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Capitolo 22

Risoluzione del Consiglio del 6 maggio 2003 relativa all'accessibilità alle infrastrutture e attività culturali per le persone con disabilità.

(2003/C 134/05)

Gazzetta Ufficiale n. C134del 07/06/2003 pag. 0007 - 0008

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. Prendendo atto che ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea quest'ultima può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali;

2. Ricordando la decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa all'anno europeo delle persone con disabilità 2003 [nota 1];

3. Ricordando inoltre:

  • la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 1996, sulla parità di opportunità per le persone disabili [nota 2],
  • la comunicazione "Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili" [nota 3] presentata dalla Commissione nel 2000,
  • la risoluzione del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sull'"e-Accessibility" - migliorare l'accesso dei disabili alla società dei saperi [nota 4];

4. Sottolineando che nell'Unione europea esiste un considerevole numero di persone con disabilità che devono affrontare ostacoli fisici, sociali e in tema di informazione per esprimere il loro potenziale culturale e artistico e di conseguenza risulta limitato il loro accesso al patrimonio culturale e alla creazione artistica;

5. Rilevando che le regole standard delle Nazioni Unite per le pari opportunità delle persone disabili, adottate dall'assemblea generale dell'ONU il 20 dicembre 1993, fanno specifico riferimento alla regola n. 10, alle responsabilità degli Stati nel garantire che le persone con disabilità siano integrate nelle attività culturali e possano parteciparvi su base di parità e in particolare nel promuovere l'accesso alle manifestazioni culturali e rendere disponibili i relativi servizi, quali teatri, musei, cinema e biblioteche, nonché nell'avviare la messa a punto e l'uso di dispositivi tecnici per consentire alle persone con disabilità di partecipare ad attività di natura letteraria, cinematografica e teatrale;

6. Osservando le iniziative a livello comunitario e degli Stati membri affinché sia garantito alle persone con disabilità un miglior accesso alla cultura;

7. Prendendo inoltre atto della necessità di ulteriori adeguate misure concrete per migliorare l'accesso delle persone con disabilità alle infrastrutture e alle attività culturali e ai mezzi di comunicazione,

invita gli stati membri e la commissione, nell'ambito delle rispettive competenze,

i) ad esaminare i metodi atti ad integrare le persone con disabilità nei settori artistico e culturale e a sostenere la parità di opportunità nella produzione e promozione del loro lavoro;

ii) a incoraggiare il settore culturale a contribuire alla promozione di un'immagine positiva delle persone con disabilità;

iii) a continuare gli sforzi per eliminare gli ostacoli esistenti e studiare ulteriori modi e mezzi appropriati atti a facilitare e migliorare l'accesso delle persone con disabilità alla cultura, tra l'altro:

  • valutando e migliorando l'accesso fisico, fatti salvi i regolamenti degli Stati membri riguardanti la tutela dei monumenti, a siti quali i siti archeologici, i musei, i monumenti e le sedi di attività culturali nonché assicurando l'accesso fisico agli edifici che saranno costruiti in futuro,
  • fornendo informazioni mediante l'uso delle moderne tecnologie dell'informazione,
  • promuovendo l'accesso alle attività di carattere culturale, ad esempio attraverso la sottotitolazione, l'impiego di linguaggi per la lettura facile e del linguaggio dei segni, di guide e cataloghi in versione braille, l'uso di contrasti luminosi nelle esposizioni;

iv) a incoraggiare una migliore accessibilità utilizzando un'adeguata segnaletica, ad esempio mediante diversi logo;

v) a migliorare lo scambio di informazioni e esperienze al riguardo a livello europeo, coinvolgendo se del caso le organizzazioni e le reti europee che abbiano esperienza in questo campo,

Conviene che il Consiglio dovrebbe, entro la fine del 2005, fare il punto sul seguito dato alle misure di attuazione della presente risoluzione.

 

Nota 1: Gazzetta Ufficiale L335 del 19.12.2001 [torna].

Nota 2: Gazzetta Ufficiale C12 del 13.01.1997 [torna].

Nota 3: Doc. 8557/00, COM(2000) 284 def. [torna].

Nota 4: Gazzetta Ufficiale C39 del 18.02.2003 [torna].



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