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Promemoria sulla sezione 508 del Rehabilitation Act

STANDARD DI ACCESSIBILITÀ PER TECNOLOGIE DIGITALI ED INFORMATICHE

Sottoparte A - Generalità

1194.1 Obiettivo

1194.2 Ambito di applicazione

1194.3 Eccezioni generali

1194.4 Definizioni

1194.5 Alternative equivalenti

§ 1194.1 Obiettivo.

L'obiettivo di questa parte è di realizzare quanto disposto dalla sezione 508 della Rehabilitation Act del 1973 come emendato (29 U.S.C. 794d). La sezione 508 richiede che quando le agenzie federali sviluppano, acquisiscono, sottopongono a manutenzione o utilizzano apparecchiature digitali e informatiche, ai dipendenti federali disabili venga garantito l'accesso e l'utilizzo ad informazioni e dati confrontabile con l'accesso e l'utilizzo di cui godono i dipendenti federali non disabili a meno che l'agenzia non venga assoggettata a oneri impropri. Inoltre la sezione 508 richiede che alle persone disabili membri del pubblico che richiedono informazioni o servizi da parte di una agenzia federale, venga garantito l'accesso e l'utilizzo di informazioni e di dati comparabile con quanto messo a disposizione del pubblico costituito da persone non disabili a meno che l'agenzia non venga assoggettata a oneri impropri.

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§ 1194.2 - Ambito di applicazione

(a) I prodotti inclusi in questa parte dovranno conformarsi a tutte le disposizioni applicabili della parte stessa. Allorchè un'agenzia sviluppa, acquisisce, sottopone a manutenzione o utilizza tecnologie digitali e informatiche, essa deve garantire che i prodotti si conformino alle disposizioni applicabili contenute nella presente parte a meno che l'agenzia non venga assoggettata a oneri impropri.

(1) Quando l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente parte provoca oneri impropri le agenzie dovranno fornire alle persone disabili informazioni e dati utilizzando un metodo alternativo di accesso che permetta all'individuo di utilizzare le informazioni e i dati.

(2) Allorché un'agenzia acquisisce un prodotto, se si constata che l'osservanza con una qualsiasi delle disposizioni contenute nella presente parte genera oneri impropri, la documentazione prodotta dall'agenzia all'origine della commessa dovrà spiegare perché e in qual misura l'osservanza di ognuna di tali disposizioni crea un onere improprio.

(b) Allorché acquisisce un prodotto, ogni agenzia dovrà procurarsi dispositivi che si conformano alle norme contenute nella presente parte quando tali prodotti sono disponibili sul mercato o quando i prodotti stessi sono sviluppati in risposta ad un invito da parte del governo federale. Le agenzie non possono sostenere che un prodotto nel suo complesso non è disponibile in commercio perché non esistono prodotti sul mercato che soddisfano tutti gli standard. Se esistono in commercio prodotti che soddisfano alcuni, ma non tutti gli standard, l'agenzia deve acquisire il prodotto che soddisfa gli standard nel modo migliore.

(c) Ad eccezione di quanto stabilito nel paragrafo 1194.3 (b) questa parte si applica a tecnologie digitali e informatiche sviluppate, acquisite, mantenute o utilizzate da agenzie direttamente o utilizzate da un contraente secondo i termini di un contratto stipulato con un'agenzia nel quale si richieda l'uso di tali prodotti o richiede l'utilizzo "in maniera significativa" di tali prodotti nella realizzazione di un servizio o nella fornitura di un prodotto.

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§ 1194.3 Eccezioni Generali

(a) Questa parte non si applica ad alcuna tecnologia digitale o informatica utilizzata da agenzie le cui funzioni, operazioni o utilizzo coinvolgono attività di tipo spionistico, di tipo criptologico collegate alla sicurezza nazionale, il comando e il controllo di forze armate, prodotti che costituiscono parte integrante di armi o di sistemi d'arma, o sistemi che risultano di importanza strategica per l'adempimento di compiti militari o spionistici. I sistemi che risultano di importanza strategica per l'adempimento di compiti militari o spionistici non includono quelli utilizzati per le normali applicazioni amministrative o commerciali (incluse le applicazioni di paghe e stipendi, di tipo finanziario, logistico e applicazioni per la gestione del personale).

(b) Questa parte non si applica a tecnologie digitali e informatiche acquistate da un contraente per motivi accessori ad un contratto.

(c) Ad eccezione di quanto richiesto per ottemperare alle disposizioni contenute nella presente parte, essa non richiede l'installazione di software specificamente adibito a risolvere problemi di accessibilità o il collegamento di un prodotto facente parte delle tecnologie di supporto in un posto di lavoro di un dipendente federale che non sia una persona disabile.

Quando le agenzie mettono in grado il pubblico di accedere alle informazioni o a dati mediante l'utilizzo di tecnologie digitali e informatiche, alle agenzie non è richiesto di rendere i prodotti di proprietà delle stesse accessibili ed utilizzabili da parte di persone disabili in un luogo diverso da quello in cui le tecnologie digitali e informatiche sono messe a disposizione del pubblico generico o di acquistare prodotti destinati all'accesso e all'utilizzo di persone disabili in un luogo diverso da quello in cui le tecnologie digitali e informatiche sono messe a disposizione del pubblico generico.

(e) Questa parte non deve venire interpretata nel senso di richiedere variazioni fondamentali nella natura di un prodotto o delle sue componenti.

(f) Non è richiesto che i prodotti che sono collocati in luoghi frequentati esclusivamente da personale di servizio a scopo di manutenzione, riparazione o sorveglianza episodica delle attrezzature, si conformino alle disposizioni contenute in questa parte.

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§ 1194.4 Definizioni

Le seguenti definizioni si applicano alla presente parte:

Agenzia.
Ogni ministero o agenzia federale, compreso il servizio postale degli Stati Uniti.

Formati alternativi.
Formati alternativi utilizzabili da persone disabili possono includere, ma tale lista non risulta esaustiva, Braille, testi in ASCII, stampa a caratteri ingranditi, audio registrazioni e formati digitali che si conformano a questa parte.

Metodi alternativi.
Mezzi diversi per fornire informazioni (compresa la documentazione relativa a prodotti) a persone disabili. I metodi alternativi possono includere, ma tale lista non risulta esaustiva, Voce, Fax, Relay Service, TTY, invio di informazioni tramite Internet, completamento di informazioni visive con leggende, conversione vocale di un testo e descrizioni audio.

Tecnologie di supporto.
Un qualsiasi prodotto, componente o sistema, sia acquisito commercialmente, modificato o personalizzato, che viene comunemente usato per aumentare, conservare o migliorare le capacità funzionali delle persone disabili.

Tecnologie digitali e informatiche.
Comprendono le tecnologie informatiche e un qualsiasi prodotto o sistema o sottosistema di prodotti interconnessi utilizzati nella creazione, conversione o duplicazione di dati o informazioni. L'espressione tecnologie digitali e informatiche comprende, ma tale lista non risulta esaustiva, prodotti per telecomunicazioni (come ad esempio apparecchi Telefonici), Information Kiosk, information transaction machines, siti Web, strumenti multimediali ed apparecchiature per ufficio come ad esempio fotocopiatrici ed apparecchi fax. L'espressione non comprende alcun apparecchio avente tecnologie informatiche incorporate utilizzate come parte essenziale del prodotto ma la cui principale funzione non è l'acquisizione, la memorizzazione, l'elaborazione, la gestione, il trasferimento, il controllo, la visualizzazione, la commutazione, lo scambio, la trasmissione o la ricezione di dati o informazioni. Ad esempio HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning) (apparecchiature termotecniche), prodotti come i termostati o apparecchi per il controllo della temperatura e apparecchiatura di tipo medico in cui le tecnologie informatiche costituiscono una componente essenziale delle operazioni degli apparecchi stessi, non costituiscono tecnologie informatiche.

Tecnologie Informatiche.
Un qualsiasi apparecchio o sistema o sottosistema di apparecchiature interconnesse utilizzato nella acquisizione automatica, memorizzazione, l'elaborazione, la gestione, il trasferimento, il controllo, la visualizzazione, la commutazione, lo scambio, la trasmissione o la ricezione di dati o informazioni. L'espressione tecnologie informatiche include computer, apparecchi sussidiari, software, firmware e procedure similari, servizi (inclusi i servizi di assistenza) e risorse correlate.

Controlli non automatici.
Una componente di un prodotto che richiede un contatto fisico per le operazioni ordinarie. I controlli non automatici comprendono, ma tale lista non risulta esaustiva, controlli ad attivazione meccanica, cassetti di input e output, ad esempio per fotocopiatrici, alloggiamenti per schede, tastiere di ogni tipo.

Prodotto.
Tecnologie digitali e informatiche.

Prodotti di tipo chiuso.
Prodotti che generalmente contengono del software integrato e generalmente sono progettati in modo tale che un utente non può agevolmente collegare o installare tecnologie di supporto. Questi prodotti comprendono, ma tale lista non risulta esaustiva, Infomation Kiosk e information transaction machines, fotocopiatrici, stampanti, calcolatrici, apparecchi fax, e altri tipi similari di prodotti.

Telecomunicazioni.
La trasmissione tra due o più punti specificati dall'utente di informazioni a scelta dell'utente stesso senza che venga apportato alcun cambiamento nella forma o nel contenuto delle informazioni tra quelle inviate e quelle ricevute.

TTY.
Un'abbreviazione per Teletypewriter (Telescrivente). Macchinari o apparecchiature che utilizzano comunicazioni interattive di tipo testuale mediante la trasmissione di segnali codificati attraverso la rete telefonica. Le telescriventi possono includere, per esempio TDD (Telecommunication Display Devices) (strumenti di telecomunicazione ad uso dei privi dell'udito) o computer con modem speciali. Le telescriventi sono anche chiamate telefoni testuali.

Oneri impropri. Oneri impropri implicano difficoltà o spese significative. Nel valutare se una determinata azione può dar luogo a oneri impropri un'agenzia dovrà prendere in considerazione tutte le risorse disponibili per il programma o la componente per il quale o la quale il prodotto viene sviluppato, acquisito, mantenuto o utilizzato.

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§ 1194.5 Alternative equivalenti.

Nulla in questa parte ha l'obiettivo di impedire l'utilizzo di metodi di progettazione o tecnologie come alternative a quelli prescritti in questa parte a patto che essi diano luogo ad un livello di accesso ed un utilizzo di informazioni sostanzialmente equivalente o migliore da parte di persone disabili.

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