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Progetto di legge Folena

Camera dei Deputati - XIV Legislatura - Progetto di legge N. 3259

Proposta di legge d'iniziativa del deputato Folena

Presentata il 10 ottobre 2002

Istituzione del programma per la lotta al divario nell'accesso alle nuove tecnologie a livello internazionale

Articolo 1
(Finalità)

1. Al fine di contribuire alla creazione di un sistema internazionale più equo e solidale, attraverso la promozione di politiche favorevoli ad una crescita economica più giusta socialmente per tutte le nazioni, lo Stato si impegna per la realizzazione di appositi programmi e per l'istituzione di fondi di cooperazione internazionale finalizzati a contrastare il divario nell'accesso alle nuove tecnologie nonché ad assicurare a ogni popolo e a ogni essere umano il diritto all'accesso alle stesse tecnologie, al sapere e all'informazione.

Articolo 2
(Istituzione del programma per la lotta al divario nell'accesso alle nuove tecnologie a livello internazionale)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il programma per la lotta al divario nell'accesso alle nuove tecnologie a livello internazionale, di seguito denominato "programma".

2. Il programma prevede la realizzazione, in accordo con il Ministero degli affari esteri, di interventi:

a) di informazione, formazione e sensibilizzazione per favorire la conoscenza nei Paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete INTERNET e ad altre fonti di informazione, in particolare telematica;

b) di cooperazione formativa e industriale nei Paesi in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie per l'uso consapevole della rete INTERNET, tenendo conto delle esigenze delle popolazioni locali e delle loro caratteristiche culturali e sociali nonché garantendo che le fasi del processo di diffusione delle nuove tecnologie siano graduali;

c) mirati alla diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie, individuando le modalità necessarie atte a conciliare tali accessi con gli interventi nei settori delle tecnologie tradizionali;

d) per la creazione e la valorizzazione di una industria tecnologica locale, in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, nonché di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologica e scientifica, anche attraverso progetti di cooperazione internazionale volti a valorizzare e a sviluppare centri di ricerca in loco e funzionali alle diverse esigenze locali;

e) di sostegno per dotare i Paesi in via di sviluppo di infrastrutture tecnologiche atte a garantire l'accesso a tutti gli abitanti, anche attraverso la installazione di postazioni pubbliche sul territorio nazionale, nonché di diffusione di sistemi open source, free software e di applicazioni locali nelle lingue nazionali dei Paesi in via di sviluppo;

f) di sostegno per la creazione di canali educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza;

g) di sostegno a progetti pilota innovativi a forte valenza sociale.

3. Il programma si avvale di un centro tecnico di sostegno e di un comitato di controllo ed indirizzo istituiti ai sensi dell'articolo 3, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 2.

4. Il programma è articolato in piani operativi. Ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere consultivo del centro tecnico di sostegno e parere vincolante del comitato di controllo ed indirizzo, sono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4.

Articolo 3
(Istituzione del centro tecnico di sostegno, del comitato di controllo ed indirizzo e delle ulteriori strutture)

1. Sono istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il centro tecnico di sostegno e il comitato di controllo ed indirizzo del programma.

2. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, degli obiettivi e delle iniziative del programma. Svolge altresì funzioni di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del programma stesso, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promuovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale.

3. Il centro tecnico di sostegno fornisce informazioni e pareri al comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del programma.

4. Il centro tecnico di sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del centro tecnico di sostegno rimangono in carica tre anni. Il centro tecnico di sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali.

5. Il centro tecnico di sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri, al comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

6. Il comitato di controllo ed indirizzo approva ogni tre anni la ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, destinate all'attuazione dei piani operativi del programma, esprimendo parere vincolante sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo articolo 4, comma 1.

7. Il comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del programma, dotandosi altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta.

8. Il regolamento di gestione e il codice di condotta di cui al comma 7 sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

9. Il comitato di controllo ed indirizzo sulla base della valutazione degli obiettivi, degli interventi e delle campagne indicati dai piani operativi del programma, stabilisce annualmente le relative ripartizioni delle risorse del fondo di cui all'articolo 4.

10. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni, in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri, una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma.

11. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno, in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri, una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma.

12. Il comitato di controllo ed indirizzo è composto da tredici membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del comitato rimangono in carica tre anni, non sono rieleggibili e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo i seguenti criteri:

a) tre rappresentanti rispettivamente indicati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro degli affari esteri;

b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore dell'innovazione tecnologica e delle telecomunicazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) sette rappresentanti delle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative a livello nazionale, riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e operanti sul territorio nazionale con esperienze nei settori dell'innovazione tecnologica e della cooperazione internazionale.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono altresì istituite ulteriori strutture di supporto al programma per lo svolgimento delle funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza.

14. Una parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, fino ad un massimo del 5 per cento, è destinata alle strutture del programma di cui al presente articolo.

Articolo 4
(Istituzione del fondo speciale - Convenzione)

1. È istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un apposito fondo speciale destinato all'istituzione del programma e alla realizzazione delle sue finalità.

2. Il fondo speciale è costituito dalle risorse ricavate annualmente da una apposita convenzione stipulata tra lo Stato e gli operatori di telefonia fissa e mobile riconosciuti titolari di licenza ed operanti ai sensi della legislazione vigente.

3. Lo schema della convenzione di cui al comma 2 è riportato nell'allegato A annesso alla presente legge; tale convenzione ha valore vincolante per ogni soggetto indicato dal citato comma 2, pena la perdita di ogni concessione e licenza pubbliche.

Articolo 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2003.

2. La convenzione di cui allo schema riportato nell'allegato A annesso alla presente legge deve essere stipulata entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Allegato A - (Articolo 4, comma 3)
Schema della convenzione tra lo Stato e gli operatori di telefonia fissa e mobile.

Ai fini di promuovere l'accesso alle nuove tecnologie a livello nazionale e internazionale, ed, in particolare, di garantire la fruizione della rete INTERNET e delle altre fonti di informazione telematica, comunque nel rispetto delle caratteristiche sociali e culturali delle popolazioni interessate, gli operatori di telefonia fissa e mobile riconoscono allo Stato il diritto al prelievo annuo del 5 per mille sui ricavi annui legalmente registrati e resi pubblici ai sensi della normativa vigente in materia.

Le modalità del prelievo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Le risorse derivanti dal prelievo di cui alla presente convenzione, sono da considerare a tutti gli effetti fiscali donazioni a fini sociali destinate alle organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni. A tali donazioni non si applicano gli importi massimi di detrazione previsti dall'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.



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