STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE CULTURALE
AMICI DEL VECCHIO QUADRARO
CAPO I - COSTITUZIONE E SCOPI
ARTICOLO 1
Nel Comune di Roma è costituita unassociazione culturale senza
scopo di lucro che assume il nome di "Amici del Vecchio Quadraro".
Caratteristica fondamentale della associazione è la sua apoliticità,
essendo le sue funzioni di carattere strettamente culturale.
ARTICOLO 2
Gli scopi principali che lassociazione culturale si propone sono:
A- Promuovere tutte le iniziative culturali atte a recuperare e
migliorare le caratteristiche sociali, residenziali, urbanistiche del quartiere nonché
tutelarne il patrimonio storico rappresentato dalla sua medesima struttura.
B- Tutelare e diffondere limmagine del quartiere.
C- Promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli,
escursioni, e tutte quelle iniziative suscettibili di contribuire, direttamente o
indirettamente, ai fini esposti al punto"A".
D- Istituire una sede sociale nonchè una biblioteca a livello di
quartiere.
CAPO II - SOCI
ARTICOLO 3
Sono Soci della associazione culturale tutti coloro che ne facciano
richiesta scritta al Consiglio, che decide a maggioranza. La decisione del Consiglio è
irrevocabile.
ARTICOLO 4
I soci si dividono in: Benemeriti; Sostenitori e Ordinari. La
differenziazione è determinata dalla quota annuale scelta. Le quote annuali verranno
decise e rinnovate di anno in anno in sede di assemblea ordinaria. Le quote debbono essere
versate entro la fine di ciascun anno ed i Soci che non mandino le dimissioni entro il 15
Dicembre sono obbligati al pagamento dei contributi fissati per lanno seguente. Le
quote sono personali ed intrasmissibili. Dellassociazione possono far parte soci
minorenni con voto limitato.
ARTICOLO 5
La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per morosità, per
indegnità. In questultimo caso decide il Consiglio a maggioranza.
CAPO III - ORGANI
ARTICOLO 6
Gli organi della associazione culturale sono:
A- Assemblea generale dei Soci
B- Il Consiglio
C- Il Presidente
D- Il Collegio dei revisori dei Conti
ARTICOLO 7
LAssemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento
delle quote sociali.
ARTICOLO 8
LAssemblea si riunisce ordinariamente due volte lanno:
entro il 30 Ottobre per lesame del preventivo ed entro il 30
Giugno per lesame del consuntivo.
Straordinariamente quando lo delibera a maggioranza assoluta il Consiglio o lo richieda
almeno un terzo dei Soci.
ARTICOLO 9
Le convocazioni dellAssemblea avvengono almeno otto giorni prima
mediante affissione di manifesti pubblici allesterno ed allinterno della Sede
sociale. Nellavviso di convocazione deve essere indicato:
1) Il giorno, il luogo e lora della prima e della seconda
convocazione che dovrà tenersi almeno il giorno successivo.
2) LOrdine del Giorno
ARTICOLO 10
Le adunanze dellAssemblea sono valide con lintervento in
proprio o per delega di almeno due terzi dei soci in prima convocazione e in seconda con
la partecipazione minima di qualsiasi numero dei soci. Ogni socio maggiorenne ha diritto
ad un voto e non può ricevere più di due deleghe.
La delega dovrà essere fatta per iscritto, firmata dal delegante ed essere accompagnata
dalla tessera del delegante stesso.
LAssemblea delibera a maggioranza dei partecipanti. Le modifiche allo Statuto devono
essere votate da almeno la maggioranza dei Soci maggiorenni.
ARTICOLO 11
Spetta allAssemblea:
A- Eleggere ogni tre anni i membri del Consiglio ed i revisori dei Conti,
con piena autonomia democratica e completa libertà di scelta.
B- Discutere ed approvare i programmi di azione elaborati dal Consiglio.
C- Discutere ed approvare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi.
D- Deliberare le modifiche allo Statuto.
ARTICOLO 12
Il Consiglio composto da cinque membri, è eletto, con votazione a
scrutino segreto, dallAssemblea. Del Consiglio fa parte, senza diritto di voto, un
rappresentante dei soci minorenni, scelto tra questi ed eletto con votazione a scrutinio
segreto dai soci minorenni stessi.
Tutti i soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote ed iscritti da trenta
giorni, sono elettori e possono essere eletti. Risultano eletti coloro che avranno
riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di
età. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i membri scaduti sono rieleggibili.
In caso di vacanza di uno o più membri, entrano a far parte del Consiglio coloro che
seguono, come numero di voti, gli eletti nella ultima votazione.
ARTICOLO 13
Spetta al Consiglio:
A- Eleggere a scrutino segreto ed a maggioranza dei componenti, fra i
suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Non può assumere le suddette cariche il
rappresentante dei soci minorenni.
B- Nominare il Segretario dellAssociazione, da scegliere fra i Soci
che non ricoprano cariche nel Consiglio e nel Collegio dei Revisori.
C- Promuovere tutte le attività previste dallo statuto.
D- Predisporre i programmi di attività da sottoporre allAssemblea.
E- Predisporre i Bilanci preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre
allAssemblea.
F- Predisporre lordine del giorno per le Assemblee e le relative
convocazioni.
G- Nominare i rappresentanti dellAssociazione in seno agli
organismi ove tale rappresentanza sia richiesta.
H- Redigere e sottoporre allapprovazione dellAssemblea i
regolamenti di particolari eventuali attività della Associazione Culturale.
ARTICOLO 14
Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e
straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando venga richiesto da
almeno un terzo dei membri.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri.
ARTICOLO 15
Il Presidente rappresenta lAssociazione, convoca e presiede il
Consiglio, firma gli atti della Associazione ed adempie alle funzioni a lui delegate dal
Consiglio.
ARTICOLO 16
Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di
assenza o impedimento.
ARTICOLO 17
Il Presidente può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di
competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.
ARTICOLO 18
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi
e due supplenti.
I membri, da scegliersi tra i soci, sono eletti dallAssemblea con votazione a
scrutino segreto e separata da quella per le elezioni del Consiglio.
Risulteranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi
tre saranno membri effettivi, gli altri due supplenti.
I tre membri effettivi sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti. In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il
maggior numero di voti nelle ultime elezioni.
Nel caso non sia possibile provvedere a sostituzione si dovranno tenere nuove elezioni per
il rinnovo dellintero Collegio.
ARTICOLO 19
I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati a
presenziare le riunioni del Consiglio.
ARTICOLO 20
Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti seguire landamento
amministrativo e contabile della Associazione, esaminare gli schemi di bilancio preventivo
e di conto consuntivo, riferendone allAssemblea.
ARTICOLO 21
Le cariche sociali sono gratuite.
CAPO IV - ENTRATE ED AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 22
Le entrate della Associazione Culturale sono costituite:
A- Dalle quote sociali.
B- Dai contributi di Enti pubblici e privati.
C- Da eventuali obbligazioni.
D- Dai proventi di gestione permanenti o occasionali.
ARTICOLO 23
Lelenco dei beni mobili di proprietà della associazione deve
essere trascritto in apposito registro inventari.
ARTICOLO 24
Apposito regolamento amministrativo dovrà essere redatto dal Consiglio
ed approvato dallAssemblea. In nessun caso è ammessa distribuzione di utili o di
avanzi di gestione.
CAPO V - DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 25
Lo scioglimento dellAssociazione è deliberato
dallAssemblea con la maggioranza di due terzi dei soci.
ARTICOLO 26
In caso di scioglimento tutti i beni della Associazione, dopo che siano
state ripianate le eventuali passività, sono devolute ad associazioni aventi scopo
analogo ed è esclusa in ogni caso lassegnazione ai soci. |