Arbitrale di Garanzia verrà completato su designazione del Presidente del Tribunale di Roma, anche su richiesta di una sola parte. Gli Arbitri decideranno con equità, senza formalità di procedura ed inappellabilmente. Qualora la controversia abbia origini da questioni interpretative del Patto Associativo, potrà essere di comune accordo individuato un solo arbitro cui rimettere il parere di merito. |