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Direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica
(direttiva servizio universale)
Gazzetta Ufficiale n. L 108 del 24/04/2002 pag. 0051 - 0077
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione [nota 1],
visto il parere del Comitato economico e sociale [nota 2],
visto il parere del Comitato delle regioni [nota 3],
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [nota 4],
considerando quanto segue:
(1) La liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, l'intensificazione della concorrenza e la più ampia scelta di servizi di comunicazione implicano un'azione parallela volta a istituire un quadro normativo armonizzato che garantisca la prestazione di un servizio universale. Il concetto di servizio universale dovrebbe evolvere ai fini di rispecchiare il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti. Il quadro normativo stabilito nel 1998 per la completa liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni nella Comunità definiva la portata minima degli obblighi di servizio universale e stabiliva le norme per il calcolo del costo e del finanziamento del medesimo.
(2) Ai sensi dell'articolo 153 del trattato, la Commissione contribuisce alla protezione dei consumatori.
(3) La Comunità e i suoi Stati membri hanno assunto impegni in materia di regolamentazione delle reti e dei servizi di telecomunicazione nell'ambito dell'accordo sulle telecomunicazioni di base dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Ogni Stato membro dell'OMC ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che desidera mantenere. Tali obblighi non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano più gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dallo Stato membro in questione.
(...omissis...)
(7) Gli Stati membri dovrebbero continuare a provvedere affinché nel loro territorio i servizi elencati nel Capo II siano messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile. Gli Stati membri possono, nel quadro degli obblighi di servizio universale e tenuto conto delle circostanze nazionali, adottare misure specifiche a favore dei consumatori che vivono in zone rurali o geograficamente isolate per assicurare il loro accesso ai servizi previsti nel Capo II nonché l'accessibilità economica di tali servizi e garantire le stesse condizioni di accesso, in particolare alle persone anziane, ai disabili e alle persone che hanno esigenze sociali particolari. Tali misure possono altresì includere quelle che sono direttamente mirate verso i consumatori che hanno esigenze sociali particolari, apportando un aiuto ai consumatori identificati, ad esempio tramite misure specifiche prese previo esame delle domande individuali, quali l'estinzione dei debiti.
(8) Una delle esigenze fondamentali del servizio universale consiste nel garantire agli utenti che ne fanno richiesta un allacciamento alla rete telefonica pubblica in postazione fissa ad un prezzo abbordabile. L'obbligo concerne un'unica connessione in banda stretta alla rete la cui fornitura può essere limitata dagli Stati membri alla prima postazione/residenza dell'utente finale e non riguarda la rete digitale dei servizi integrati (ISDN) che fornisce due o più connessioni in grado di funzionare simultaneamente. Non dovrebbero esistere limitazioni per quanto riguarda i mezzi tecnici utilizzati ai fini di tale allacciamento, affinché possano essere utilizzate tecnologie con filo o senza filo, né per quanto riguarda gli operatori designati ad assumersi la totalità o parte degli obblighi di servizio universale. Il collegamento alla rete telefonica pubblica in posizione fissa dovrebbe essere in grado di garantire la trasmissione voce e dati ad una velocità tale da permettere l'accesso a servizi elettronici on line quali quelli forniti sulla rete Internet pubblica. La rapidità con la quale un determinato utente accede a Internet può dipendere da un certo numero di fattori, ad esempio dal o dai fornitori dell'allacciamento ad Internet o dall'applicazione per la quale è stabilita una connessione. La velocità di trasmissione dati di una singola connessione in banda stretta alla rete telefonica pubblica dipende dalla capacità del terminale dell'abbonato e dal tipo di connessione. Per tali motivi non è opportuno rendere obbligatoria su scala comunitaria una determinata velocità di trasmissione dati o di flusso di bit. Gli attuali modem in banda vocale presentano di norma una velocità di trasmissione dati di 56 kbit/s ma, essendo dotati di dispositivi di adattamento automatico del flusso in funzione delle variazioni di qualità della linea, possono in effetti presentare velocità di trasmissione inferiori ai 56 kbit/s. Una certa flessibilità è necessaria, da un lato, per permettere agli Stati membri di prendere, se del caso, le misure necessarie affinché le connessioni possano sopportare una siffatta velocità di trasmissione e, dall'altro, per permettere agli Stati membri, se del caso, di autorizzare velocità di trasmissione inferiori al suddetto limite di 56 kbit/s al fine, ad esempio, di sfruttare le capacità delle tecnologie senza fili (comprese le reti senza fili cellulari) per fornire un servizio universale ad una parte più ampia di popolazione. Questo può essere particolarmente rilevante in taluni paesi in via di adesione in cui il numero di nuclei familiari collegato alla rete telefonica tradizionale è relativamente basso. In casi specifici in cui la connessione alla rete telefonica pubblica in postazione fissa è manifestamente insufficiente a consentire un accesso ad Internet di qualità soddisfacente, gli Stati membri dovrebbero poter esigere che la connessione sia portata al livello di cui fruisce la maggior parte degli abbonati, affinché la velocità di trasmissione sia sufficiente per l'accesso ad Internet. Se tali misure specifiche comportano un costo netto per i consumatori interessati, l'incidenza netta può rientrare nel calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale.
(...omissis...)
(13) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure atte a garantire che gli utenti disabili e gli utenti con esigenze sociali particolari possano accedere a tutti i servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa e fruire dei medesimi ad un prezzo abbordabile. Le misure specifiche destinate agli utenti disabili possono consistere, a seconda dei casi, nella messa a disposizione di telefoni pubblici accessibili, di telefoni pubblici con tecnologia testuale o in misure equivalenti per non udenti e portatori di disabilità della dizione; nella fornitura di servizi di informazione telefonica o di servizi equivalenti gratuiti per non vedenti o ipovedenti o nella presentazione di fatture dettagliate in formato diverso destinate a non vedenti o ipovedenti. Devono inoltre essere adottate misure specifiche atte a consentire agli utenti disabili e agli utenti con esigenze sociali particolari di accedere ai servizi di emergenza ("112") e di avere le medesime opportunità degli altri consumatori per quanto riguarda la scelta tra diversi operatori o fornitori di servizi. Sono state messe a punto norme di qualità del servizio in relazione ad una serie di parametri al fine di valutare la qualità dei servizi ricevuti dagli abbonati e l'efficienza con cui le imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale si conformano a tali norme. Non esistono ancora norme di qualità del servizio relative agli utenti disabili. Norme di efficienza e relativi parametri per gli utenti disabili dovrebbero essere messi a punto e sono previsti all'articolo 11 della presente direttiva; inoltre, se e quando tali norme e parametri saranno stati messi a punto, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere la possibilità di esigere la pubblicazione dei dati relativi all'efficienza con cui viene assicurata la qualità del servizio. Il fornitore del servizio universale non dovrebbe adottare misure che impediscano agli utenti di trarre il massimo profitto dai servizi che altri operatori o fornitori del servizio offrono in combinazione con i servizi che egli fornisce quale parte del servizio universale.
(...omissis...)
(25) I mercati delle comunicazioni sono in costante evoluzione in termini di servizi utilizzati e di mezzi tecnici impiegati per erogare tali servizi agli utenti. Gli obblighi di servizio universale che sono definiti a livello comunitario dovrebbero essere periodicamente riesaminati al fine di modificarne o ridefinirne la portata. Tale riesame dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle condizioni sociali, commerciali e tecnologiche e del fatto che ogni modifica della portata degli obblighi deve essere sottoposta ad un test parallelo, per verificare se i servizi che diventano accessibili alla grande maggioranza della popolazione non comportino il rischio dell'esclusione sociale di coloro che non possono permettersi di fruire di tali servizi. Occorre garantire che l'eventuale modifica della portata degli obblighi di servizio universale non favorisca artificialmente talune scelte tecnologiche a scapito di altre, non comporti un onere finanziario sproporzionato per le imprese del settore (mettendo in tal modo a repentaglio l'evoluzione del mercato e l'innovazione) e non trasferisca ingiustamente l'onere del finanziamento sui consumatori a più basso reddito. Ogni eventuale modifica della portata degli obblighi di servizio universale implica necessariamente che i corrispondenti costi netti possano essere finanziati grazie ai dispositivi autorizzati a norma della presente direttiva. Gli Stati membri non sono autorizzati ad imporre agli attori presenti sul mercato contributi finanziari derivanti da misure che non rientrano negli obblighi di servizio universale. Ogni Stato membro è libero di imporre misure speciali non riconducibili ad obblighi di servizio universale e di finanziarle conformemente al diritto comunitario, ma non tramite contributi prelevati dagli attori presenti sul mercato.
(...omissis...)
(31) Gli utenti finali dovrebbero avere accesso alle informazioni disponibili al pubblico relative ai servizi di comunicazione. Gli Stati membri dovrebbero poter effettuare un monitoraggio della qualità dei servizi di comunicazione prestati sul rispettivo territorio. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere sistematicamente in grado di raccogliere informazioni sulla qualità dei servizi prestati sui rispettivi territori nazionali, in base a criteri che consentano il raffronto tra i vari fornitori di servizi e tra i vari Stati membri. Gli organismi che forniscono servizi di comunicazione in un ambiente concorrenziale dovrebbero mettere a disposizione del pubblico informazioni adeguate e aggiornate sui propri servizi per ragioni di opportunità commerciale. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter comunque esigere la pubblicazione di tali informazioni qualora si dimostri che esse non sono effettivamente accessibili al pubblico.
(...omissis...)
(50) Le disposizioni della presente direttiva non impediscono ad uno Stato membro di adottare misure giustificate dai motivi di cui agli articoli 30 e 46 del trattato e in particolare da ragioni di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e di moralità pubblica.
(51) Poiché gli scopi dell'azione proposta, cioè fissare un livello comune di servizio universale di telecomunicazioni per tutti gli utenti europei, armonizzare le condizioni di accesso e di uso delle reti telefoniche pubbliche in postazione fissa e dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico ed elaborare un quadro armonizzato per la regolamentazione dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, non possono essere sufficientemente realizzati dai singoli Stati membri e possono pertanto essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(52) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione [nota 5],
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
Campo di applicazione, scopo e definizioni.
Articolo 1 - Campo di applicazione e scopo.
1. La presente direttiva disciplina la fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali nell'ambito della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza e un'opportunità di scelta effettive, nonché disciplinare le circostanze in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato.
2. La presente direttiva stabilisce i diritti degli utenti finali e i corrispondenti obblighi delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Quanto a garantire la fornitura del servizio universale in un contesto di mercati aperti e concorrenziali, la presente direttiva definisce l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza. La presente direttiva stabilisce inoltre obblighi in relazione alla fornitura di alcuni servizi obbligatori, quali la fornitura al dettaglio di linee affittate.
Articolo 2 - Definizioni.
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) "telefono pubblico a pagamento": qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete e/o carte di credito/addebito e/o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;
b) "rete telefonica pubblica": una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali i facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete;
c) "servizio telefonico accessibile al pubblico": un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale e che inoltre, può, se necessario includere uno o più dei seguenti servizi: l'assistenza di un operatore, servizi di elenco abbonati e consultazione, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura del servizio a termini specifici, la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e/o la fornitura di servizi non geografici;
(...omissis...)
CAPO II
Obblighi di servizio universale, compresi gli obblighi di natura sociale.
(...omissis...)
Articolo 6 - Telefoni pubblici a pagamento.
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano prescrivere alle imprese l'obbligo di mettere a disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi e loro accessibilità per gli utenti disabili nonché la qualità del servizio.
(...omissis...)
Articolo 7 - Misure speciali destinate agli utenti disabili.
1. Gli Stati membri adottano, ove opportuno, misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo abbordabile, ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di emergenza e servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello degli altri utenti finali.
2. Gli Stati membri possono adottare misure specifiche, tenendo conto delle circostanze nazionali, per far sì che gli utenti finali disabili possano scegliere tra la gamma di imprese e fornitori di servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.
(...omissis...)
CAPO IV
Interessi e diritti degli utenti finali.
(...omissis...)
Articolo 23 - Integrità della rete.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'integrità della rete telefonica pubblica in postazioni fisse e, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore, la disponibilità della rete telefonica pubblica e dei servizi telefonici pubblici in postazione fissa. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa adottino tutte le misure necessarie per garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.
Articolo 24 - Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo.
Conformemente alle disposizioni dell'allegato VI, gli Stati membri garantiscono l'interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo di cui a tale allegato.
Articolo 25 - Servizi di assistenza mediante operatore e di consultazione elenchi.
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico abbiano diritto ad essere repertoriati negli elenchi accessibili al pubblico di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a.
2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le imprese che assegnano numeri agli abbonati soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie.
3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali collegati alla rete telefonica pubblica abbiano accesso ai servizi di assistenza mediante operatore e ai servizi di consultazione elenchi, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b.
4. Gli Stati membri non mantengono in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro.
5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 lasciano impregiudicata l'applicazione delle norme dettate dalla legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, quelle dell'articolo 11 della direttiva 97/66/CE.
(...omissis...)
Articolo 39 - Entrata in vigore.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 40 – Destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2002.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il Presidente
J. C. Aparicio
(...omissis...)
ALLEGATO V
Procedura di riesame della portata del servizio universale conformemente all'articolo 15.
Nel valutare l'opportunità di procedere ad un riesame della portata degli obblighi di servizio universale, la Commissione tiene conto dei seguenti fattori:
Nel valutare l'opportunità di modificare o ridefinire la portata degli obblighi di servizio universale, la Commissione si basa sulle seguenti considerazioni:
(...omissis...)
ALLEGATO VII
Requisiti per l'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 18.
Nota: Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, la fornitura di un insieme minimo di linee affittate secondo i requisiti fissati dalla direttiva 92/44/CEE dovrebbe proseguire fintantoché l'autorità nazionale di regolamentazione non stabilisca che esiste un'effettiva concorrenza nel pertinente mercato delle linee affittate.
Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la fornitura dell'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 18 segua i principi fondamentali della non discriminazione, dell'orientamento ai costi e della trasparenza.
1. Non discriminazione.
Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le organizzazioni identificate come aventi un notevole potere di mercato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, aderiscano al principio di non discriminazione nel fornire le linee affittate di cui all'articolo 18. Tali organizzazioni applicano requisiti simili in circostanze simili a organizzazioni che forniscono servizi simili; esse forniscono ad altri linee affittate alle stesse condizioni e con gli stessi criteri qualitativi che applicano ai propri servizi o, se del caso, a quelli delle loro filiali o società partner.
2. Orientamento ai costi.
Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono, se necessario, affinché le tariffe delle linee affittate di cui all'articolo 18 seguano i principi fondamentali dell'orientamento ai costi.
A tal fine, esse garantiscono che le imprese identificate come aventi un notevole potere di mercato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, elaborino e mettano in pratica un adeguato sistema di contabilità dei costi. Le autorità nazionali di regolamentazione rendono disponibili, in modo adeguatamente dettagliato, le informazioni sui sistemi di contabilità dei costi delle suddette imprese. A richiesta, esse trasmettono tali informazioni alla Commissione.
3. Trasparenza.
Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le informazioni in appresso, relative all'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 18, siano pubblicate in forma facilmente accessibile.
3.1. Specificazioni tecniche, compresi le caratteristiche fisiche ed elettriche e i dettagli delle specifiche tecniche e di prestazione che si applicano al punto terminale di rete.
3.2. Tariffe, compresi i costi di connessione iniziale, i canoni periodici e gli altri oneri. In caso di tariffe differenziate, queste devono essere indicate.
Qualora, in risposta a una particolare richiesta, un'organizzazione identificata come avente un notevole potere di mercato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, non ritenga ragionevole fornire nell'insieme minimo una linea affittata in base alle condizioni di fornitura e alle tariffe da essa pubblicate, tale organizzazione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità nazionale di regolamentazione a modificare dette condizioni nel caso specifico.
(...omissis...)
Nota 1: Gazzetta Ufficiale C365 E del 19.12.2000, pag. 238 e Gazzetta Ufficiale C332 E del 27.11.2001, pag. 292 [torna].
Nota 2: Gazzetta Ufficiale C139 dell'11.05.2001, pag. 15 [torna].
Nota 3: Gazzetta Ufficiale C144 del 16.05.2001, pag. 60 [torna].
Nota 4: Parere del Parlamento europeo del 13 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale), posizione comune del Consiglio del 17 settembre 2001 (Gazzetta Ufficiale C337 del 30.11.2001, pag. 55) e decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 febbraio 2002 [torna].
Nota 5: Gazzetta Ufficiale L184 del 17.07.1999, pag. 23 [torna].