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Capitolo 3

Risoluzione del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili.

Gazzetta Ufficiale n. C 186 del 02/07/1999 pagg. 0003 - 0004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

1. un obiettivo essenziale della Comunità, come viene individuato nella strategia coordinata europea per l'occupazione, è quello di promuovere un elevato livello di occupazione;

2. negli orientamenti in materia di occupazione per il 1999 [nota 1] l'orientamento riconosce che ogni Stato membro dovrà prestare "particolare attenzione alle necessità delle persone disabili, delle minoranze etniche nonché di altri gruppi e individui che possono essere svantaggiati", e sviluppare "forme appropriate di politiche preventive e attive per favorire la loro integrazione nel mercato del lavoro";

3. il Consiglio, nella raccomandazione del 24 luglio 1986 [nota 2] ha riconosciuto i punti essenziali dell'integrazione dei disabili relativamente alla formazione professionale e all'occupazione;

4. la carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 9 dicembre 1989 prevede, al punto 26, che "ogni persona handicappata, a prescindere dall'origine e dalla natura dell'handicap, deve poter beneficiare di concrete misure aggiuntive intese a favorire l'inserimento sociale e professionale. Tali misure devono riguardare la formazione professionale, l'ergonomia, l'accessibilità, la mobilità, i mezzi di trasporto e l'alloggio e devono essere in funzione delle capacità degli interessati";

5. nella loro risoluzione del 20 dicembre 1996 in merito alle pari opportunità per i disabili [nota 3] il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno ribadito il loro impegno al principio della parità di opportunità nell'elaborazione di politiche globali per i disabili;

6. la Commissione delle Comunità europee ha fissato gli orientamenti fondamentali di una strategia in materia di disabili e di occupazione in un documento del 22 settembre 1998 dal titolo "Migliorare il livello di occupazione delle persone disabili - Una sfida comune", tenendo conto della strategia europea per l'occupazione e dell'analisi di alcuni punti essenziali dei piani d'azione nazionali per l'occupazione per il 1998. La Commissione è giunta anche alla conclusione che è necessario superare la fase di frammentazione in singole iniziative e stabilire una strategia coordinata;

7. al fine di creare pari opportunità per i disabili per quanto concerne l'accesso all'occupazione, la salvaguardia del posto di lavoro e le possibilità di carriera,

  • la convenzione n. 159 e la raccomandazione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro con cernenti la riabilitazione professionale e l'impiego delle persone handicappate, del 20 giugno 1983,
  • la raccomandazione n. R (92) 6 del Consiglio d'Europa su una politica coerente per il riadattamento dei disabili, del 9 aprile 1992, e
  • le norme standard relative alla parità di opportunità per i disabili, adottate sotto forma di risoluzione dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 20 dicembre 1993, esortano gli Stati membri a creare, valutare e riesaminare le misure di sostegno per l'inserimento dei disabili, in particolare nel campo dell'occupazione;

8. Malgrado i risultati raggiunti e i miglioramenti realizzati in singoli casi, i disabili continuano a dover affrontare ostacoli maggiori e situazioni sfavorevoli nella ricerca e nel mantenimento del posto di lavoro e per partecipare appieno alla vita socioeconomica della comunità di cui fanno parte,

Adotta la presente risoluzione:

1. Il Consiglio prende atto e approva gli intensi sforzi compiuti e previsti dagli Stati membri per la definizione e l'attuazione delle politiche volte all'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, in particolare nell'ambito della strategia europea per l'occupazione; esso approva altresì il nuovo impulso conferito dagli orientamenti annuali sull'occupazione.

2. Il Consiglio sottolinea che i piani d'azione nazionali per l'occupazione costituiscono una piattaforma completa, nell'ambito della quale vanno rafforzate le politiche indicate in precedenza. Pertanto si invita no gli Stati membri:

a) nel quadro delle politiche nazionali per l'occupazione, a porre un accento particolare, in collaborazione con le parti sociali e le organizzazioni non governative per i disabili, sulla promozione delle opportunità di lavoro per i disabili, nonché ad elaborare adeguate iniziative politiche preventive ed attive intese a promuovere il loro inserimento nel mercato del lavoro nel settore privato, incluso il lavoro autonomo, e in quello pubblico,

b) a mettere pienamente a frutto le attuali e future possibilità dei fondi strutturali europei, in particolare del Fondo sociale europeo, e delle iniziative comunitarie pertinenti, per promuovere pari opportunità di lavoro per i disabili,

c) in tale contesto, prestare particolare attenzione alle possibilità offerte dallo sviluppo della società del l'informazione di aprire nuove opportunità di lavoro, ma anche nuove sfide, ai disabili.

3. Il Consiglio accoglie con favore l'iniziativa delle parti sociali, a livello europeo, volta a individuare le buone pratiche e invita le parti sociali a tutti i livelli a svolgere un ruolo più importante nel creare migliori opportunità di lavoro e prevedere cambiamenti negoziati dell'organizzazione del lavoro, in collaborazione con i disabili.

4. Il Consiglio invita gli stessi disabili e le loro organizzazioni a fornire il proprio contributo per giungere alla parità delle opportunità di lavoro attraverso la comunicazione e lo scambio di esperienze tra tutte le componenti del mercato del lavoro.

5. Il Consiglio incoraggia le istituzioni comunitarie a promuovere, all'interno dei loro servizi, pari opportunità di lavoro per i disabili, sia con l'emanazione di norme sia avvalendosi pienamente degli strumenti giuridici e delle pratiche esistenti.

6. Il Consiglio invita la Commissione ad operare di concerto con gli Stati membri, in particolare nel quadro degli orientamenti europei in materia di occupazione e conformemente al principio di integrazione (main streaming), al fine di osservare e analizzare l'evoluzione dell'occupazione delle persone disabili sulla base di dati raffrontabili, ed elaborare, tenendo conto delle differenze nazionali, regionali e locali, nuove strategie ed azioni.

7. Il Consiglio afferma che, nel quadro di una politica globale coerente, la parità nelle opportunità di lavoro per i disabili sarà maggiore e sarà prestata un'attenzione particolare all'assunzione e alla permanenza sul posto di lavoro del personale, alla promozione, alla formazione, all'apprendimento e allo sviluppo permanente e alla protezione da licenziamenti non giustificati, e se saranno adeguatamente sostenuti settori quali:

  • l'organizzazione del posto di lavoro, anche attraverso apparecchiature tecniche, incluso l'accesso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
  • l'accesso al luogo di lavoro,
  • le qualificazioni e specializzazioni individuali richieste per il lavoro,
  • l'accesso all'orientamento professionale e ai servizi di collocamento.

8. Il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione intende presentare una proposta di strumento giuridico relativo alle pari opportunità di lavoro per i disabili.

 

Nota 1: Gazzetta Ufficiale C69 del 12.03.1999, pag. 2 [torna].

Nota 2: Gazzetta Ufficiale L225 del 12.08.1986, pag. 43 [torna].

Nota 3: Gazzetta Ufficiale C12 del 13.01.1997, pag. 1 [torna].



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