STATUTO
Art. 1 - L'Associazione è denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE STORICI DELL'ARTE"; la sigla abbreviata dell'Associazione è: A.Na.St.Ar. e potrà essere usata in tutti gli atti e documenti ufficiali.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Roma alla Via Alessandro Algardi 15, c.a.p. 00152. Essa ha durata illimitata e potrà essere sciolta a norma del Codice Civile. L'Associazione è apolitica, non ha finalità di lucro e non svolge attività commerciale.

Scopi

Art. 3 - L'Associazione ha come scopo principale di: promuovere la figura dello storico dell'arte e di tutelarne la professionalità; contribuire alla migliore conservazione del patrimonio storico-artistico italiano, alla sua valorizzazione e conoscenza; promuovere e divulgare in Italia e all'estero attività di ricerca e studio, sperimentazione e informazione su tutto ciò che riguarda la tutela, la conservazione e il restauro dei beni culturali; garantire la qualità delle prestazioni professionali degli associati. Per il conseguimento di tali fini, essa si propone altresì di: richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica per mezzo di conferenze e di pubblicazioni sulla funzione dello storico dell'arte nella vita economica, sociale ed amministrativa nazionale e locale; organizzare conferenze, seminari, convegni, incontri e dibattiti fra esperti, tecnici, Amministratori Pubblici e Privati, nonchè studiosi interessati alle materie; favorire le relazioni tra i soci ed il mondo del lavoro attraverso attività informative assumere iniziative intese ad attuare concreti programmi di studio o di intervento, assicurando ad Enti Pubblici e Privati, attraverso la selezione dei propri iscritti, una presenza qualificata e specialistica nell'attività di consulenza; promuovere l'aggiornamento culturale e professionale dei Soci; svolgere, ove richiesto, opera di amichevole composizione in tutte le vertenze che possono sorgere nel settore; attuare quanto altro dovesse risultare utile per il raggiungimento delle proprie finalità. Per assolvere ai propri compiti l'Associazione potrà confederarsi con associazioni o istituti che perseguano uguali o analoghe finalità anche a carattere internazionale.

Art. 4 - Sono Soci Ordinari i cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di scuola di specializzazione triennale o di scuola di perfezionamento biennale in storia dell'arte medievale, moderna e contemporanea rilasciato da un'università italiana, del diploma del corso di dottorato in materia attinente o i cittadini italiani e stranieri in possesso della laurea in lettere con indirizzo storico-artistico o in beni culturali o in DAMS o in architettura rilasciata da un'università italiana o di titolo equipollente rilasciato da università straniera e in possesso di un adeguato curriculum scientifico e professionale. Sono inoltre compresi tra i Soci Ordinari i Soprintendenti ai Beni Storico-Artistici, i Direttori delle sezioni ai Beni Storico-Artistici nelle Regioni e negli enti locali, i funzionari con incarico di storico dell'arte nelle pubbliche amministrazioni ed i docenti e i ricercatori universitari di storia dell'arte o materie strettamente connesse. Sono Soci Aderenti i cittadini italiani e stranieri in possesso di laurea in lettere con indirizzo storico-artistico, beni culturali, DAMS o architettura rilasciata da un'università italiana o di titolo equipollente rilasciato da università straniera. Sono Soci Studenti i cittadini italiani o stranieri iscritti al corso di laurea in lettere con indirizzo storico-artistico, beni culturali, DAMS o architettura presso un'università italiana o iscritti a corsi di laurea equipollenti in università straniere. Sono Soci Sostenitori gli Enti Pubblici o Privati, persone fisiche o giuridiche che sostengono le attività dell'Associazione. Sono Soci Onorari personalità del mondo scientifico e culturale la cui presenza possa contribuire al raggiungimento dei fini sociali.

Art. 5 - I Soci sono ammessi a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo con delibera presa a maggioranza. Le domande dovranno essere corredate dal curriculum, accademico, scientifico e professionale dei richiedenti.

Art. 6 - I Soci, tranne i Soci Onorari e Studenti, sono tenuti al versamento della quota di iscrizione e della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota annuale deve avvenire nel trimestre ottobre-dicembre ed ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo. Qualora il Socio non effettui il versamento entro il 31 marzo, sarà considerato decaduto. Il rapporto con il Socio che contravviene alle norme del presente Statuto viene risolto con delibera di esclusione del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza dei suoi membri.

Organi

Art. 7 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori, il Tesoriere.

Art. 8 - L'Assemblea rappresenta la totalità degli iscritti. Hanno diritto di voto i Soci in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il primo trimestre di ogni anno, per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio relativo al periodo 1 gennaio/31 dicembre dell'anno precedente e per approvare il preventivo di spesa per il nuovo anno e discutere le questioni poste all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria, convocata dal Presidente o da un terzo dei soci, delibera le modifiche dello statuto relative agli scopi dell'Associazione. La convocazione può essere fatta con lettera semplice, telefax, e-mail, telefono almeno due settimane prima della data di convocazione e dovrà contenere l'indicazione del luogo, data e ora dell'Assemblea, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o dal componente più anziano del Consiglio Direttivo presente all'Assemblea. Il verbale viene redatto dal Segretario, o, in assenza, dal più giovane fra i membri presenti del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - L'Assemblea delibera in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è valida qualsivoglia sia il numero di soci presenti con diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza relativa dei votanti. L'assemblea nomina il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori, approva il rendiconto di gestione e il preventivo per l'anno successivo. Il Consiglio Direttivo predispone un regolamento relativo alla struttura interna dell'Associazione ed al suo funzionamento. Il regolamento sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Per le modifiche dello Statuto e per la liquidazione dell'Associazione occorre il voto favorevole di due terzi dei soci votanti ed il voto favorevole del Consiglio Direttivo. Il voto potrà essere espresso per posta secondo modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo. è ammessa la delega, ma ogni Associato non potrà esprimere più di tre voti validi oltre al proprio.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di Consiglieri compreso tra sette e diciassette, tra cui il Presidente, eletto dallo stesso Consiglio; esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile; fermo restando che un terzo dei Consiglieri dovrà essere formato da Soci fondatori e nella misura di un terzo dovranno essere rappresentati i Soci Aderenti, Studenti e Sostenitori. Il Consiglio Direttivo nomina il Vicepresidente, il Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone esterne all'Associazione, e il Segretario, che partecipa alle riunioni e affianca il Presidente nell'espletazione delle sue mansioni. Tutti restano in carica per tre anni.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea ed è investito dei poteri necessari per la gestione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo garantisce l'osservanza dello Statuto; determina la quota e il contributo associativo e le modalità di pagamento; esamina preventivamente il rendiconto finanziario della propria gestione; delibera sull'ammissione dei Soci e annualmente procede alla revisione degli elenchi dei medesimi per accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione di ciascuno di essi, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; esamina preventivamente ogni altra questione da sottoporre all'esame dell'assemblea.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte l'anno dal Presidente oppure su richiesta di un terzo dei suoi membri. La convocazione avviene per mezzo di lettera, telefax o altri mezzi corrispondenti, almeno dieci giorni prima della data fissata. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno tre quinti dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il verbale della riunione è redatto dal Segretario ed in assenza dal membro più giovane.

Art. 13 - Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio; a lui spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi. Il Consiglio Direttivo può delegare, in caso di assenza o impedimento del Presidente o del Vicepresidente, un consigliere che agisca per conto dell'Associazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e l'attuazione dei programmi approvati dall'assemblea.

Art. 14 - Il Segretario generale compila e firma i verbali delle sedute con il Presidente, compila i verbali stessi, custodisce l'archivio ed espleta le pratiche di ufficio.

Art. 15 - Il Tesoriere tiene la contabilità, risponde dei beni sociali di cui tiene aggiornati gli inventari. Per l'espletamento delle sue funzioni il Tesoriere può valersi della collaborazione di altri soci o di consulenti esterni.

Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri che possono anche essere scelti all'esterno dell'Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti è designato dall'assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Collegio di Revisori dei Conti esercita il controllo contabile sulla gestione dei fondi dell'Associazione e prepara la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall'assemblea e si compone di tre membri, che possono essere scelti anche tra persone esterne all'Associazione, e dura in carica tre anni. I suoi componenti non possono ricoprire altri incarichi all'interno dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di giudicare il comportamento del Socio, anche sotto il profilo della deontologia professionale, nei confronti dell'Associazione, di altro Socio, o di terzi nell'espletamento della sua attività professionale. Nell'ipotesi in cui il comportamento integri gli estremi dell'incompatibilità con l'attività dell'Associazione, lo stesso Organo, sentito il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle più ampie garanzie difensive, ha facoltà di adottare i provvedimenti disciplinari conservativi e risolutori del rapporto associativo.

Art. 18 - L'Associazione, ove occorra, si articola in strutture regionali, rette da un Consiglio Direttivo e da un Presidente, organi eletti dai Soci della Regione. I rappresentanti dei Consigli Regionali riuniti, designano al loro interno tre membri che andranno a far parte di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 19 - Per favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Statuto, sono istituite all'interno dell'Associazione le sezioni tematiche, il cui compito è la discussione e l'elaborazione di strategie comuni sulle questioni di interesse dell'Associazione.

Patrimonio ed esercizi

Art. 20 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei Soci, dai lasciti, dalle liberalità, dalle donazioni, dai legati e contributi disposti in favore dell'Associazione e da essa accettati, dai residui di gestione precedente e da ogni altra entrata non prevista in quest'elenco e dai beni mobili e immobili acquistati con i propri fondi. Il Consiglio Direttivo decide l'utilizzo dei fondi dell'Associazione, il Tesoriere ne cura la contabilità.

Art. 21 - I fondi e i beni dell'Associazione non possono essere ripartiti fra i Soci durante la vita dell'Associazione. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio netto andrà devoluto in favore di Enti, Fondazioni, Organismi o Associazioni non commerciali aventi scopi analoghi ed affini al proprio.


Norme transitorie

Art. 22 - L'Associazione viene amministrata nel corso dei primi tre anni dalla sua costituzione dal Consiglio Direttivo nominato dai Soci fondatori; esso da inizio all'attività, pubblicizza l'Associazione, e raccoglie le necessarie adesioni.

Art. 23 - Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme contenute negli articoli 36 e seguenti del codice civile.


L'Associazione è stata costituita il 16.9.1999 a Roma con atto notaio G.Cardelli - Rep. 34.166 - Registrato a Roma il 21.9.1999. CF.: 97170610584. A.Na.St.Ar - Via Alessandro Algardi 15 - 00152 Roma E-mail: info@anastar.org

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