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Guida alla lettura della Gazzetta Ufficiale
2 - I congedi parentali

I Congedi per i genitori: la Funzione pubblica spiega le novità (Gazzetta Ufficiale del 21/11/00)

A cura di Stefania Grassia

L'astensione obbligatoria: due più tre, oppure uno più quattro. Un'altra importante innovazione della legge commentata e chiarita dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica riguarda l'astensione obbligatoria, cioè quel periodo prima e dopo il parto in cui la donna non deve per legge lavorare, per cui è prevista un'indennità pari all'80% della retribuzione (ma il restante 20% è in genere coperto per contratto dai datori di lavoro).

Prima l'astensione era prevista rigidamente per i due mesi precedenti al parto e i tre mesi successivi. Ora la donna può scegliere: se la sua gravidanza va bene, il lavoro non è pesante e se la sente, può continuare a lavorare per un altro mese e usufruire di quattro mesi dopo il parto per restare con il neonato.

La circolare entra nei dettagli della procedura burocratica, volta ad assicurare che la continuazione del lavoro oltre il settimo mese di gravidanza non danneggi né madre, né nascituro.

I parti prematuri. Con la legge 53 è stata corretta una sorta di "ingiustizia" per i casi di parti prematuri: il periodo dell'astensione obbligatoria viene calcolato su una data - quella del parto - inevitabilmente presunta.

Quando il parto avveniva prima del tempo, era cioè prematuro rispetto alla data certificata dal medico, la donna perdeva, con la normativa precedente, una parte del congedo che le spettava. Ora la legge aggiunge in questi casi i giorni di permesso perduti prima del parto al periodo successivo, che si allunga.

Il Dipartimento sottolinea l'innovatività della disposizione e spiega come fare (certificazione o autodichiarazione sulla data del parto) a godere della nuova possibilità.

Il padre che lavora. Il padre che lavora può assentarsi nel periodo in cui la madre è in astensione obbligatoria: può infatti prendere il permesso che abbiamo visto (entro gli otto anni di vita del bambino) anche subito dopo la nascita.

Se invece la madre non si prende cura del bambino perché lo ha abbandonato o è gravemente ammalata, il padre gode dell'astensione obbligatoria al posto suo e viene dunque totalmente retribuito.

Congedi per assistere i disabili anche ai non conviventi. La circolare tratta infine dei congedi per assistere i disabili e chiarisce un concetto della legge di difficile interpretazione: la 53 infatti, che ha inteso ampliare il più possibile il diritto ai permessi, lo ha previsto anche a favore di coloro che pur prestando "assistenza continuativa in via esclusiva" ad un disabile gravemente handicappato, non convivano con lui nella stessa casa.

La circolare spiega che l'espressione va intesa nel senso che il lavoratore che chiede il congedo sia l'unica persona in grado di aiutare il disabile, considerata la sua situazione specifica. E' di difficile interpretazione anche l'espressione utilizzata dal Dipartimento: "sulla base del soddisfacimento di un criterio logistico e nell'arco temporale di riferimento", ma sembra di capire che il criterio di attribuzione dei congedi debba essere il più possibile elastico, tanto più che, a provare questa condizione, è sufficiente un'autodichiarazione del lavoratore.

(5 marzo 2001)



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