29.GIF (688 byte)

Estensione dell'ambito di applicazione della Dichiarazione Inizio Attività (D.I.A.)


L'Associazione, al fine di semplificare ed accelerare il recupero e la rivalutazione dello storico quartiere del Quadraro, pubblica in questa sezione del sito quelle normative che permettono ai proprietari, al Quadraro come in tutto il territorio nazionale, di eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili.

Tenendo conto del linguaggio tecnico dei testi delle leggi, per maggiore chiarezza riportiamo qui di seguito le definizioni dei termini che vengono utilizzati nel testo delle leggi stesse. Queste definizioni sono tratte dal decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n.380 cioè il -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia-

Si intendono quindi:

"interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; (possibili con la D.I.A. - N.d.A.)

"interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; (possibili con la D.I.A. - N.d.A.)

"interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; (possibili con la D.I.A. - N.d.A.)

"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; (possibili con la D.I.A. - N.d.A.)

"interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. (non possibili con la sola D.I.A. - N.d.A.)

"interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. (cogliamo l'occasione per ricordare che è questo tipo di ristrutturazione che intende il Piano Particolareggiato in via di approvazione. N.d.A.)

Precisato cosa si intende con le definizioni descritte, entriamo nel dettaglio delle possibilità di intervento di recupero e valorizzazione del nostro quartiere. Il testo che segue cerca di chiarire quali sono le norme ed i termini per richiedere permessi per il restauro e/o la ristrutturazione delle nostre case.

Nel testo troverete anche i link agli stralci delle leggi citate.


ESTENSIONE AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA D.I.A.

La legge del 21 Dicembre 2001, n.443 (la cui parte relativa all'estensione dell'ambito di applicazione della D.I.A. entrerà in vigore dall'11 Aprile 2002) stabilisce che possono essere realizzati con la sola presentazione della Denuncia di Inizio Attività, oltre agli interventi edilizi minori elencati all'art. 4, comma 7, del1a L. 493/1993, come sostituito dall'art. 2, comma 60, della L. 662/1996, e cioè:

- opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

- opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

- recinzioni, muri di cinta e cancellate;

- aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

- opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

- impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

- varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

- parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

Si aggiungono, dal 10 Aprile 2002, anche i seguenti interventi:

- interventi di ristrutturazione edilizia, comprensivi della demolizione e ricostruzione, senza modifiche alla sagoma ed alla volumetria de11'immobile;

- interventi fino ad ora sottoposti a concessione, se specificamente disciplinati da piani attuativi contenenti precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui .sussistenza deve inoltre essere esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale, in sede di approvazione di tali piani o di ricognizione di quelli già vigenti. L'atto di ricognizione relativo ai piani attuativi approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge in commento deve intervenire entro trenta giorni dalla richiesta dell'interessato. In mancanza di tale atto e comunque possibile procedere se il progetto di costruzione e accompagnato da una relazione tecnica che asseveri 1'esistenza dei piani attuativi con le caratteristiche sopra descritte;

- i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici, diversi da quelli indicati al punto precedente ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.

Qualora i menzionati interventi debbano essere eseguiti su immobili sottoposti a vincolo artistico o ambientale si applicano comunque le disposizioni di cui a1 D. Leg.vo 490/1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352).

E' abrogato il comma 8 dell'art. 4 della L. 493/1993, come sostituito dall'art. 2, comma 60, del1a L. 662/1996, il quale dettava le condizioni per l'applicazione del regime della D.I.A., ora sostituite da que1le indicate nel provvedimento in esame.

Nessuna innovazione e invece apportata per quanto attiene al versamento del contributo commisurato ag1i oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.



Cosa significa in pratica tutto questo per gli abitanti ed i proprietari del Quadraro? Significa che chiunque può intervenire sul proprio immobile con opere di restauro e/o ristrutturazione, anche significative, già da ora, senza dover attendere l'approvazione del Piano Particolareggiato. E' sufficiente far redigere un progetto e relativa relazione tecnica da un professionista abilitato (Geometra, Architetto, Ingegnere, iscritti ad un Albo professionale) e presentare il tutto presso il Municipio d'appartenenza. Dopo venti giorni dalla presentazione si possono iniziare i lavori.

Se tutti i presupposti necessari per l'applicazione di queste normative sono presenti, non c'è nessun altro vincolo che può essere imposto ai proprietari come ad esempio la sottoscrizione di una dichiarazione dove il proprietario rinuncia all'eventuale maggior valore acquisito dall'immobile dopo i lavori di manutenzione, in caso di eventuale esproprio da parte della Amministrazione.

L'eventuale approvazione del Piano Particolareggiato non cambierà le possibilità di intervento sopra descritte se non aggiungendo la possibilità, da parte dei proprietari, di riunirsi in consorzi per la costruzione di palazzi a fronte della demolizione delle case esistenti, modalità d'intervento che implica notevolissimi investimenti, fuori della portata dei piccoli proprietari e lontana dalle modalità di intervento sostenibile per il quartiere (immaginate ad esempio cosa accadrebbe aumentando esponenzialmente il numero degli abitanti e delle auto circolanti lasciando invariato il sistema viario!!!).


Per eventuali chiarificazioni o approfondimenti potete scrivere alla nostra casella di posta elettronica

dove potrete avere risposte dettagliate sulle singole problematiche da parte di esperti nostri collaboratori. In alternativa potete esprimere pareri, punti di vista o comunicare approfondimenti presso il

29.gif (688 byte)

| Lo Statuto | Il Curriculum | Notizie | Archivio | Il Quartiere | Iniziative | Home page | Posta |

Webmaster