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Progetto di legge Piscitello

Camera dei Deputati - XIV Legislatura - Progetto di legge N. 232

Proposta di legge d'iniziativa del deputato Piscitello

Presentata il 30 maggio 2001

Disposizioni per consentire l'accesso ad INTERNET ai soggetti portatori di handicap

Articolo 1.

1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni cittadino di accedere a tutte le fonti di informazione ed in particolare a quelle che si articolano attraverso i moderni strumenti telematici e multimediali.

2. La Repubblica, in particolare, tutela e garantisce l'accesso ad INTERNET a tutti i cittadini portatori di handicap.

Articolo 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle comunicazioni ed il Ministro per la funzione pubblica, stabilisce con proprio decreto le modalità di fruizione dei siti INTERNET delle pubbliche amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, compresi gli enti non territoriali, allo scopo di consentirne la fruizione anche ai cittadini portatori di handicap.

Articolo 3.

1. I fornitori di servizi INTERNET, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonché ai sensi delle successive delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che forniscono, senza ulteriore aggravio delle tariffe vigenti, l'accesso ad INTERNET con gli accorgimenti tecnici necessari a consentirne la fruizione ai soggetti portatori di handicap visivi, uditivi o di qualunque altra natura limitativa o impeditiva delle possibilità di normale fruizione, hanno diritto ad un credito di imposta pari al 30 per cento dei costi aggiuntivi sostenuti per l'adeguamento dei propri servizi.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito decreto recante le modalità e i criteri di concessione dell'agevolazione disposta ai sensi del medesimo comma 1.

Articolo 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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