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CODICE DEONTOLOGICO
Principi generali

1. Il codice deontologico dell’A.Na.St.Ar. è l’insieme dei principi, delle regole e delle consuetudini che ciascuno dei soci è tenuto ad osservare e ai quali deve ispirarsi nello svolgimento della sua professione di storico dell’arte.

2. La non osservanza dei principi, delle regole e delle consuetudini prescritti dal presente codice può configurare un abuso o una mancanza che danneggia la figura dello storico dell’arte così com’è definita dallo Statuto dell’A.Na.St.Ar., ledendone la professionalità.

3. Gli abusi, le mancanze o qualunque altro comportamento in contraddizione con quanto previsto dal presente codice saranno valutati dal Collegio dei Probiviri.

4. Il Collegio dei Probiviri dopo aver valutato le irregolarità nel comportamento dei soci è tenuto ad informarne il Consiglio Direttivo A.Na.St.Ar., e poi ad attuare i provvedimenti disciplinari come previsto dal rapporto associativo (cfr. Statuto, art.17).

5. Nello svolgimento della sua professione lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. deve in ogni caso conformarsi ai principi fondamentali della Costituzione e rispettare la legislazione italiana vigente.

6. L’attività dello storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. deve costantemente essere rivolta alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione del patrimonio storico-artistico.

7. Lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. non deve accettare incarichi per i quali è consapevole di non avere la necessaria competenza.

8. Lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. deve curare con diligenza i lavori affidatigli.

9. Lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. è tenuto a segnalare all’Associazione ogni occasione in cui è incoraggiato a comportarsi in maniera non conforme al presente codice deontologico, affidando pertanto all’Associazione la tutela del proprio diritto a resistere a tale incoraggiamento.

10. La fiducia e la lealtà sono alla base dei rapporti professionali dello storico dell’arte socio A.Na.St.Ar.

11. Lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. si adegua nella richiesta dei compensi alle rilevazioni del costo medio delle prestazioni indicate dall’Associazione stessa.

1. Rapporti con la committenza

1a. Lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. deve far conoscere al cliente la sua decisione di accettare o meno l’incarico in tempi ragionevoli.

1b. Nel caso di incarichi di particolare natura o complessità lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. che non possieda specifica competenza ed adeguata organizzazione deve astenersi dal prestare la sua opera.

1c. Lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. non deve accettare l’incarico se altri impegni professionali o personali gli impediscono di svolgerlo con la diligenza e lo scrupolo richiesti in relazione all’importanza, alla complessità, alla difficoltà e all’urgenza dell’incarico stesso.

1d. Lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. deve anteporre a qualsiasi altro interesse la tutela del bene di cui è chiamato ad occuparsi.

2. Relazione tra ricerca e professione

2a. Lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. è tenuto ad un costante e continuo aggiornamento.

2b. Lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. è tenuto a segnalare all’Associazione l’impiego di personale non competente in mansioni che richiederebbero la figura professionale dello storico dell’arte.

2c. Lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. non richiede ad un collega prestazioni professionali non retribuite.

2d. Lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. è tenuto a favorire l’accesso degli altri studiosi alle informazioni e ai materiali in suo possesso, e a sua volta non utilizza informazioni avute da un collega in via confidenziale senza avvertirlo preventivamente; si impegna inoltre a rispettare la priorità di pubblicazione entro il termine pattuito e a citare sempre la fonte dell’informazione.

2e. Si intende che l’elaborazione intellettuale sul materiale in suo possesso è patrimonio esclusivo del ricercatore che l’ha prodotta, il quale è tenuto a metterla a disposizione di terzi solo di sua scelta.

3. Ringraziamenti per l’assistenza nella ricerca

3a. In occasione della pubblicazione di articoli, saggi, volumi, ecc…, l’autore è tenuto a ringraziare nel testo coloro che lo hanno facilitato nella ricerca, che gli hanno fornito indicazioni bibliografiche e archivistiche e che hanno offerto suggerimenti che possano averlo aiutato sia durante la ricerca che durante la stesura del contributo.

3b. Le modalità dei ringraziamenti sono lasciate a discrezione personale, dipendendo di volta in volta dalle specifiche regole bibliografiche del contenitore.

4. Contratti letterari e pubblicazioni

4a. Allo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. si consiglia di consultare un avvocato prima di firmare un contratto con un editore. In tale occasione è necessario che lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. si riferisca alla normativa vigente in materia di diritto d’autore.

È inoltre consigliato accertarsi, considerata la diffusione dell’editoria informatica e l’incremento dell’utilizzo didattico di films, video e CD Rom, che tali diritti siano validi anche nei casi in cui i testi siano adottati per tali mezzi.

4b. Lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. può dare in lettura i propri testi a diversi editori simultaneamente.

4c. Lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. che abbia depositato i propri testi presso un editore deve concordare un termine entro il quale l’editore gli dia una risposta per la pubblicazione.

5. Altri accordi scritti

5a. Qualora lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. sia invitato da un’istituzione pubblica o privata a curare una mostra, a svolgere una ricerca, a curare una pubblicazione, a compilare schede di catalogo o quant’altro attenga alla sua professionalità, si raccomanda che definisca preventivamente in un accordo scritto sia le sue responsabilità che quelle del committente. In tale accordo dovrà essere specificato il compenso, le modalità ed i tempi di pagamento, nonché definite le norme di pubblicazione del testo.

5b. Lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. negozia con attenzione tutto quanto riguardi il copyright e le responsabilità dell’istituzione pubblica o privata per cui presta il suo lavoro di curatore. Questo è importante soprattutto nel caso di mostre itineranti, nelle quali gli autori devono fare attenzione a che il proprio contributo non venga omesso nelle successive presentazioni: a tal fine egli è tenuto a verificare che le date e i termini della futura distribuzione siano specificati sul contratto e sul catalogo, nonché nelle eventuali ristampe, edizioni straniere, ecc…

6. La responsabilità dello storico dell’arte ed il traffico illegale di opere d’arte

6a. Lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. collabora con le autorità italiane e con quelle dei paesi stranieri per tutelare il patrimonio storico-artistico e tutta la documentazione storica di rilevanza nazionale ed internazionale contro furti e dispersioni.

6b. Lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. collabora con la Convenzione dell’Aja per la protezione della proprietà culturale nel caso di conflitti armati e con la convenzione UNESCO per proibire e prevenire il trasporto, l’importazione ed il trasferimento di proprietà culturali illecite.

6c. Lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. è a conoscenza, rispetta e incoraggia il rispetto della legislazione vigente in materia di Beni Culturali.

6d. Lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. non accetta di essere coinvolto in traffici illeciti, così come non acquista né esegue stime di materiali che sospetta essere stati illegalmente acquisiti. Non consiglierà dunque l’acquisto a terzi di materiale che si sospetti rubato; né curerà mostre e cataloghi in cui vengano esposti o riprodotti materiali illegalmente immessi sul mercato dell’arte. Nel caso in cui lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. si trovi a praticare una delle sopracitate attività, è necessario che si dimetta immediatamente dall’incarico. Qualora il socio A.Na.St.Ar. sia riconosciuto colpevole di aver contravvenuto alle leggi in materia, sarà espulso dall’A.Na.St.Ar. con decorrenza immediata.

6e. Lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. si impegna a distinguere il traffico di opere d’arte illecito da quello lecito e di adoperarsi in tutti i modi possibili - denuncia, pubblicazioni, ecc… - per sopprimere il primo.

7. Conflitto di interesse tra ricerca e mercato

7a. È necessario che lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. sia consapevole dei potenziali conflitti d’interesse tra ricerca e mercato dell’arte. Per evitare l’insorgere di tali conflitti è necessario che nel caso di richiesta di stime, lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. stabilisca in anticipo una retribuzione indipendente dal valore dell’oggetto di cui è richiesta la stima.

E’ dunque reputato dall’Associazione non professionale né accettabile il costume di stabilire la retribuzione in base ad una percentuale sul valore stimato dell’oggetto.

7b. Nel caso in cui lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. si trovi nella condizione di fare una valutazione di un’opera d’arte deve essere al corrente dell’attuale valore monetario della stessa sul mercato.

8. Accettazione di regali e di privilegi economici

8a. Lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. deve di volta in volta e a propria personale discrezione giudicare se accettare opere da parte di artisti contemporanei con cui sia in rapporti professionali. Si lascia alla serietà professionale ed alla coscienza personale dello storico dell’arte la valutazione della situazione in cui viene offerto il dono.

8b.Lo storico dell’arte socio A.Na.St.Ar. deve rifiutare regali offerti da mercanti d’arte con i quali sia in rapporti professionali. Considera invece lecito accettare opere a titolo di pagamento di prestazioni professionali, mentre rifiuta sconti o facilitazioni che tenderebbero a porlo in condizione di debito nei confronti del mercante.

9. Revisione del codice deontologico A.NA.ST.AR.

9a. Il Consiglio Direttivo A.Na.St.Ar. può di sua iniziativa o in seguito a richiesta scritta e motivata di 1/3 dei componenti dell’Assemblea dei Soci, revisionare e, se necessario, modificare il codice deontologico.

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