Riportiamo lo stralcio del D.P.R dell'8 Giugno 2001, entrato in vigore dal 1 Gennaio 2002 e che abroga i precedenti articoli relativi alle modalità di esproprio della legge 17 Agosto 1942 n. 1150 e succ. modifiche.

Pur modificando nella forma le normative resta comunque la possibilità, da parte del Comune di procedere agli espropri in caso di opere di pubblica utilità e quando il Piano Regolatore Particolareggiato prevede Comparti Edificatori.

 


Stralcio D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327


(omissis...)

Art. 7 - Competenze particolari dei Comuni

1. Il Comune può espropriare:

a) le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale, per consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di espansione;

b) l'immobile al quale va incorporata un'area inserita in un piano particolareggiato e non utilizzata, quando il suo proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni;

c) gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e per attuare il piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra i proprietari del comprensorio;

d) le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non inferiore a novanta giorni, fissato nell'atto determinativo della formazione del consorzio, notificato ai proprietari interessati. -

(omissis...)

LA NORMATIVA VIGENTE PREVEDE COMUNQUE UNA DIRETTA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI

(omissis...)

Art. 11 - La partecipazione degli interessati

1. Al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, che risulti dai registri catastali, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:

a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;

b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento; (R)

c) nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera c), l'avviso di avvio del procedimento è comunicato agli interessati alle singole opere previste dal progetto, dandone altresì pubblico avviso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dalla conferenza di servizi ai fini delle definitive determinazioni.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici. -

3. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio sorga dall'inserimento dell'opera pubblica nel programma dei lavori, al proprietario dell'area va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del medesimo programma.

(omissis...)


Chi desidera approfondire l'argomento può scaricare il testo integrale del DPR
Download DPR 8 Giugno 2001 (formato PDF)


 

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