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STATUTO DELLA


ASSOCIAZIONE CULTURALE
AMICI DEL VECCHIO QUADRARO

CAPO I - COSTITUZIONE E SCOPI

ARTICOLO 1

Nel Comune di Roma è costituita un’associazione culturale senza scopo di lucro che assume il nome di "Amici del Vecchio Quadraro". Caratteristica fondamentale della associazione è la sua apoliticità, essendo le sue funzioni di carattere strettamente culturale.

ARTICOLO 2

Gli scopi principali che l’associazione culturale si propone sono:
A- Promuovere tutte le iniziative culturali atte a recuperare e migliorare le caratteristiche sociali, residenziali, urbanistiche del quartiere nonché tutelarne il patrimonio storico rappresentato dalla sua medesima struttura.
B- Tutelare e diffondere l’immagine del quartiere.
C- Promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli, escursioni, e tutte quelle iniziative suscettibili di contribuire, direttamente o indirettamente, ai fini esposti al punto"A".
D- Istituire una sede sociale nonchè una biblioteca a livello di quartiere.

CAPO II - SOCI

ARTICOLO 3

Sono Soci della associazione culturale tutti coloro che ne facciano richiesta scritta al Consiglio, che decide a maggioranza. La decisione del Consiglio è irrevocabile.

ARTICOLO 4

I soci si dividono in: Benemeriti; Sostenitori e Ordinari. La differenziazione è determinata dalla quota annuale scelta. Le quote annuali verranno decise e rinnovate di anno in anno in sede di assemblea ordinaria. Le quote debbono essere versate entro la fine di ciascun anno ed i Soci che non mandino le dimissioni entro il 15 Dicembre sono obbligati al pagamento dei contributi fissati per l’anno seguente. Le quote sono personali ed intrasmissibili. Dell’associazione possono far parte soci minorenni con voto limitato.

ARTICOLO 5

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per morosità, per indegnità. In quest’ultimo caso decide il Consiglio a maggioranza.

CAPO III - ORGANI

ARTICOLO 6

Gli organi della associazione culturale sono:
A- Assemblea generale dei Soci
B- Il Consiglio
C- Il Presidente
D- Il Collegio dei revisori dei Conti

ARTICOLO 7

L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

ARTICOLO 8

L’Assemblea si riunisce ordinariamente due volte l’anno: entro il 30 Ottobre per l’esame del preventivo ed entro il 30 Giugno per l’esame del consuntivo.
Straordinariamente quando lo delibera a maggioranza assoluta il Consiglio o lo richieda almeno un terzo dei Soci.

ARTICOLO 9

Le convocazioni dell’Assemblea avvengono almeno otto giorni prima mediante affissione di manifesti pubblici all’esterno ed all’interno della Sede sociale. Nell’avviso di convocazione deve essere indicato:
1) Il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione che dovrà tenersi almeno il giorno successivo.
2) L’Ordine del Giorno

ARTICOLO 10

Le adunanze dell’Assemblea sono valide con l’intervento in proprio o per delega di almeno due terzi dei soci in prima convocazione e in seconda con la partecipazione minima di qualsiasi numero dei soci. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto e non può ricevere più di due deleghe.
La delega dovrà essere fatta per iscritto, firmata dal delegante ed essere accompagnata dalla tessera del delegante stesso.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei partecipanti. Le modifiche allo Statuto devono essere votate da almeno la maggioranza dei Soci maggiorenni.

ARTICOLO 11

Spetta all’Assemblea:
A- Eleggere ogni tre anni i membri del Consiglio ed i revisori dei Conti, con piena autonomia democratica e completa libertà di scelta.
B- Discutere ed approvare i programmi di azione elaborati dal Consiglio.
C- Discutere ed approvare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi.
D- Deliberare le modifiche allo Statuto.

ARTICOLO 12

Il Consiglio composto da cinque membri, è eletto, con votazione a scrutino segreto, dall’Assemblea. Del Consiglio fa parte, senza diritto di voto, un rappresentante dei soci minorenni, scelto tra questi ed eletto con votazione a scrutinio segreto dai soci minorenni stessi.
Tutti i soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote ed iscritti da trenta giorni, sono elettori e possono essere eletti. Risultano eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i membri scaduti sono rieleggibili.
In caso di vacanza di uno o più membri, entrano a far parte del Consiglio coloro che seguono, come numero di voti, gli eletti nella ultima votazione.

ARTICOLO 13

Spetta al Consiglio:
A- Eleggere a scrutino segreto ed a maggioranza dei componenti, fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Non può assumere le suddette cariche il rappresentante dei soci minorenni.
B- Nominare il Segretario dell’Associazione, da scegliere fra i Soci che non ricoprano cariche nel Consiglio e nel Collegio dei Revisori.
C- Promuovere tutte le attività previste dallo statuto.
D- Predisporre i programmi di attività da sottoporre all’Assemblea.
E- Predisporre i Bilanci preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre all’Assemblea.
F- Predisporre l’ordine del giorno per le Assemblee e le relative convocazioni.
G- Nominare i rappresentanti dell’Associazione in seno agli organismi ove tale rappresentanza sia richiesta.
H- Redigere e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i regolamenti di particolari eventuali attività della Associazione Culturale.

ARTICOLO 14

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando venga richiesto da almeno un terzo dei membri.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri.

ARTICOLO 15

Il Presidente rappresenta l’Associazione, convoca e presiede il Consiglio, firma gli atti della Associazione ed adempie alle funzioni a lui delegate dal Consiglio.

ARTICOLO 16

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 17

Il Presidente può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.

ARTICOLO 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
I membri, da scegliersi tra i soci, sono eletti dall’Assemblea con votazione a scrutino segreto e separata da quella per le elezioni del Consiglio.
Risulteranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre saranno membri effettivi, gli altri due supplenti.
I tre membri effettivi sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle ultime elezioni.
Nel caso non sia possibile provvedere a sostituzione si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell’intero Collegio.

ARTICOLO 19

I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati a presenziare le riunioni del Consiglio.

ARTICOLO 20

Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti seguire l’andamento amministrativo e contabile della Associazione, esaminare gli schemi di bilancio preventivo e di conto consuntivo, riferendone all’Assemblea.

ARTICOLO 21

Le cariche sociali sono gratuite.

CAPO IV - ENTRATE ED AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 22

Le entrate della Associazione Culturale sono costituite:
A- Dalle quote sociali.
B- Dai contributi di Enti pubblici e privati.
C- Da eventuali obbligazioni.
D- Dai proventi di gestione permanenti o occasionali.

ARTICOLO 23

L’elenco dei beni mobili di proprietà della associazione deve essere trascritto in apposito registro inventari.

ARTICOLO 24

Apposito regolamento amministrativo dovrà essere redatto dal Consiglio ed approvato dall’Assemblea. In nessun caso è ammessa distribuzione di utili o di avanzi di gestione.

CAPO V - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 25

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci.

ARTICOLO 26

In caso di scioglimento tutti i beni della Associazione, dopo che siano state ripianate le eventuali passività, sono devolute ad associazioni aventi scopo analogo ed è esclusa in ogni caso l’assegnazione ai soci.

 

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