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Servizi al cittadino

La burocrazia facile
ICI

Un modulo per la dichiarazione ICI

Che cos'è

L'Ici è l'imposta comunale sugli immobili, ovvero un obbligo tributario dovuto al comune sul cui territorio è situato un immobile. E' stata istituita sulla base del decreto legislativo 504/92 nell'ambito del processo di decentralizzazione dei poteri statali a vantaggio delle autonomie locali. Il Decreto legislativo n. 446/97, artt. 52 (potestà regolamentare generale) e 59 (potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili), e il Decreto legislativo n. 360/98 (istituzione di un'addizionale comunale Irpef) hanno poi ampliato l'autonomia dei Comuni. Oggi ogni comune può adottare un proprio regolamento in merito. 

Chi deve pagarla

Deve pagare l'Ici chi è proprietario o comproprietario (in base alle quote di possesso) di immobili (case, negozi, capannoni industriali, terreni fabbricabili o agricoli), chi gode del diritto di usufrutto su un immobile, di uso, di abitazione, di superficie e di enfiteusi (diritto di godimento su un fondo altrui con obbligo di apportare migliorie e di corrispondere periodicamente un canone), chi detiene un immobile in locazione finanziaria (leasing). Per la prima casa è prevista una detrazione d'imposta stabilita dalla legge, identica in tutto il paese, di L. 200mila. La detrazione compete in parti uguali a tutti i possessori che dimorano nella stessa casa, indipendentemente dalla quota di possesso, e deve essere calcolata solo per i mesi di possesso. Non devono pagare l'ICI gli inquilini.

La prima cosa è il calcolo dell'aliquota

L'individuazione dell'aliquota è il primo problema da affrontare. Ogni Comune infatti potrebbe avere adottato aliquote diversificate a seconda della tipologia di immobile.

Sul sito dell' Associazione Nazionale Comuni Italiani (http://www.ancicnc.it/ici/ici2000.asp ) è possibile calcolare le aliquote Ici per ogni Comune. 

Trovata l'aliquota, è necessario verificare se è stata deliberata una detrazione d'imposta diversa di quella di legge e quali sono le condizioni particolari per fruirne.

Per suddividere l'imposta tra più proprietari, in base alla quota di possesso, bisogna calcolare l'imposta dovuta per l'intero anno, dividerla per 12 e moltiplicarla per i mesi di possesso. 

Come pagare e dove

Il pagamento dell'ICI può essere effettuato in due rate. La prima rata (o acconto) deve essere pagata nel mese di giugno, e la seconda (o saldo) deve essere versata tra il 1° e il 20 dicembre. 

La prima rata prevede il pagamento del 90 per cento dell'imposta dovuta per i primi sei mesi, la seconda il saldo dell'imposta. Si può anche decidere di pagare il totale dell'imposta dovuta nel mese di giugno.

Per pagare l'imposta comunale si usa il modulo con caratteri di colore rosso, intestato al Concessionario Monte dei Paschi di Siena, distribuito presso le poste, le circoscrizioni, gli sportelli dei concessionari della riscossione e le banche convenzionate. 

Bisogna però fare attenzione ai regolamenti comunali che possono avere disposto diverse modalità di pagamento in base alle quali l'Ici deve essere pagata sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune, presso gli sportelli della tesoreria comunale o tramite banca. 

I Comuni possono inoltre avere stabilito che le nuove modalità non sono sostitutive del tradizionale metodo di pagamento. In questo caso, il contribuente può scegliere la modalità di pagamento che preferisce. 

La disciplina dell'Ici non è uniforme in tutta Italia e lo stesso ministero delle Finanze invita i contribuenti a interpellare l'ufficio Tributi del Comune per avere chiarimenti su eventuali modifiche.

A prescindere dalle nuove modalità, i Comuni devono comunque considerare validi i pagamenti effettuati con i vecchi bollettini di colore rosso.

Nel caso in cui l'Ici sia dovuta per più immobili nello stesso Comune il contribuente deve effettuare un unico versamento. 

Nel caso, invece, di immobili in Comuni diversi i versamenti devono essere distinti. 

Nel caso in cui un immobile sia posseduto da più persone (contitolarità), ogni contitolare deve fare un versamento, ciascuno per la propria quota. 

I Comuni possono però stabilire che è regolare il versamento eseguito da un contitolare che comprenda le quote dovute dagli altri contitolari.

Per l'Ici non è possibile effettuare la compensazione che è possibile eseguire tra debiti e crediti di tributi. Questo vuol dire che se in anni precedenti sono stati eseguiti versamenti non dovuti, ai contribuenti è vietato procedere autonomamente alla compensazione con i versamenti per l'anno in corso.

Sul sito del ministero delle Finanze si possono trovare le istruzioni per la compilazione dei modelli e le immagini dei modelli (http://www.finanze.it/internet/mod99/ici99/index.htm). 

Dichiarazione di variazione

Esiste l'obbligo di dichiarare al Comune le variazioni in caso di:

Decesso del proprietario

Se il decesso avviene nel corso dell'anno, si devono utilizzare due bollettini. Il primo, a cura degli eredi o dell'usufruttuario (coniuge), deve essere intestato al deceduto, per la quota relativa al periodo antecedente al decesso. Il secondo deve essere intestato agli eredi o all'usufruttuario e coprire il periodo dell'anno successivo alla data del decesso. 

(12 marzo 2001)


Altri collegamenti:


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