Menu di navigazione con
accesso rapido da tastiera:
nei browser che supportano il sistema accesskey
, la combinazione di tasti
ALT (CMD su Mac) + lettera evidenziata,
seguita eventualmente da INVIO, può sostituire il clic del mouse.
Home
|
Inchieste
|
Servizi
al cittadino |
Diritti
| isTituzioni
in rete | Associazioni
in rete | Mappa
| accEssibilità | sCrivi
|
Rai.it
A cura di Francesca Grillo
L'art. 1 comma 1 del D.P.R. 403/98 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative" ha ulteriormente esteso il ricorso all'autocertificazione ai seguenti casi:
Tutti gli stati, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato non compresi nell'elenco del punto 1, possono essere comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 4, legge 15/68 e art. 2 comma 1, D.P.R. 403/98).
Possono ad esempio essere dichiarati la proprietà di un immobile e anche tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante ha diretta conoscenza e rende nel proprio interesse anche quando riguardano altri soggetti (art. 2 comma 2, D.P.R. 403/98).
Non possono invece essere autocertificate le espressioni di volontà. La dichiarazione sostitutiva puo' essere utilizzata anche per dichiarare che copia di una pubblicazione è conforme all'originale (art. 2, comma 2, D.P.R. 403/98).
Nel caso di dichiarazioni sostitutive di certificati basta compilare i moduli predisposti per le dichiarazioni sostitutive oppure scrivere la dichiarazione su carta semplice e firmare sotto la propria responsabilità (non è necessario firmare davanti all'impiegato), oppure trasmettere documenti, atti e certificati per fax, per posta o mezzo telematico e informatico, alle amministrazioni pubbliche.
Nel caso di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietài fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato vanno dichiarati e sottoscritti dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, che hanno la funzione di autenticare la firma.
La firma non deve essere autenticata quando le dichiarazioni sono incluse, allegate ad una domanda o richiamate o collegate ad una domanda già presentata e siano prodotte direttamente al dipendente addetto o inviate per posta o attraverso strumenti telematici (fax) purché unitamente alla domanda o alla dichiarazione venga spedita la fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, di chi ha firmato la dichiarazione.
2 -indietro
Altri collegamenti:
![]() |
D |
![]() |
D |