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Capitolo 21

Risoluzione del Consiglio del 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell'istruzione e della formazione.

(2003/C134/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Sottolineando che nell'Unione europea un considerevole numero di disabili deve affrontare difficoltà di vario tipo nella vita di tutti i giorni;

Prendendo atto che ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea quest'ultima può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento e l'organizzazione dei sistemi scolastici e la loro diversità culturale e linguistica;

Ricordando la decisione del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa all'anno europeo dei disabili 2003 [nota 1];

Ricordando inoltre la risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 31 maggio 1990, sull'integrazione dei bambini e dei giovani minorati nel sistema scolastico normale [nota 2],

  • la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 20 dicembre 1996 sulla parità di opportunità per le persone disabili [nota 3],
  • la comunicazione "Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili" presentata dalla Commissione nel 2000 [nota 4],
  • la risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2001 sulla comunicazione della Commissione "Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili" [nota 5],
  • il programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa gli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa e in particolare l'obiettivo 2.3 relativo al sostegno alla cittadinanza attiva e alla coesione sociale [nota 6],
  • la risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 sull'"e-Accessibility" - migliorare l'accesso dei disabili alla società dei saperi [nota 7];

Rilevando che le regole standard delle Nazioni Unite per le pari opportunità delle persone disabili, adottate dall'assemblea generale dell'ONU il 20 dicembre 1993, fanno specifico riferimento nella norma 6 al fatto che "gli Stati dovrebbero riconoscere il principio che l'istruzione primaria, secondaria e terziaria per i bambini, i giovani e gli adulti con disabilità deve essere egualmente accessibile" e avvenire "in ambienti integrati", e che "bisognerebbe porre un'attenzione particolare nelle seguenti aree: bambini molto piccoli con disabilità; bambini in età prescolare con disabilità; adulti con disabilità, specialmente le donne";

Rilevando l'accresciuta partecipazione dei governi, dei gruppi di sostegno, dei gruppi di insegnanti e di genitori e segnatamente delle organizzazioni di disabili e loro familiari alle iniziative intese a migliorare l'accesso all'istruzione per le persone con particolari bisogni;

Tenendo conto delle iniziative a livello comunitario e degli Stati membri per assicurare ai disabili un migliore accesso all'istruzione e alla formazione in una prospettiva di apprendimento permanente;

Prendendo atto tuttavia della necessità di ulteriori adeguate misure concrete per conseguire il suddetto obiettivo,

invita gli stati membri e la commissione, nell'ambito delle rispettive competenze,

i) a favorire e a sostenere la piena integrazione dei bambini e dei giovani con esigenze specifiche nella società impartendo loro l'istruzione e la formazione adeguate e il loro inserimento in un sistema scolastico [...] adattato alle loro esigenze;

ii) a proseguire gli sforzi intesi a rendere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita più accessibile ai disabili e quindi a prestare particolare attenzione all'uso delle nuove tecnologie multimediali e di Internet per migliorare la qualità dell'apprendimento agevolando l'accesso a risorse e servizi nonché gli scambi e la collaborazione a distanza (e-learning);

iii) ad incoraggiare l'accessibilità di tutti i siti web pubblici riguardanti l'orientamento, l'istruzione e la formazione professionale [...] alle persone con disabilità rispettando le linee guida per l'accessibilità del web;

iv) ad aumentare se del caso il sostegno adeguato di servizi e dell'assistenza tecnica agli alunni e agli studenti con esigenze specifiche in materia di istruzione e di formazione;

v) a facilitare l'accesso a ulteriori informazioni e orientamenti adeguati per consentire agli stessi o, se necessario, ai loro genitori o agli altri responsabili interessati di scegliere il tipo di istruzione appropriato;

vi) a proseguire e, se del caso, ad aumentare gli sforzi concernenti la formazione iniziale e continua degli insegnanti nel settore delle esigenze specifiche segnatamente per la predisposizione di tecniche e materiale pedagogici appropriati;

vii) a sviluppare la cooperazione a livello europeo tra il personale preposto all'insegnamento e alla formazione dei bambini e dei giovani disabili per migliorare l'integrazione degli alunni e degli studenti con esigenze specifiche negli istituti normali o specializzati;

viii) a migliorare lo scambio di informazioni e esperienze al riguardo a livello europeo, coinvolgendo se del caso le organizzazioni e le reti europee che abbiano esperienza in questo campo come l'Agenzia europea di sviluppo dell'insegnamento per alunni aventi esigenze specifiche;

ix) a fornire, se del caso, le strutture, le possibilità di formazione e le risorse per quanto riguarda la transizione dalla scuola al lavoro.

 

Nota 1: Gazzetta Ufficiale L335 del 19.12.2001 [torna].

Nota 2: Gazzetta Ufficiale C162 del 3.07.1990 [torna].

Nota 3: Gazzetta Ufficiale C12 del 13.01.1997 [torna].

Nota 4: Doc. 8557/00, COM(2000) 284 definitivo [torna].

Nota 5: Doc. A-0084/2001 [torna].

Nota 6: Gazzetta Ufficiale C142 del 14.06.2002 [torna].

Nota 7: Gazzetta Ufficiale C39 del 18.02.2003 [torna].



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