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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Veronesi, Ministro della sanità'
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, n. 335.
All'articolo 1:
al comma 1, alinea, dopo le parole: correlate a malattie infettive e diffusive degli animali,
sono inserite le seguenti: nelle more della riconversione del sistema zootecnico a parametri etologicamente
compatibili,
;
al comma 1, lettera a), le parole: a regime
sono sostituite dalle seguenti:
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto
e le parole: ventiquattro mesi
sono sostituite dalle seguenti:
trenta
mesi
;
al comma 1, lettera b), dopo le parole: il potenziamento della sorveglianza
epidemiologica
sono inserite le seguenti: e la piena applicazione delle norme per il benessere degli animali
;
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
c-bis) l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di età' superiore ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai comitati scientifici comunitari, in base al principio della maggior cautela;
c-ter) un'adeguata campagna di informazione
;
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
1-bis. Per i grassi ottenuti da organi specifici a rischio e destinati ad uso non alimentare e' disposta l'aggiunta di coloranti idonei affinché' sia impedito il loro uso ai fini zootecnici e alimentari.
1-ter. Il Ministro della sanità' e il Ministro delle politiche agricole e forestali riferiscono tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari sulle modalità' di predisposizione e di applicazione delle misure di cui al comma
1
.
All'articolo 2, al comma 1, le parole da: con propri decreti
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le rappresentanze del personale interessato e le competenti Commissioni parlamentari, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una
più funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 g'ennaio 1997, e una
più razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Ispettorato opera alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN)
è autorizzato ad effettuare a richiesta dell'Ispettorato le analisi di
revisione
.
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 7463):
Senato della Repubblica (atto n. 4931):
Avvertenza: Il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 20.
(12 marzo 2001)
Ritorna all'articolo Mucca pazza: i provvedimenti del 2001
E' disponibile il testo completo degli altri provvedimenti di legge emanati per fronteggiare il morbo della mucca pazza. Di seguito l'elenco dei collegamenti ai singoli testi:
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