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Risoluzione del Parlamento Europeo del 4 aprile 2001: verso una Europa senza ostacoli per i disabili.
(GUCE del 24 gennaio 2002 n. CE 21)
IL PARLAMENTO EUROPEO,
A. considerando la realtà europea con i suoi 37 milioni di disabili di tutte le età e considerando il carattere eterogeneo delle loro disabilità, essendo inteso che la nozione di handicap si estende ai disturbi motori, visivi, auditivi, psico/cognitivi nonché psichici e che pertanto gli ostacoli sono diversi a seconda dell'handicap, del sesso e dell'età del soggetto,
B. considerando che il diritto di accesso pieno ed equo a tutti gli ambiti dell'esistenza costituisce un diritto umano fondamentale per il disabile come per ogni individuo,
C. considerando che potremo creare un'Europa senza ostacoli per i disabili solo allorquando vi sarà una vera e propria libertà di circolazione che consentirà a un disabile non solo di viaggiare dappertutto nell'Unione ma anche di partecipare, integrarsi, studiare, lavorare e vivere liberamente in qualsiasi Stato membro,
D. considerando che la migliore strategia per dar vita ad un'Europa senza ostacoli consiste in un duplice approccio finalizzato al varo sia di misure specifiche a favore dei disabili sia, a latere, di misure d'integrazione delle esigenze dei disabili in altri settori dell'attività comunitaria prevedendo disposizioni concrete in materia di verifica e di valutazione,
E. considerando che gli atteggiamenti e i pregiudizi di non pochi cittadini nei confronti della disabilità costituiscono uno dei maggiori ostacoli alla piena integrazione dei portatori di handicap nelle nostre società, con specifico riferimento al fatto che il valore del disabile non si misura in termini di efficacia o di competitività, ma si basa sul suo essere un cittadino cui spetta il godimento dei diritti umani nella loro totalità, e che occorre superare e cancellare tali barriere e ostacoli concettuali e culturali,
F. considerando che la collaborazione, il dialogo e la concertazione preliminare con i portatori di handicap tramite le loro ONG devono essere al centro di qualsiasi strategia o politica relativa alla disabilità soprattutto in sede di definizione, attuazione e valutazione della sua incidenza,
G. considerando che l'obiettivo dev'essere quello di far posto ai bambini disabili nei sistemi scolastici generali, i quali devono essere accessibili a tutti; che l'inserimento dei bambini e adulti disabili e/o aventi esigenze didattiche speciali nei sistemi scolastici non sempre è adeguato; che spesso non si tiene conto delle loro difficoltà di apprendimento e che ciò rappresenta un ostacolo alla realizzazione delle aspirazioni individuali, all'integrazione sociale e occupazionale del disabile adulto e che in questi casi è opportuno ricorrere a scuole speciali di vario tipo,
H. considerando che il Consiglio ha adottato il 27 novembre 2000 la direttiva 78/CE [nota 7] che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento, il quale impone opportuni accorgimenti per consentire a un disabile di essere ammesso a un impiego, di esercitarlo o di avanzare nella carriera, salvo che ciò non imponga ai datori di lavoro un onere sproporzionato,
I. considerando che, in base ad una ricerca americana, il costo medio degli adattamenti necessari per consentire a un disabile di lavorare è inferiore a 400 dollari, e nettamente più basso in base ad una recente ricerca britannica e che, in linea generale, il sovraccosto risultante dal farsi carico dei disabili rientra pienamente nell'elementare solidarietà della società nei loro confronti, e riconoscendo i vantaggi economici derivanti dall'inclusione dei disabili nelle categorie dei lavoratori e dei consumatori,
J. considerando che il numero dei disabili disoccupati è quasi tre volte superiore alla media e che la disoccupazione dei disabili dura generalmente di più rispetto a quanto avviene per il resto della popolazione attiva; che le statistiche disponibili non sono adeguate; che vi è altresì la necessità e l'opportunità di disporre di statistiche attendibili; che la Commissione europea ammette, nella sua comunicazione, che nella pubblica amministrazione europea i disabili sono sottorappresentati,
K. considerando che la proposta di linee direttrici per l'occupazione nel 2001 prevede che ciascuno Stato membro porrà in atto misure adeguate per sopperire alle esigenze delle persone disabili e definirà obiettivi nazionali in materia d'integrazione nel mercato del lavoro, in funzione della situazione nazionale,
L. considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona rilevano la necessità di accordare una particolare attenzione ai disabili laddove si tratta di dotare i cittadini delle competenze necessarie per vivere e lavorare nella nuova società dell'informazione,
M. considerando sia il significativo apporto che l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'insegnamento per alunni aventi esigenze specifiche ("European Agency for Development in Special Needs Education") ha fornito quanto all'informazione in campo educativo delle persone disabili e/o aventi esigenze didattiche speciali sia la necessità di potenziare detta azione,
N. considerando che le misure varate per rendere più accessibili ai disabili i sistemi di trasporto non debbono limitarsi ai trasporti urbani e alle persone affette da disturbi motori ma devono prendere in considerazione anche tutti i mezzi di trasporto nonché le esigenze delle persone portatrici di altre disabilità, specie da handicap sensoriali,
O. considerando che nel lungo periodo le norme relative alla progettazione (per esempio degli ascensori o degli autobus) sfavoriranno l'Unione europea rispetto ai suoi concorrenti internazionali i cui prodotti, per motivi di esigenze legislative, obbediscono a norme più elevate di accesso,
P. considerando che l'invito a presentare proposte contestuali al programma Socrates, pubblicato il 27 settembre 2000 [nota 8], fa specifico riferimento al fatto che saranno previsti aiuti finanziari aggiuntivi nell'ambito di tutto il programma per rendere possibile la partecipazione dei disabili,
Q. considerando che la nuova legislazione approvata a norma dell'articolo 13 del trattato non è stata sinora inclusa nei negoziati in materia sociale con i paesi candidati all'adesione all'Unione, ma che la costruzione di un'Europa "sociale" ne presuppone la progressiva integrazione, R. considerando che l'articolo 13 del trattato sull'Unione europea si limita all'azione intergovernativa e tenendo conto dell'esigenza incalzante di stabilire impegni vincolanti per far sì che tutti i programmi e le politiche dell'UE vengano concepiti in modo che i disabili vi partecipino e ne beneficino equamente,
1. si compiace della comunicazione della Commissione che mira a tenere conto dei disabili nelle attività comunitarie riguardanti l'occupazione, l'istruzione e la formazione professionale, i trasporti, la società dell'informazione e la politica dei consumatori,
2. si compiace della proposta della Commissione, e dell'accoglimento di tale principio da parte del Consiglio europeo a Nizza, di dichiarare il 2003 Anno europeo dei cittadini disabili, onde sensibilizzare le opinioni pubbliche degli Stati membri rendendo maggiormente visibili le problematiche connesse con l'handicap, favorire la sinergia fra istituzioni e cittadini rispetto a questa problematica, rafforzare il concetto di cittadinanza europea per i disabili e avvicinare i paesi candidati alle politiche comunitarie a favore dei disabili;
3. insiste sul fatto che creare un'Europa senza ostacoli richiede sia misure specifiche a favore dei disabili sia misure integrative di "mainstreaming" essendo inteso che esse saranno corredate da disposizioni operative di attuazione, verifica e valutazione;
4. reputa necessario che il nuovo programma d'azione contro la discriminazione riconosca la realtà della disabilità e le sue diverse forme, garantisca finanziamenti alle ONG rappresentative di tutte le forme di handicap informandole sistematicamente dei meccanismi di aiuto esistenti e preveda al capitolo dedicato ai disabili il finanziamento di enti che promuovono direttamente l'azione sociale a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale ed europeo);
5. invita la Commissione a presentare una proposta di programma d'azione specifico in materia di handicap con decorrenza dal 2004, onde:
6. rileva l'importanza della diffusione e promozione della "cultura della non discriminazione" per ridurre al minimo o eliminare gli ostacoli, talora impercettibili, che si frappongono quotidianamente alla completa integrazione delle persone disabili;
7. raccomanda alla Commissione ed agli Stati membri di promuovere in via prioritaria azioni finalizzate ad una migliore integrazione sociale e lavorativa dei portatori di handicap onde contribuire ad un effettivo miglioramento della loro qualità di vita;
8. invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva basata sull'articolo 13 del trattato che si estenda a tutti i settori di competenza dell'UE onde promuovere la parità di trattamento per i disabili pur riconoscendo le loro specificità e il loro diritto alla differenza; chiede che tale proposta venga presentata, al più tardi, nel corso del 2003, Anno europeo dei cittadini disabili;
9. invita gli Stati membri ad adeguare la propria legislazione all'articolo 13 del trattato di Amsterdam, abrogando le norme discriminanti i cittadini disabili;
10. chiede la totale integrazione nel trattato CE della dichiarazione 22 sui portatori di handicap, allegata all'Atto finale di Amsterdam e collegata all'articolo 95 del trattato CE, secondo la quale le istituzioni sono tenute a prendere in considerazione le esigenze dei disabili per quanto riguarda le misure relative all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno;
11. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la disponibilità delle statistiche sui vari tipi di handicap specificando fra l'altro gli aiuti corrispondenti e il livello di attività sul mercato del lavoro e in tutti i programmi dell'UE; sollecita altresì l'allestimento delle basi di un raffronto statistico in termini di indicatori onde porre in atto una vera e propria cooperazione;
12. reputa che la Commissione possa garantire l'accesso dei disabili alle sue politiche e ai suoi programmi soltanto qualora tutte le proposte legislative vengano previamente e sistematicamente vagliate alla luce della loro compatibilità con le esigenze dei disabili, di modo che, al momento della decisione, le proposte volte a facilitare l'accesso dei disabili vengano regolarmente incluse;
13. invita la Commissione a proporre agli Stati membri di incoraggiare le imprese ad assumere lavoratori disabili, in particolare tramite misure contributive e fiscali, sottolineando inoltre che i disabili rappresentano un potenziale sociale tuttora utilizzato solo parzialmente, e che una loro completa integrazione produrrebbe anche vantaggi all'economia;
14. invita la Commissione a seguire l'esempio dell'invito a presentare proposte del programma Socrates specificando che saranno previsti aiuti finanziari nell'ambito di tutti i programmi e inviti a presentare proposte adeguate così da consentire la partecipazione di disabili; invita altresì la Commissione ad adoperarsi affinché, nell'ambito del programma Socrates, ai lavori dell'Agenzia europea per lo sviluppo dell'insegnamento per alunni aventi esigenze specifiche ("European Agency for Development in Special Needs Education" ) sia garantito un sostegno finanziario specifico e continuo in materia di informazione sull'integrazione dei disabili nel sistema scolastico;
15. esorta la Commissione europea a intraprendere immediatamente uno studio esauriente sulla legislazione e sulle norme in materia di accesso delle persone disabili agli spazi edificati negli Stati membri, studio che avrebbe potuto rafforzare considerevolmente la comunicazione e avrebbe permesso di identificare proposte concrete d'azione a livello europeo;
16. invita la Commissione a far sì che le norme comunitarie vincolanti da essa definite in materia d'accessibilità si applichino non soltanto agli edifici ma anche a qualsiasi spazio pubblico e le chiede di stabilire uno scadenzario preciso per la definizione di tali norme;
17. esorta la Commissione, in vista dei progetti di revisione della direttiva UE relativa agli ascensori (95/16/CE) [nota 9] nel 2002, a sottoporre proposte volte ad esigere che tutti gli ascensori inaccessibili ai disabili vengano rimodernati ai fini dell'adeguamento alle norme di accessibilità;
18. reitera il suo invito alla Commissione a proporre un piano d'azione per la reale partecipazione dei disabili alla società dell'informazione e invita nuovamente la Commissione e gli Stati membri a varare misure d'armonizzazione della legislazione sulla fornitura di servizi "on line" ai disabili;
19. invita le istituzioni dell'UE ad assicurare che la legislazione dell'UE contenga un riconoscimento esplicito del diritto dei disabili di accedere ai servizi e alle attrezzature di comunicazione elettronica;
20. ribadisce che la documentazione scritta elaborata dalle istituzioni europee dovrebbe essere sempre resa disponibile su richiesta in formati adeguati, tra i quali stampa con caratteri grandi, scrittura Braille e audiocassette, in particolare per garantire un pieno accesso ai non vedenti, agli ipovedenti e alle persone con difficoltà di apprendimento;
21. sollecita maggiori informazioni sui progetti finanziati dal Quinto programma quadro RST attraverso l'azione-chiave "Invecchiamento della popolazione" e l'azione "Ricerca concernente i disabili" , realizzati con l'apporto di esperti indipendenti, onde valutarne gli effetti concreti;
22. reputa necessario dedicare un capitolo specifico alla ricerca sui disabili nell'ambito del Sesto programma quadro RST includendovi segnatamente la ricerca sulle tecnologie dell'informazione e le azioni volte a migliorare la qualità della vita; sottolinea che i criteri per l'accettabilità dei progetti a carattere scientifico lungi dall'includere quei progetti che hanno esclusivamente un impatto economico e commerciale debbono scrupolosamente uniformarsi alle norme etiche fondamentali;
23. invita la Commissione a promuovere maggiormente un ruolo attivo dei Centri di Ricerca europei per ciò che concerne la ricerca in materia di tecnologie volte a migliorare la qualità della vita delle persone disabili, accrescendo nel contempo la capacità competitiva dell'Unione nei settori ricerca e sviluppo tecnologico;
24. invita gli Stati membri a garantire il mutuo riconoscimento delle tessere nazionali dei disabili onde promuovere una effettiva libertà di circolazione in seno all'UE;
25. invita la Commissione europea a proporre nelle disposizioni legislative sui diritti di residenza e la libera circolazione dei lavoratori che saranno emendate entro il 2003 in base alle conclusioni del Vertice di Nizza, una disposizione che consenta di trasferire in seno all'UE gli assegni per disabili riconosciuti ai lavoratori e alle persone non autosufficienti e ciò ai fini di una libera circolazione dei disabili e delle loro famiglie; ritiene che nella proposta di coordinamento della legislazione dell'UE in materia di libera circolazione in corso di studio, dovrebbe essere incluso il concetto di trasferimento degli assegni di previdenza sociale onde consentire ai cittadini non attivi, quali i disabili che non lavorano, di cambiare di paese di residenza all'interno dell'UE senza perdere per questo solo motivo le indennità economiche per disabilità versate a chi resta nel proprio paese;
26. invita gli Stati membri a fornire, nel loro piano d'azione per l'occupazione 2001, dati sul livello occupazionale dei disabili, a favorire il loro accesso alla formazione, a non scoraggiare il loro accesso all'occupazione, assicurando in particolare a coloro che vogliono lavorare un reddito quanto meno pari al livello delle indennità pagate alle persone non occupate e garantendo l'assenza di discriminazioni nel livello del reddito rispetto a quanto guadagnato dalle altre persone attive; invita gli Stati membri ad appoggiare azioni positive tese a promuovere l'accesso dei disabili alla formazione professionale e all'occupazione;
27. invita tutti gli Stati membri a dichiarare ogni anno il numero dei disabili beneficiari dei fondi strutturali tra cui il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale, ivi compresa l'iniziativa comunitaria EQUAL con ripartizione per sesso e per tipo di handicap; si compiace per la decisione della Commissione di fare in modo che i progetti presi in considerazione ai fini di un finanziamento UE (anche dai Fondi strutturali) prevedano i requisiti di accessibilità conformemente a norme approvate o al riconoscimento delle migliori prassi nella progettazione e costruzione di edifici e arredamenti;
28. invita il Consiglio ad includere, nelle nuove direttive sul coordinamento della legislazione in materia di appalti pubblici, gli aspetti sociali quale parte dei criteri per l'aggiudicazione di contratti d'appalto pubblici, al fine di assicurare ai disabili parità di trattamento ed integrazione nel mercato del lavoro;
29. invita gli Stati membri a porre in atto la carta di Lussemburgo su una scuola per tutti che assicuri ai bambini disabili un intervento educativo precoce, pari opportunità, l'integrazione nelle classi normali, un sostegno agli alunni con ritardi di apprendimento, insegnanti specializzati in formazione permanente, metodi e materiali didattici adeguati, l'apprendimento delle nuove tecnologie per una migliore qualità della vita e la conquista dell'indipendenza e la partecipazione attiva dei genitori in tutte le fasi del processo educativo ed evolutivo;
30. invita gli Stati membri ad adottare misure concrete di sostegno alle famiglie che contano uno o più membri portatori di handicap; sottolinea la necessità di garantire, in sede di predisposizione e attuazione di dette misure, una adeguata formazione ai fanciulli e ai giovani disabili e la parità di trattamento nell'accesso al lavoro; sollecita che siano previste anche misure adeguate di sostegno sia ai nuclei familiari con anziani disabili a carico, sia a quelli i cui membri in età lavorativa siano stati prematuramente esclusi dal lavoro in seguito a un infortunio sul lavoro o a causa di altri fattori che comportano un'invalidità grave;
31. sottolinea l'importanza di sopperire alle esigenze dei genitori di bambini disabili e delle famiglie di disabili portatori di gravi e molteplici handicap che, non di rado, mancano dell'adeguato sostegno necessario a conciliare la vita familiare e quella professionale non appena scoperto l'handicap e in tutto l'arco della loro vita;
32. invita gli Stati membri a promuovere un'adeguata formazione professionale per coloro che assistono volontariamente le persone disabili al fine di fornire un'assistenza specifica, consona alle diverse forme di disabilità, permettendo così di offrire un servizio di qualità da parte delle associazioni di volontariato e cooperative sociali che operano sul territorio dell'Unione;
33. sottolinea altresì l'importanza del riconoscimento delle necessità di coloro che in famiglia si fanno maggiormente carico dell'assistenza a parenti o vicini anziani disabili; osserva che, data l'evoluzione demografica - numero crescente di disabili bisognosi di assistenza, meno figli in grado di provvedere a tale assistenza a causa del restringimento dei nuclei familiari e dell'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro - i familiari che assistono il disabile necessitano di sostegno se si vuole mantenere l'attuale livello di assistenza familiare;
34. si compiace della risoluzione del Consiglio del 2.10.2000 [nota 10] sui diritti dei passeggeri aerei e sollecita la sua immediata applicazione; propone che la DG Energia e Trasporti istituisca una unità "handicap" per agevolare l'accesso di tutti i disabili a tutti i modi di trasporto; invita la Commissione a predisporre una legislazione comunitaria relativa a tutti i modi di trasporto comprensiva di disposizioni vincolanti ed esplicite sull'accesso delle persone disabili;
35. ricorda alle istituzioni europee il loro codice di buona condotta sull'occupazione dei disabili e sollecita l'insediamento di un gruppo interistituzionale incaricato di esaminare le condizioni d'accesso alle persone disabili a dette istituzioni: accessibilità ed effettiva partecipazione alle riunioni, condizioni adeguate di assunzione e d'impiego; invita detto gruppo interistituzionale a predisporre regolarmente relazioni pubbliche sugli sforzi compiuti per porre in atto tale codice di buona condotta e sui progressi raggiunti nel pieno accesso dei disabili, in veste di dipendenti e di visitatori, a tutte le istituzioni dell'UE; invita le istituzioni dell'UE a pubblicare ogni due anni relazioni sul numero dei disabili impiegati dalle istituzioni dell'UE e sui posti occupati da dette persone;
36. ricorda l'utilità e l'opportunità di sensibilizzare tutta la società ai problemi generali delle persone disabili, e quindi la necessità che tutte le istituzioni (Consiglio, Commissione, Stati membri, regioni autonome e amministrazioni comunali), così come le ONG e l'intera società civile, partecipino al cambiamento dell'atteggiamento culturale e concettuale adottato nei confronti della situazione delle persone disabili;
37. esorta le istituzioni dell'UE a riconoscere la rilevanza di assicurare l'ulteriore sviluppo di un dialogo civile strutturato con le ONG rappresentative dei disabili nell'UE e nei paesi candidati all'adesione; invita le stesse istituzioni a prestare maggiore attenzione alla promozione e al sostegno delle ONG rappresentative dei disabili nei paesi candidati all'adesione per quanto riguarda lo sviluppo delle loro capacità e un dialogo civile strutturato con esse;
38. esorta la Commissione a richiamare l'attenzione, nei negoziati con i paesi candidati, sulla situazione dei disabili in tutti gli ambiti politici pertinenti;
39. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.
Nota 1: Gazzetta Ufficiale C132 del 28.04.1997, pag. 313 [torna].
Nota 2: Gazzetta Ufficiale C379 del 7.12.1998, pag. 66 [torna].
Nota 3: Gazzetta Ufficiale C98 del 9.04.1999, pag. 35 [torna].
Nota 4: Gazzetta Ufficiale C12 del 13.01.1997, pag. 1 [torna].
Nota 5: Gazzetta Ufficiale C186 del 2.07.1999, pag. 3 [torna].
Nota 6: Gazzetta Ufficiale C364 del 18.12.2000, pag. 1 [torna].
Nota 7: Gazzetta Ufficiale L303 del 2.12.2000, pag. 16 [torna].
Nota 8: Gazzetta Ufficiale C275 del 25.09.2000, pag. 10 [torna].
Nota 9: Gazzetta Ufficiale L213 del 7.09.1995, pag. 1 [torna].
Nota 10: Gazzetta Ufficiale C293 del 14.10.2000, pag. 1 [torna].