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Camera dei Deputati - XIV Legislatura - Progetto di legge N. 3978
Disegno di Legge presentato
dal ministro per l'innovazione e le tecnologie (Stanca) dal ministro per la funzione pubblica (Mazzella) dal ministro per le pari opportunità (Prestigiacomo) e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali (Maroni) di concerto con il ministro delle comunicazioni (Gasparri) con il ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) con il ministro per le politiche comunitarie (Buttiglione) con il ministro della salute (Sirchia) e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Moratti)
Presentato il 15 maggio 2003
Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici
Articolo 1
(Obiettivi e finalità)
1. La presente legge promuove l'accesso dei disabili, in condizioni di pari opportunità, alle risorse informatiche e ai servizi telematici e garantisce, in particolare, il loro accesso alle risorse e ai servizi della pubblica amministrazione statale.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) "accessibilità": la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e di fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che, a causa di disabilità, necessitano di tecnologie assistive o di configurazioni particolari;
b) "tecnologie assistive": gli strumenti e le soluzioni tecnici, hardware e software, che permettono al disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Articolo 3
(Limiti di applicabilità)
1. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi di accessibilità non si applicano quando i disabili non sono fruitori delle risorse informatiche e dei servizi telematici in conseguenza delle finalità alle quali le risorse e i servizi stessi sono destinati.
Articolo 4
(Obblighi delle pubbliche amministrazioni)
1. Le amministrazioni pubbliche statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rispettano gli obblighi di cui al presente articolo; ai medesimi obblighi sono sottoposti, limitatamente allo svolgimento della funzione o del servizio pubblico, i soggetti che operano in regime di concessione per le medesime amministrazioni statali.
2. Nelle procedure per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 9 costituiscono oggetto di adeguata considerazione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono stipulare contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET senza prevedere che i siti rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 9. Il contratto stipulato in difetto di tale previsione si intende integrato con una clausola recante l'obbligo del rispetto dei predetti requisiti, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione stipulante; è nulla ogni clausola contraria o limitativa, salvo quanto disposto dall'articolo 3.
4. Il possesso dei requisiti di accessibilità costituisce criterio preferenziale in caso di concessione di contributi pubblici statali a soggetti privati per l'acquisto di risorse e di servizi informatici, tenuto conto della destinazione dei medesimi.
5. La concessione di contributi pubblici statali a soggetti privati per l'acquisto di beni e di servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 9.
6. Per consentire l'esercizio di mansioni lavorative che richiedono l'utilizzazione di sistemi informatici, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro.
Articolo 5
(Obblighi di dotazione)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è inserito il seguente:
"2-bis. Il datore di lavoro privato mette a disposizione del lavoratore disabile la strumentazione hardware e software adeguata alla specifica disabilità, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c)".
Articolo 6
(Verifica dell'accessibilità su
richiesta)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta, su richiesta dei privati, l'accessibilità dei loro siti INTERNET o del materiale informatico da loro prodotto o distribuito; con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuate le modalità con cui può essere reso noto il possesso del requisito dell'accessibilità e verificato il permanere del requisito stesso.
Articolo 7
(Compiti amministrativi)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche per mezzo dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 29, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni:
a) vigila sul rispetto da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, delle disposizioni della presente legge;
b) indica ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, le soluzioni tecniche necessarie per garantire l'accessibilità nei singoli casi;
c) indica i soggetti, pubblici e privati, meritoriamente distintisi per il rispetto dei princìpi della accessibilità;
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;
e) promuove, con gli altri Ministeri interessati, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e per le pari opportunità dei disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità, il dialogo e il confronto fra associazioni di disabili, amministrazioni pubbliche, operatori economici e imprese fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
g) definisce, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni statali nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l'introduzione delle problematiche di accessibilità nei programmi di formazione del personale.
Articolo 8
(Formazione)
1. Con riferimento alle amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono inserite tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche della accessibilità e delle tecnologie assistive.
Articolo 9
(Requisiti tecnici)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabiliti:
a) i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.
Articolo 10
(Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti:
a) le modalità con cui può essere reso noto il possesso del requisito dell'accessibilità;
b) i controlli esercitabili sugli operatori che abbiano reso nota l'accessibilità dei propri siti e delle applicazioni informatiche.