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Servizi al cittadino

La burocrazia facile
2 - L'autocertificazione

A cura di Francesca Grillo

Le novità della legge 127/97

L'art. 1 comma 1 del D.P.R. 403/98 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative" ha ulteriormente esteso il ricorso all'autocertificazione ai seguenti casi:

2. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Tutti gli stati, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato non compresi nell'elenco del punto 1, possono essere comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 4, legge 15/68 e art. 2 comma 1, D.P.R. 403/98).

Possono ad esempio essere dichiarati la proprietà di un immobile e anche tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante ha diretta conoscenza e rende nel proprio interesse anche quando riguardano altri soggetti (art. 2 comma 2, D.P.R. 403/98).

Non possono invece essere autocertificate le espressioni di volontà. La dichiarazione sostitutiva puo' essere utilizzata anche per dichiarare che copia di una pubblicazione è conforme all'originale (art. 2, comma 2, D.P.R. 403/98).

Come fare?

Nel caso di dichiarazioni sostitutive di certificati basta compilare i moduli predisposti per le dichiarazioni sostitutive oppure scrivere la dichiarazione su carta semplice e firmare sotto la propria responsabilità (non è necessario firmare davanti all'impiegato), oppure trasmettere documenti, atti e certificati per fax, per posta o mezzo telematico e informatico, alle amministrazioni pubbliche.

Nel caso di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietài fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato vanno dichiarati e sottoscritti dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, che hanno la funzione di autenticare la firma.

La firma non deve essere autenticata quando le dichiarazioni sono incluse, allegate ad una domanda o richiamate o collegate ad una domanda già presentata e siano prodotte direttamente al dipendente addetto o inviate per posta o attraverso strumenti telematici (fax) purché unitamente alla domanda o alla dichiarazione venga spedita la fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, di chi ha firmato la dichiarazione.


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