REGOLAMENTO
Titolo I — Socio dell’A.Na.St.Ar.

Art. 1

Sono Soci Ordinari A.Na.St.Ar. i cittadini italiani e stranieri in possesso di diploma di specializzazione triennale o di perfezionamento biennale in storia dell'arte medievale, moderna e contemporanea o in materie affini o in possesso di diploma di dottorato di ricerca in materie storico-artistiche, ammessi a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo con delibera presa a maggioranza. Possono essere Soci Ordinari A.Na.St.Ar. di diritto i soprintendenti ai beni storico-artistici, i direttori delle sezioni ai beni storico-artistici delle Regioni e degli Enti Locali, i funzionari con incarico di storico dell'arte nelle pubbliche amministrazioni, i docenti e i ricercatori universitari di storia dell'arte o materie strettamente connesse (cfr. artt. 4, 5 e 6 dello Statuto). Qualora non in possesso dei suddetti titoli, i cittadini italiani e stranieri possono accedere alla nomina a Socio Ordinario A.Na.St.Ar. dimostrando di essere in possesso di un adeguato curriculum scientifico e professionale corrispondente ad un punteggio complessivo di 30/30. Per la valutazione di quest'ultimo si fa riferimento ai seguenti artt.2-3.

Art. 2

2.1: Titoli di studio

* Ammissione al corso di dottorato di ricerca in storia dell'arte o materie affini, iscrizione al I, al II, o al III anno; fino a un massimo di 20/30.
* Ammissione alla scuola di specializzazione in storia dell'arte medievale e moderna, iscrizione al I, al II o al III anno; fino a un massimo di 20/30.
* Altri titoli di studio o di specializzazione in materie affini (master, specializzazioni biennali o annuali, corsi di alta cultura, corsi di aggiornamento e varie); fino a un massimo di 20/30.
* Attestati di corsi di catalogazione (della durata minima di 200 ore di frequenza), rilasciati da Enti autorizzati o specializzati; attestati di corsi di didattica museale (della durata minima di 150 ore); fino a un massimo di 10/30.

2.2: Titoli professionali

* Attività di catalogazione svolta secondo i modelli e le direttive impartite dall'I.C.C.D. o concordati con esso (Regione, CEI, G.N.D.T., e varie) comprovata da documentazione ufficiale rilasciata dalle Istituzioni competenti; fino a un massimo di 15/30.
* Utilizzo di software specifici per la catalogazione, secondo le direttive impartite dall'I.C.C.D. o concordati con esso (Regione, CEI, G.N.D.T., e varie) comprovata da documentazione ufficiale rilasciata dalle istituzioni competenti; fino a un massimo di 5/30.
* Contratti di docenza universitaria in materia attinente alla disciplina; fino a un massimo di 20/30.
* Attestato di cultore della materia presso cattedre universitarie di materia attinente; seminari e conferenze presso istituzioni universitarie; fino a un massimo di 10/30.
* Attività di supporto ad istituti universitari e accademie di belle arti in attività professionali attinenti la materia (riordino e schedatura di archivi, diateche, fototeche, biblioteche; traduzioni di testi, organizzazione di seminari e varie); fino a un massimo di 5/30.
* Insegnamento di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado in materia attinente alla disciplina; fino a un massimo di 15/30.
* Contratti di supplenza nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado in materia attinente alla disciplina, fino a un massimo di 10/30.
* Insegnamento di ruolo presso le accademie di belle arti e di danza in materia attinente alla disciplina; fino a un massimo di 20/30.
* Contratti di supplenza presso le accademie di belle arti e di danza in materia attinente alla disciplina; fino a un massimo di 15/30.
* Attività di didattica museale, del territorio o nel turismo culturale comprovata da documentazione ufficiale rilasciata dalle istituzioni o dagli enti competenti; fino a un massimo di 15/30.
* Attività di ricerca iconografica presso case editrici, televisioni, pubblicistica, editoria elettronica o affini; fino a un massimo di 10/30.
* Attività professionale attinente alla materia presso privati attestata da certificazione (gallerie d'arte, case d'aste, schedatura di fondi privati di opere d'arte o di altro materiale relativo alla materia, cura di collezioni private, expertise, consulenze per studi privati di restauro di opere d'arte, promozione di attività culturali, cura di mostre d'arte, corsi d'istruzione privati, ricerche per privati, attività in librerie specializzate ecc., consulenza legislativa nel campo dei Beni Culturali); fino a un massimo di 15/30.
* Attività di collaborazione presso Soprintendenze, Regioni, Enti Locali (organizzazione mostre, eventi culturali, redazione cataloghi di mostre e libri ecc.); fino a un massimo di 10/30.
* Perito dei tribunali; fino a un massimo di 5/30.
* Attività di pubblicistica, televisiva e radiofonica attinente alla materia; fino a un massimo di 10/30.
* Partecipazione a convegni in qualità di uditore; fino a un massimo di 5/30; partecipazione a convegni in qualità di relatore; fino ad un massimo di 10/30.
* Idoneità al concorso per ruoli di 7.a o 8.a qualifica funzionale nella Pubblica Amministrazione in qualità di collaboratore storico dell'arte o di storico dell'arte; fino a un massimo di 10/30.
* Assunzione nel ruolo di 7.a o 8.a qualifica funzionale nella Pubblica Amministrazione in qualità di collaboratore storico dell'arte; fino a un massimo di 30/30.
* Altre attività; fino a un massimo di 5/30.

2.3: Pubblicazioni

* Pubblicazioni scientifiche su riviste specializzate, cataloghi, opere collettive; fino a un massimo di 15/30.
* Pubblicazione di articoli attinenti la materia su quotidiani e periodici; fino a un massimo di 5/30.
* Contributi ad opere collettive (Dizionari, Enciclopedie, CD-Rom, siti Internet, cataloghi di mostre e di musei ecc.); fino a un massimo di 10/30.
* Volumi a cura unica dell'autore su supporto cartaceo e/o informatico; fino a un massimo di 15/30.
* Volumi a cura mista su supporto cartaceo e/o informatico; fino a un massimo di 15/30.

2.4: Altri titoli

* Borse di studio post-dottorato o assegni di ricerca in materie affini, fino a un massimo di 20/30.
* Borse di studio conferite da Enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di ricerca attinente la materia; fino a un massimo di 10/30.
* Contratti di lavoro a termine inerenti la disciplina, anche relativamente la conservazione e restauro dei materiali, diversi da quelli di cui ai punti precedenti; fino a un massimo di 5/30.

2.5: Per valutare il curriculum complessivo dei candidati e le pubblicazioni scientifiche il Consiglio Direttivo tiene in considerazione i seguenti criteri:

1. originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico
2. apporto individuale del candidato, analiticamente definito nei lavori in collaborazione
3. congruenza dell'attività del candidato con il settore attinente alla materia ovvero con tematiche interdisciplinari che la comprendano
4. rilevanza delle pubblicazioni in base alla loro diffusione all'interno della comunità scientifica e alla loro collocazione editoriale; rilevanza degli Enti presso cui vengono svolte le attività professionali
5. continuità temporale dell'attività professionale e della produzione scientifica

Art. 3

Ogni tre anni i Soci Ordinari A.Na.St.Ar. sono tenuti a sottoporre al controllo insindacabile del Consiglio Direttivo l'aggiornamento del proprio curriculum. La prima verifica avviene allo scadere del terzo anno solare successivo all'iscrizione; le verifiche ulteriori al termine del terzo anno solare successivo alla precedente valutazione. I Soci sono tenuti a presentare l'aggiornamento del curriculum entro il 1 dicembre precedente tale scadenza, senza alcun avviso del Consiglio. Trascorsa tale data senza ottenere documentazione il Consiglio è tenuto a procedere ugualmente alla valutazione, servendosi unicamente dei dati in suo possesso. L'esito della verifica è pubblicato sugli organi di informazione dell'Associazione entro il 1 febbraio successivo. Qualora i titoli presentati non raggiungessero un punteggio minimo di 10/30 si riterrà sciolto il rapporto associativo.

Art. 4

Lo storico dell’arte Socio dell’A.Na.St.Ar. svolge le seguenti attività professionali:

1. Insegnamento della storia dell’arte nelle Università, nelle Accademie di Belle Arti e nelle scuole secondarie.
2. Curatore di musei e collezioni pubbliche e private.
3. Curatore di mostre ed eventi culturali.
4. Attività didattica: progetti didattici museali, scolastici e territoriali per bambini, adolescenti ed adulti, visite guidate storico-artistiche, conferenze, consulenza didattica.
5. Attività direttiva di museo.
6. Consulente iconografico o ricercatore iconografico.
7. Pubblicista.
8. Ricercatore free-lance (storia dell’arte, critica d’arte, guide turistiche, turismo culturale).
9. Curatore di librerie e biblioteche specializzate in storia dell’arte.
10. Curatore di archivi informatici di immagini e dati.
11. Autore di programmi e documentari d’arte.
12. Catalogatore di opere e oggetti d’arte.
13. Consulente storico-artistico ai restauri.
14. Consulente per gallerie d’arte e case d’asta.
15. Gestore di gallerie d’arte e spazi espositivi.
16. Consulente per investimenti finanziari in ambito artistico.
17. Stima ed expertise di opere d’arte.
18. Curatore di cataloghi di musei, mostre, collezioni pubbliche e private.
19. Funzionario e dirigente tecnico presso la Pubblica Amministrazione.
20. Promotore di artisti.
21. Attività redazionale nel settore storico-artistico sia nell’editoria tradizionale che nell’editoria informatica.
22. Attività di ricerca.

Art. 6
Sono Soci Studenti dell’A.Na.St.Ar. i cittadini italiani o stranieri iscritti al corso di laurea in lettere con indirizzo storico-artistico, beni culturali, DAMS o architettura presso un'università italiana o iscritti a corsi di laurea equipollenti in università straniere (art. 4 dello Statuto).

I Soci studenti sono tenuti al versamento annuo di un contributo deciso annualmente dal Consiglio Direttivo che non può essere superiore ad 1/3 della somma corrispondente alla quota associativa dei Soci Ordinari.

Titolo II — Diritti e doveri dei soci

Art. 7

Diritti dei Soci

I Soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione, a frequentarne le sedi, nonché ad usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dalla stessa.

Art. 8

Doveri dei Soci

L'appartenenza all'A.Na.St.Ar. ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto, del Codice deontologico, del presente Regolamento e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 9

Perdita dello status di Socio

Lo Status di Socio viene meno per le seguenti cause:

* decesso
* dimissioni
* morosità nel pagamento della quota associativa per oltre un anno
* delibera di esclusione del Consiglio Direttivo nazionale per accertati motivi di incompatibilità o per il venir meno dei requisiti di ammissione
* radiazione conseguente a provvedimento disciplinare

Titolo III — Struttura dell’associazione

Art. 10

Struttura territoriale

L'A.Na.St.Ar. è un'Associazione nazionale articolata su base territoriale con Sezioni regionali. La costituzione di Sezioni regionali deve essere approvata dal Consiglio Direttivo nazionale. Nel caso di regioni in cui non sia stata costituita la Sezione, i Soci potranno chiedere di essere iscritti presso quella di una regione limitrofa. Alle Sezioni regionali spetta una parte delle quote Sociali versate dagli appartenenti alle Sezioni medesime.

Art. 11

Organi dell'Associazione

Sono organi territoriali dell'A.Na.St.Ar.:

* le Assemblee regionali dei Soci;
* i Consigli Direttivi regionali;
* i Presidenti regionali;

Sono organi nazionali dell'A.Na.St.Ar.:

* l'Assemblea generale dei Soci;
* il Consiglio Direttivo nazionale;
* il Presidente nazionale.

Sono organi di controllo e disciplinari dell'A.Na.St.Ar.:

* Il Collegio dei Probiviri.
* Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono incarichi sociali dell'A.Na.St.Ar. il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 12

Organi territoriali

12.1: Assemblea regionale dei Soci:

L'insieme dei Soci appartenenti alla Sezione regionale ne forma l'Assemblea. Per la convocazione, la regolare costituzione e le conseguenti deliberazioni dell'Assemblea regionale valgono, in quanto compatibili, le stesse norme previste per l'Assemblea generale dei Soci.

L'Assemblea regionale, che deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, elegge il Consiglio Direttivo regionale, approva il programma di attività della Sezione coerentemente con gli indirizzi e le deliberazioni dell'Assemblea generale, formula per il tramite del Presidente regionale proposte al Presidente nazionale; designa, fra i Soci, la rosa dei candidati da proporre all'Assemblea generale per l'elezione degli organi del Consiglio Direttivo nazionale.

12.2: Consiglio Direttivo regionale

Il Consiglio Direttivo regionale è costituito da sette membri tra i quali si elegge un Presidente ed un Vice Presidente; il primo nomina un segretario, che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo regionale, e, se necessario, può nominare anche un economo/cassiere.

Le sedute del Consiglio Direttivo regionale sono valide quando sono presenti almeno quattro membri. Il Consiglio Direttivo regionale attua i programmi di attività fissati dall'Assemblea regionale per la realizzazione a livello locale degli scopi Sociali; amministra le risorse della Sezione con obbligo di documentazione e rendiconto delle spese secondo le disposizioni contenute nel regolamento amministrativo; dà attuazione alle direttive del Consiglio Direttivo nazionale, con cui collabora per la realizzazione di eventuali iniziative di carattere nazionale dallo stesso promosse.

12.3: I Presidenti regionali

Il Presidente regionale convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo regionale; ne attua le rispettive delibere, verificandone la compatibilità con lo Statuto e con le direttive degli organi del Consiglio Direttivo nazionale; dà comunicazione al Presidente nazionale delle iniziative progettate al fine di consentirne il coordinamento, e comunque in genere riferisce a quest'ultimo sulle attività da intraprendere e sull'esito di quelle svolte.

Art.13

Organi nazionali, Organi di controllo e disciplinari

Per gli Organi nazionali, per gli Organi di controllo e disciplinari si rimanda agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dello Statuto.

Titolo IV - Regolamento Elettorale

Art. 14

Il voto dei Soci per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo nazionale viene espresso a scrutinio segreto, a richiesta di un terzo dei Soci votanti, presso le Sezioni regionali e attraverso il voto postale.

Art. 15

In occasione dell'Assemblea generale dei Soci si dovrà provvedere:

1. alla presentazione, da parte delle Sezioni regionali, delle candidature ai diversi organi Sociali;
2. alla individuazione, secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente Regolamento, della data in cui dovranno svolgersi, presso le Sezioni regionali, le operazioni di voto ed entro la quale dovranno pervenire alle stesse i voti espressi per posta. Tale data non potrà in ogni caso cadere prima del quarantacinquesimo giorno successivo all'Assemblea generale, né oltre il sessantesimo;
3. alla comunicazione dell'elenco dei componenti delle diverse commissioni elettorali regionali;
4. all'elezione dei cinque componenti (tre effettivi e due supplenti) della commissione elettorale del Consiglio Direttivo nazionale.

Art. 16

Entro 15 giorni dall'Assemblea generale dei Soci la commissione elettorale Consiglio Direttivo nazionale provvede alla verifica dei poteri dei Soci aventi diritto all'elettorato sia attivo che passivo e ne trasmette l'elenco alle commissioni elettorali regionali, insieme a tutto il materiale necessario per il regolare svolgimento del voto (schede, buste, verbali per lo spoglio, ecc.). La commissione elettorale del Consiglio Direttivo nazionale provvede inoltre ad inviare a tutti i Soci aventi diritto al voto il materiale necessario ed in particolare:

* una scheda per il Consiglio Direttivo nazionale
* una scheda per il Consiglio Direttivo regionale
* le relative buste, con l'indicazione prestampata degli indirizzi ai quali rispedirle.
Sarà inoltre cura della stessa commissione ricordare a tutti i Soci il termine ultimo e perentorio entro il quale i voti espressi per posta dovranno pervenire alle Sezioni, nonché luogo ed orari di apertura del seggio elettorale allestito presso ciascuna Sezione.

Art. 17

Nella data fissata dall'Assemblea generale dei Soci presso un luogo designato dal Consiglio Direttivo regionale viene allestito un seggio elettorale, presso il quale i Soci della Sezione possano esercitare il proprio diritto al voto ed al quale, entro le ore 12.00, dovranno pervenire i voti espressi per posta. Ciascun seggio, compatibilmente con le proprie specifiche esigenze, potrà osservare orari diversi, ma in ogni caso dovrà essere garantita un'apertura di almeno otto ore consecutive.

Art. 18

Alle candidature alle cariche Sociali nazionali ed ai programmi dei candidati dovrà essere data opportuna pubblicità nel mese precedente la data delle elezioni, anche attraverso gli organi di stampa ed informazione sia cartacei che elettronici dell'Associazione. Ciascun Socio potrà esercitare il diritto di voto recandosi direttamente al seggio elettorale costituito presso la propria sezione regionale nella data indicata per lo svolgimento delle elezioni o inviando per posta le schede compilate, che devono pervenire entro tale data. In particolare ciascun Socio potrà esprimere:

* fino ad un massimo di cinque preferenze per il Consiglio Direttivo nazionale;
* fino ad un massimo di cinque preferenze per il Consiglio Direttivo regionale della Sezione di appartenenza.

Le preferenze dovranno essere espresse in forma autografa, indicando, salvo possibilità di omonimia, il cognome del candidato.
Art. 19

Alla chiusura dei seggi, e comunque entro le ore 12.00 del giorno feriale successivo, ciascuna Commissione elettorale regionale dovrà nell'ordine provvedere:

1. allo spoglio dei voti per il Consiglio Direttivo nazionale pervenuti alla Sezione per posta o direttamente espressi presso il seggio;
2. allo spoglio dei voti per il Consiglio Direttivo regionale pervenuti alla Sezione per posta o direttamente espressi presso il seggio;
3. alla compilazione di relativi verbali, distinti per ciascun organo;
4. all'invio dei suddetti verbali per fax alla sede del segretario nazionale dell'Associazione;
5. all'invio al Segretario nazionale dell'Associazione, per corriere o posta celere, dei plichi contenenti le schede votate e scrutinate, distinguendo quelle regolari da quelle annullate o contestate.

Art. 20

Entro il quinto giorno successivo allo svolgimento delle elezioni la commissione elettorale del Consiglio Direttivo nazionale, riunita presso la sede del Segretario nazionale dell'Associazione, provvede:

1. alla verifica dei risultati comunicati dalle diverse commissioni elettorali regionali;
2. all'esame delle schede contestate o annullate;
3. al controllo, ove lo ritenga opportuno, anche a campione, delle altre schede regolarmente votate;
4. al conteggio dei voti complessivi riportati da ciascun candidato agli organi sociali nazionali;
5. alla stesura dei relativi verbali;
6. alla proclamazione dei nominativi risultati eletti, attraverso: comunicazione al Presidente nazionale ed ai Presidenti regionali; comunicazione agli organi di stampa ed informazione sia cartacei che elettronici dell’Associazione; comunicazione ai diretti interessati;
10. alla convocazione della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo nazionale e dei Consigli Direttivi regionali, che dovranno aver luogo non oltre trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

Art. 21

Entro il trentesimo giorno successivo alla proclamazione è possibile presentare ricorso, scritto e motivato, avverso ai risultati alla commissione elettorale del Consiglio Direttivo nazionale, che provvederà, entro i successivi trenta giorni ad esaminarlo ed a decidere in merito.

Titolo V - Regolamento amministrativo

Art. 22

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'A.Na.St.Ar. ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione.

Art. 23

Bilancio annuale di previsione

Nel bilancio di previsione devono essere dettagliatamente elencate in appositi capitoli tutte le entrate previste e le uscite necessarie per l'attuazione dei programmi dell'Associazione. Nel bilancio di previsione possono essere iscritti fondi di riserva, destinati al riequilibrio in corso d'esercizio della gestione o per sopperire ad eventuali imprevedibili esigenze.

Art. 24

Inventario

Il Presidente dell'Associazione è consegnatario di tutti i beni presenti presso la sede nazionale; il Presidente regionale è consegnatario di tutti i beni di proprietà dell'Associazione presenti presso la Sezione; in ogni caso di cessazione, si procede al passaggio delle consegne previo inventario dei beni: il relativo verbale è sottoscritto dal cessante e dal subentrante. L'inventario di tutti i beni dell'Associazione deve essere effettuato ad ogni chiusura di esercizio. La prima redazione dell'inventario viene effettuata all'atto dell'insediamento dei prossimi organi dell'Associazione.

Art. 25

Adempimento di chiusura d'esercizio

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente regionale provvede a trasmettere l'inventario dei beni presenti nella Sezione al 31 dicembre, i rendiconti di competenza, la chiusura di cassa dell'anno, evidenziando il fondo cassa residuo e le eventuali entrate e spese non riscosse o pagate ed una relazione sull'attività svolta.

Art. 26

Redazione del bilancio consuntivo

Il Consiglio Direttivo nazionale, coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, provvede alla compilazione del bilancio consuntivo che si compone di un conto consuntivo finanziario, redatto sulla base dello schema del correlativo bilancio di previsione, nonché di una situazione patrimoniale e di un conto economico; il bilancio deve essere presentato all'Assemblea entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede dell'Associazione durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea e sino alla sua approvazione, a disposizione dei Soci che ne possono prendere visione.

Titolo VI - Regolamento di disciplina

Art. 27

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene chiamato, secondo le modalità indicate negli artt. successivi, a pronunciarsi:

1. sui provvedimenti disciplinari;
2. sulle controversie tra gli organi Sociali, tra i Soci, ovvero tra i primi e i secondi, sorte nell'ambito delle attività Sociali;
3. sull'interpretazione dello Statuto e dei regolamenti di attuazione dello stesso. La competenza del Collegio sulle predette materie ha carattere esclusivo e le sue decisioni sono inappellabili. Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

Art. 28

Fatti sanzionabili

Si procede disciplinarmente nei confronti dell'iscritto che:

1. non osservi i doveri sanciti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, dal Codice deontologico e da quello di comportamento, dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
2. tenga una condotta in contrasto con i principi della deontologia professionale;
3. tenga comportamenti gravemente lesivi dell'immagine, degli interessi e delle finalità dell'Associazione.

Art. 29

Procedimento disciplinare

L'azione disciplinare è promossa dal Presidente dell'Associazione, qualora se ne ravvisino i presupposti, sentito il parere del Consiglio Direttivo nazionale, sia d'ufficio che su segnalazione di qualunque Socio. Qualora l'azione disciplinare interessi membri degli organi sociali, il parere del Consiglio Direttivo nazionale assume valore vincolante. Ispettori e commissario potranno essere scelti anche tra professionisti esterni all'Associazione; tutti i Soci devono prestare loro la necessaria collaborazione. L'atto di deferimento al Collegio dei Probiviri, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l'esposizione dei fatti che ne sono causa, l'indicazione di eventuali mezzi di prova, gli accertamenti e i provvedimenti cautelari già disposti.

Art. 30

Istruttoria

Il Collegio, pervenuto l'atto di deferimento, deve tempestivamente trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un congruo termine per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. Può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi. Detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l'audizione personale. Nelle more della pronuncia, anche su istanza del Presidente o dell'interessato, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati, ma non porre anticipatamente termine all'ispezione o al commissariamento.

Art. 31

Decisione

Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro sei mesi dalla ricezione dell'atto di deferimento, deve emettere una decisione motivata pubblicata negli organi di informazione interna dell’A.Na.St.Ar. che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze:

1. lettera di richiamo;
2. sospensione a tempo determinato;
3. radiazione.

Art. 32

Controversie interne

Qualunque controversia insorta tra gli organi Sociali, tra i Soci o tra i primi e i secondi, deve essere sottoposta dagli interessati al Consiglio Direttivo nazionale che, solo qualora non riesca a dirimerla bonariamente e sempre che ne ravvisi la fondatezza, la sottopone al Collegio dei Probiviri. Solo nel caso in cui lo stesso Consiglio Direttivo nazionale sia parte della controversia il Collegio dei Probiviri potrà essere investito dagli interessati in via diretta. Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Associazione. È fatto salvo, in difetto di espresse statuizioni, il ricorso ai principi generali di equità.

Art. 33

Interpretazione dello Statuto

Qualora sorgano dubbi sull'interpretazione di norme dello Statuto e/o di regolamenti adottati ai sensi dello stesso, il Consiglio Direttivo nazionale, d'ufficio o su segnalazione di qualunque Socio, sempre che tale richiesta appaia fondata e rilevante, può richiedere al Collegio dei Probiviri l'interpretazione. L'interpretazione dovrà comunque essere fornita alla luce delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 34

Norme comuni a tutti i procedimenti

Il Consiglio dei Probiviri ha sede presso la sede legale dell'Associazione. Il Consiglio dei Probiviri è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza.

In caso di dimissioni di uno dei componenti del Collegio si provvederà alla sostituzione con un supplente nominato dal Consiglio Direttivo nazionale, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso. In caso di accertata impossibilità di uno dei membri effettivi a svolgere l'incarico che si protragga per oltre 30 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con un supplente nominato dal Consiglio Direttivo nazionale. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e il membro supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso. Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di uno dei componenti del Collegio dei Probiviri, lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo dei membri supplenti. Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei Probiviri le parti potranno farsi rappresentare e/o assistere da persone di fiducia. Le decisioni del Collegio sono immediatamente esecutive e dovranno essere comunicate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alle parti o agli interessati e al Presidente dell'Associazione. Il Presidente dell'Associazione, ove necessario, ne cura l'attuazione.

Titolo VII - Regolamento sulle forme e i modi dell'attività delle sezioni tematiche

Art. 35

Le Sezioni tematiche dell'Associazione sono strumenti costituiti per il raggiungimento di quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto.

Art. 36

Il numero e la composizione delle Sezioni tematiche sono decisi dal Consiglio Direttivo nazionale e dai Consigli Direttivi regionali. Le Sezioni tematiche, così costituite e composte, rimarranno in carica fino alla scadenza dell’organo che le ha costituite.

Art. 37

Ogni Sezione tematica permanente avrà un proprio coordinatore, nominato dall’organo esecutivo competente al momento della costituzione oppure, su proposta dei componenti, dopo l'insediamento della Sezione.

Art. 38

Le Sezioni tematiche hanno un'autonomia e una responsabilità proprie, nei limiti di un programma concordato con gli organi esecutivi competenti. Sono escluse le funzioni di rappresentanza esterna, salvo che su specifica delega del Presidente nazionale o degli organi esecutivi competenti.

Al fine del coordinamento della loro attività scientifica, gli organi esecutivi competenti convocano i coordinatori di tutte le Sezioni operative quando lo ritengono opportuno e comunque non meno di una volta all'anno.

Art. 39

Il coordinatore della Sezione è tenuto:

-a rappresentare ufficialmente l'A.Na.St.Ar. quando il Presidente o il Consiglio Direttivo nazionale lo richieda in convegni, congressi e nelle sedi ove la tematica inerisce all'attività della commissione.
-a diffondere, con tempestività e continuità, informazioni sull'attività della Sezione, attraverso i mezzi di comunicazione a stampa ed elettronici dell'Associazione e in ogni altra forma opportuna.

Art. 40

Le modalità di costituzione e di funzionamento delle Sezioni dovranno essere rispondenti a quanto previsto dal Codice deontologico dell’A.Na.St.Ar.

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