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Di Pierluigi Ridolfi
Nell'arco di pochi mesi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due importanti documenti sull'accesso ad Internet da parte di persone disabili: il primo è una circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica (n. 3/2001, G.U. n. 65 del 19 marzo) che detta le "Linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni"; il secondo è una circolare dell'AIPA (n. 32, G.U. n. 214 del 14 settembre) che descrive "Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche a persone disabili". Il primo documento, di tipo generale, è indirizzato a chiunque all'interno delle pubbliche amministrazioni abbia responsabilità collegate alla progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi informativi basati sulle tecnologie del web. Esso contiene concetti importanti e, per certi versi, profondamente nuovi. Innanzi tutto si osserva che l'utilizzo ottimale delle tecnologie di comunicazione e, in particolare, di Internet, costituisce un'esigenza strategica per le pubbliche amministrazioni. La rete è infatti un mezzo importante sia per accrescere la produttività del lavoro all'interno degli uffici pubblici, sia per migliorare la qualità dei servizi che essi devono offrire ai cittadini, sia, infine, per promuovere una migliore informazione sulle attività delle amministrazioni pubbliche e una maggiore partecipazione dei cittadini alle scelte delle medesime amministrazioni.
La circolare sottolinea che il web è contemporaneamente uno strumento comunicativo ed una tecnologia organizzativa, in quanto permette di lavorare insieme ad altri e di condividere informazioni tra uffici, di realizzare pratiche di integrazione tra basi di dati e tra procedure, nonché forme di collaborazione con soggetti esterni a una determinata amministrazione. Perché questo avvenga occorre che i siti siano usabili e accessibili.
L'usabilità di un sito implica che le informazioni debbano essere organizzate e strutturate in maniera da garantire la massima fruibilità. Prerequisito di ogni progettazione di un sito è l'identificazione delle tipologie di pubblico al quale è rivolto. È importante che vi sia uno sforzo per immaginare come il web sarà visto e usato dai suoi utenti una volta realizzato, tenendo conto della varietà delle caratteristiche personali, sociali e culturali dei cittadini.
L'accessibilità di un sito esige che esso sia progettato in modo da garantire la sua consultazione anche da parte di individui affetti da disabilità fisiche o sensoriali, o condizionati dall'uso di strumenti con prestazioni limitate o da situazioni ambientali sfavorevoli. L'informazione in formato elettronico per molte persone disabili è in linea di principio più accessibile rispetto alla forma tradizionale cartacea, proprio grazie alle nuove tecnologie che permettono la traduzione in diverse modalità percettive. L'esclusione causata da barriere di comunicazione risulta perciò particolarmente grave.
La circolare della Funzione Pubblica termina con la chiara direttiva che "ogni sforzo deve essere fatto perché i siti web della pubblica amministrazione siano accessibili".
La circolare dell'AIPA si rifà al precedente documento e illustra i criteri di progettazione e manutenzione dei siti web per consentirne l'accessibilità anche alle persone disabili. Si tratta di un documento dettagliato e alquanto complesso. Subito dopo alcune definizioni sui vari tipi di disabilità, che possono richiedere "tecnologie assistive", la circolare afferma che "Il grado più elevato di accessibilità si consegue attuando il principio della progettazione universale, secondo il quale ogni attività di progettazione deve tenere conto della varietà di esigenze di tutti i potenziali utilizzatori. Questo principio, applicato ai sistemi informatici, si traduce nella progettazione di sistemi, prodotti e servizi fruibili da ogni utente, direttamente o in combinazione con tecnologie assistive. L'applicazione del principio di progettazione universale può presentare dei limiti e, in alcuni casi, porre vincoli alla creatività. Nel caso dei siti web, i vincoli riguardano le modalità di attuazione delle varie soluzioni tecniche, piuttosto che il contenuto e l'estetica dei documenti, per cui non si traducono in limitazioni della possibilità espressiva".
Tutte le norme tecniche suggerite per la realizzazione dei siti web sono basate sul concetto della "progettazione universale". In pratica viene scartata la possibilità che un Ente realizzi due siti diversi, uno - di serie A - per le persone cosiddette "normali", l'altro - di serie B - per i "disabili". In altre parole, il sito deve essere uno solo, però le interfacce utente possono avere caratteristiche diverse, in funzione del tipo di utente. Ad esempio, il colore non può costituire un elemento di informazione (un non vedente sarebbe escluso da questa informazione), ma deve essere possibile per ogni singolo utente modificare il colore di fondo se questo può essergli utile per una migliore comprensione delle informazioni scritte sopra.
Non è facile realizzare dei siti basati sui criteri di progettazione universale: vi sono infatti situazioni nelle quali non è possibile una completa e generale applicazione del principio, in quanto le soluzioni tecniche oggi disponibili non permettono di rendere accessibili tutte le possibili funzioni a qualunque utente, indipendentemente dalle sue capacità fisiche e sensoriali. Le possibilità attuali coprono, tuttavia, una casistica molto vasta e suscettibile di ulteriore continuo ampliamento grazie all'evoluzione tecnologica.
In linea generale, il requisito di accessibilità sarà tanto più facilmente soddisfatto quanto più la progettazione sarà basata sulla separazione dei contenuti dalle modalità di presentazione. L'elemento architetturale di un sistema informatico che viene maggiormente interessato dal problema dell'accessibilità è l'interfaccia utente; pertanto, nella progettazione o nell'adattamento di interfacce esistenti, diventa importante un'adeguata conoscenza delle opportunità offerte dalle tecnologie assistive per utilizzarle nel modo migliore, tenendo conto delle finalità applicative.
Per favorire il rispetto dei principi illustrati, vengono fornite nella circolare delle direttive di accessibilità riferite a specifici casi: nel seguito, a titolo di esempio, ne vengono riportate alcune.
In conclusione, la circolare stabilisce che si considera accessibile un'applicazione informatica dotata di un'interfaccia utente se, con l'eventuale ausilio di tecnologie assistive, essa non presenti difficoltà di:
quando tali operazioni siano eseguite da persone sufficientemente addestrate nell'uso di una postazione di lavoro, con una configurazione dotata, a seconda dei casi, di strumenti di tecnologia assistiva quali:
Tutti questi criteri, tratti dalle due norme sopra citate, sono indirizzati formalmente solo alla pubblica amministrazione, ma hanno indubbiamente un valore generale che si può estendere alla totalità degli operatori. Per il mondo della disabilità si tratta di una conquista importante, ma non si può sottovalutare il fatto che questo tipo di soluzioni ha un costo non trascurabile, perché non è semplice realizzare un sito avendo come riferimento la "progettazione universale". Probabilmente si dovrà procedere per gradi, con orizzonti temporali relativamente lunghi, in attesa che le future tecnologie di programmazione consentano forme di automatismo destinate a rendere più agevole la costruzione dei siti. Comunque è stato compiuto un primo passo: ora si tratta di continuare ad andare avanti.
Nel seguito sono riportati i testi integrali dei due documenti.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Circolare 13 marzo 2001, n. 3/2001 (G.U. Serie generale n. 065 del 19 marzo 2001)
Linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni.
A tutte le amministrazioni dello Stato
L'utilizzo ottimale delle tecnologie di comunicazione e, in particolare, di Internet, costituisce una esigenza strategica per le pubbliche amministrazioni. La rete è infatti un mezzo importante sia per accrescere la produttività del lavoro all'interno degli uffici pubblici, sia per migliorare la qualità dei servizi che essi devono offrire ai cittadini, sia, infine, per promuovere una migliore informazione sulle attività delle amministrazioni pubbliche e una maggiore partecipazione dei cittadini alle scelte delle medesime amministrazioni.
La presente circolare, in attuazione del piano di azione e-Government, approvato dal comitato interministeriale per la società dell'informazione il 29 giugno 2000 e dalla Conferenza unificata Stato-regioni-città-autonomie locali il 23 luglio 2000, contiene indicazioni per la costruzione dei siti web delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 2911993, ed è indirizzata a chiunque all'interno delle indicate amministrazioni abbia responsabilità collegate alla progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi informativi basati sulle tecnologie del web.
In materia di accessibilità costituiscono prioritari riferimenti i documenti conclusivi della Conferenza ministeriale di Lisbona dell'Unione europea del 20 marzo 2000 e della Conferenza ministeriale di Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché le linee guida sull'accessibilità dei siti web del Consorzio mondiale del Web (W3C).
Obiettivo della circolare è fornire indicazioni sugli aspetti più importanti che riguardano le reali fruizioni dei siti web nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento al contesto organizzativo, all'usabilità del web, all'accessibilità delle informazioni.
1. Il contesto organizzativo.
L'attività di progettazione e di sviluppo del sito deve essere opportunamente inserita nel contesto organizzativo dell'amministrazione. Il web è uno strumento comunicativo in grado di modificare i flussi informativi all'interno di una organizzazione e tra essa e l'esterno.
Per questo motivo il web dovrebbe essere utilizzato per pubblicare tutta l'informazione di rilevanza pubblica relativa alle attività generate dall'amministrazione, provvedendo alla validazione e al regolare aggiornamento delle informazioni. Le informazioni obsolete sono inutili e danneggiano la reputazione e l'affidabilità del sito web, oltre che dell'amministrazione che lo gestisce.
Si raccomanda di utilizzare il più possibile le tecnologie web per la comunicazione interattiva, avendo cura di verificare attentamente le possibilità reali di corrispondere alla domanda di contatto che si crea.
Il web è inoltre una "tecnologia organizzativa". In quanto tale permette di lavorare insieme ad altri e di condividere informazioni tra uffici, di realizzare pratiche di integrazione tra basi di dati e tra procedure, nonché forme di collaborazione con soggetti esterni a una determinata amministrazione; fornisce, inoltre, il supporto tecnologico per la realizzazione di servizi evoluti ai cittadini.
Si invitano a tal fine le amministrazioni in indirizzo a porre in essere efficaci sistemi di collaborazione tra gli uffici, utilizzando in modo creativo le risorse disponibili.
2. L'usabilità.
I siti devono essere usabili. L'usabilità del web implica che le informazioni debbano essere organizzate e strutturate in maniera da garantire la massima fruibilità.
Prerequisito di ogni progettazione di un sito è l'identificazione delle tipologie di pubblico al quale è rivolto. È importante che vi sia uno sforzo per immaginare come il web sarà visto e usato dai suoi utenti una volta realizzato, tenendo conto della varietà delle caratteristiche personali, sociali e culturali dei cittadini.
Le opinioni del pubblico, opportunamente stimolate, sono essenziali per costruire un buon sito web.
L'informazione deve essere scritta in modo chiaro e con un linguaggio comune, evitando l'utilizzo di formati commerciali. Si raccomanda, inoltre, l'uso della tecnologia più semplice e più comune per risolvere un determinato problema, e la scelta di tecnologie compatibili e rispettose degli standard di Internet.
Si raccomanda la progettazione di siti coerenti nell'organizzazione e nella presentazione delle informazioni, avuto riguardo, in particolare, ai sistemi di gestione dei siti con organizzazione decentrata, nonché di porre in essere soluzioni atte a facilitare la ricerca degli argomenti attraverso, ad esempio, strumenti di ricerca semantica e la predisposizione di una mappa del sito corredata di tutti i relativi collegamenti ipertestuali aggiornati e da una guida che chiarisca le principali difficoltà riscontrabili dai navigatori.
Le informazioni, inoltre, devono essere organizzate in una struttura che evolva senza imporre frequenti spostamenti o cancellazioni, garantendo, per quanto possibile, l'omogeneità di tale struttura in tutte le parti del sito. È necessario, pertanto, che sia garantito il funzionamento dei link ipertestuali, e quindi la reperibilità delle informazioni, anche a distanza di tempo.
3. L'accessibilità.
I siti devono essere accessibili. Essi devono essere progettati in modo da garantire la loro consultazione anche da parte di individui affetti da disabilità fisiche o sensoriali, o condizionati dall'uso di strumenti con prestazioni limitate o da condizioni ambientali sfavorevoli. Un sito accessibile fornisce vantaggi anche alla generalità degli utenti.
L'informazione in formato elettronico per molte persone disabili è in linea di principio più accessibile rispetto alla forma tradizionale cartacea, proprio grazie alle nuove tecnologie che permettono la traduzione in diverse modalità percettive. L'esclusione causata da barriere di comunicazione risulta perciò particolarmente grave.
Ogni sforzo deve essere fatto perché i siti web dell'amministrazione pubblica siano accessibili.
Con riferimento ai siti e ai documenti disponibili nel web, l'accessibilità assume il significato di possibilità di lettura delle pagine, orientamento e navigazione all'interno di un sito, di interazione con le procedure che prevedono scelte, immissione di dati, attivazione di collegamenti ipertestuali, scaricamento di documenti ed altro.
Si invitano pertanto tutti coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nella progettazione, gestione e aggiornamento dei siti della P.A., ad attenersi alle regole di seguito riportate nell'allegato A possibilmente entro sei mesi dalla pubblicazione della presente circolare.
Si invitano, nel contempo, tutti coloro che sono in condizione di applicare fin nei dettagli le linee guida sull'accessibilità dei siti web del Consorzio mondiale del web (W3C), con le procedure di verifica in esse suggerite, a completare il progetto o la ristrutturazione di un sito in tal senso, al fine di raggiungere un livello superiore di accessibilità.
Roma, 13 marzo 2001
Il Ministro per la funzione pubblica: BASSANINI
ALLEGATO A
LE REGOLE DI ACCESSIBILITÀ
Organizzazione delle pagine. Distinguere, e trattare separatamente, il contenuto, la struttura e la presentazione di una pagina, facendo uso di "fogli di stile" (CSS). Non usare il colore come unico veicolo di informazione. Usare grandezze relative per indicare le dimensioni e la posizione delle componenti di una pagina. Usare possibilmente componenti "scalabili". Tutto questo allo scopo di assicurare che le pagine si trasformino coerentemente, senza perdita di informazione e senza sovrapposizioni di componenti, al variare delle scelte di visualizzazione dell'utente, come la risoluzione grafica o la dimensione dei caratteri.
Immagini e animazioni. Si deve limitare l'uso di queste componenti ai casi di vera utilità, corredandole di didascalie o descrizioni testuali (es. attributo ALT di HTML) per indicare la funzione dell'immagine o la descrizione del contenuto (es. LONGDESC o DESCRITION LINK in HTML) quando questo è importante per la comprensione del documento. Evitare scritte lampeggianti o in movimento, a causa di possibili crisi epilettiche in soggetti predisposti o di disturbo della comprensione da parte di persone con problemi cognitivi.
Mappe immagine. Usare mappe interamente contenute nel documento (client side) e corredare ogni parte sensibile di didascalia testuale.
Componenti multimediali. Corredare le componenti sonore di segnalazioni alternative visive. Corredare, possibilmente, i filmati di descrizione testuale delle immagini e di sottotitolazione dei dialoghi.
Collegamenti ipertestuali (link). Usare parole o brevi frasi di chiaro e univoco significato anche fuori del contesto, evitando espressioni generiche come "premi qui". Si deve seguire la stessa regola anche per la didascalia alternativa di collegamenti realizzati con immagini o simboli grafici.
Grafici e schemi. Aggiungere descrizioni testuali alternative, che permettano la comprensione del loro significato anche a chi non può vederli.
Componenti interattive (es. script, applet, plug-in). Limitarne l'uso ai casi di vera utilità e prevedere procedure alternative nel caso che non siano gestibili con i comuni ausili usati dagli utenti disabili. Prevedere un messaggio di avvertimento di apertura di una finestra.
"Frame". Usare nomi significativi del loro contenuto e prevedere l'alternativa NOFRAMES. Si tenga presente che una presentazione ristretta ad una porzione di schermo può creare problemi alle persone ipovedenti che preferiscono sfruttare tutta la larghezza dello schermo per la lettura con caratteri ingranditi, evitando più che è possibile lo scorrimento orizzontale del testo.
Tabelle. Assicurarsi che il contenuto e la struttura delle tabelle risultino chiari anche quando la tabella stessa viene letta cella dopo cella e una riga alla volta. Usare dimensioni relative per evitare l'invasione del contenuto di una cella in quella adiacente in caso di riformattazione della pagina con diversa risoluzione.
Verifica dell'accessibilità di una pagina. Tale verifica potrà realizzarsi, ad esempio, simulando le condizioni di lavoro di un utente disabile, con l'uso di un browser testuale oppure di un browser grafico, disabilitando il caricamento delle immagini, delle animazioni, dei suoni, dei colori e ripetendo le prove con vari livelli di risoluzione grafica e di dimensioni dei caratteri, ove possibile.
AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Circolare 6 settembre 2001, n. AIPA/CR/32 (G.U. Serie generale n. 214 del 14 settembre 2001)
Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche a persone disabili.
A tutte le amministrazioni pubbliche
A seguito delle linee guida dettate nella materia dal Dipartimento della funzione pubblica, con circolare n. 3/2001 del 13 marzo 2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 65 del 19 marzo 2001) vengono indicati criteri e strumenti per favorire l'accesso ai siti web delle pubbliche amministrazioni e l'uso delle applicazioni informatiche da parte delle persone disabili.
In particolare, vengono specificati i criteri da rispettare nella progettazione e manutenzione dei sistemi informatici pubblici, per favorire l'accessibilità ai siti web che mettono a disposizione di cittadini e imprese informazioni e servizi interattivi mediante tecnologie e protocolli Internet e alle applicazioni informatiche utilizzate dal personale della pubblica amministrazione e da cittadini e imprese per i servizi resi cosi fruibili.
Le amministrazioni che intendessero aderire integralmente agli orientamenti espressi dal WAI " Web content accessibility guidelines 1.0" del consorzio W3C, potranno raggiungere un miglior livello di accessibilità dei propri siti.
Per quanto riguarda la progettazione o la riconversione di sistemi applicativi rivolti ad un insieme limitato di utilizzatori, le amministrazioni sono invitate in via preliminare a valutare il livello di effettiva e possibile utilizzazione delle applicazioni da parte di soggetti disabili.
1. Disabilità e tecnologie assistive: principi generali di intervento per favorire l'accessibilità.
Per disabilità si intende qualsiasi restrizione o impedimento nel normale svolgimento di un'attività derivante da una menomazione.
In questo contesto vengono considerati soltanto gli aspetti di interazione con i sistemi informatici; il termine "accessibilità" va inteso quindi come la proprietà dei sistemi informatici di essere fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilità.
Le disabilità possono essere:
a) fisiche: che comprendono le disabilità motorie, relative al controllo dei movimenti degli arti, e sensoriali, che riguardano limitazioni della vista e dell'udito;
b) cognitive: che possono eventualmente associarsi a menomazioni motorie o sensoriali. Le limitazioni delle funzioni intellettive possono assumere caratteristiche diverse (disturbi della parola, del linguaggio, della coordinazione del pensiero, ecc.), tali da ridurre i livelli di comunicazione, attenzione e risposta agli stimoli esterni.
Le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono di superare o ridurre le condizioni di svantaggio dovute ad una specifica disabilità, vengono di seguito denominate "tecnologie assistive" o "ausili".
Il grado più elevato di accessibilità si consegue attuando il principio della "progettazione universale", secondo il quale ogni attività di progettazione deve tenere conto della varietà di esigenze di tutti i potenziali utilizzatori. Questo principio, applicato ai sistemi informatici, si traduce nella progettazione di sistemi, prodotti e servizi fruibili da ogni utente, direttamente o in combinazione con tecnologie assistive.
L'applicazione del principio di progettazione universale può presentare dei limiti e, in alcuni casi, porre vincoli alla creatività. Nel caso dei siti web, i vincoli riguardano le modalità di attuazione delle varie soluzioni tecniche, piuttosto che il contenuto e l'estetica dei documenti, per cui non si traducono in limitazioni della possibilità espressiva, Nel caso di sistemi informatici dedicati a specifiche finalità applicative, vi sono situazioni nelle quali non è possibile una completa e generale applicazione del principio, in quanto le soluzioni tecniche disponibili, allo stato, non permettono di rendere tutte le possibili funzioni accessibili a qualunque utente, indipendentemente dalle sue capacità fisiche e sensoriali. Le possibilità attuali coprono, tuttavia, una casistica molto vasta e suscettibile di ulteriore continuo ampliamento grazie all'evoluzione tecnologica.
La rispondenza ai requisiti di accessibilità deve essere interpretata in maniera non limitativa: gli autori non devono essere scoraggiati ad usare elementi multimediali, ma, al contrario, invitati a sfruttarli per assicurare l'accesso alle informazioni a una sempre più vasta platea di utenti.
Per quanto concerne i siti web e, più in generale, i programmi di accesso a sorgenti separate di informazione, il requisito di accessibilità sarà tanto più facilmente soddisfatto quanto più la progettazione si sia basata sulla separazione dei contenuti dalle modalità di presentazione. La separazione è resa oggi più agevole dal diffondersi di linguaggi di marcatura e dall'utilizzo di stylesheet.
In generale, l'elemento architetturale di un sistema informatico che viene maggiormente interessato dal problema dell'accessibilità è l'interfaccia utente; pertanto, nella progettazione o nell'adattamento di interfacce esistenti, è fondamentale un'adeguata conoscenza delle opportunità offerte dalla tecnologie assistive per sfruttarle nel modo migliore, tenendo conto delle finalità applicative.
Per favorire il rispetto dei principi illustrati, vengono fornite nel seguito definizioni di accessibilità riferite a specifiche configurazioni di postazione di lavoro e tecnologie assistive, sulle quali effettuare i test appropriati.
2. Linee guida e criteri per l'accessibilità dei siti web.
Un "sito web accessibile" è un sito Internet il cui contenuto informativo multimediale e le cui procedure di interazione e navigazione siano fruibili da utenti dotati di browser con diverse configurazioni, che consentano di disabilitare le funzioni di caricamento di immagini, animazione, suono, colore, temporizzazione e omettere l'uso di visualizzatori addizionali.
Per rendere accessibile un sito web ci si deve attenere alle seguenti indicazioni:
a) struttura del sito:
b) accessibilità:
c) formati e fruibilità delle informazioni:
La procedura di verifica di accessibilità deve simulare le condizioni di utilizzo da parte dell'utente disabile.
Si considera accessibile un sito che non ostacoli l'orientamento, la navigazione, la lettura di pagine e documenti, lo scaricamento di file e l'interazione con forni o quant'altro richieda introduzione di dati e gestione di comandi, quando tali operazioni siano eseguite da una persona sufficientemente addestrata nell'uso di una postazione di lavoro, con una configurazione dotata di uno o più dei seguenti software e ausili:
1) browser grafico, anche se privo di visualizzatori speciali, con capacità di gestione di fogli di stile o di componenti multimediali disabilitate (immagini, animazioni, suoni, colore): MS Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, Amaya;
2) browser testuale Lynx 2.8 o superiore, in versione per Unix, DOS o "Prompt di DOS" di Windows 95 o superiore;
3) come al punto 2), in combinazione con uno screen reader testuale per DOS;
4) come al punto 1), in combinazione con uno screen reader per ciechi operante sotto Windows 95 o superiore;
5) come al punto 1), in combinazione con un ingranditore di schermo per ipovedenti;
6) come al punto 1), in combinazione con un ausilio per disabili motori, con tastiera e/o mouse alternativi;
7) come al punto 1), in combinazione con un sistema di input vocale a controllo completo dell'interfaccia utente.
Gli ausili si intendono in "versione italiana recente", cioè disponibile in Italia da gennaio 2000 o successivamente.
I browser ai punti 1) e 2), essendo svincolati dalla tecnologia assistiva, rispondono all'esigenza di una verifica di prima approssimazione, effettuabile direttamente dallo sviluppatore, e coprono le necessità di quegli utenti che, pur non essendo affetti da minorazioni motorie o sensoriali, si trovano in condizione di non poter fruire pienamente di tutte le componenti multimediali di un sito, a causa di condizioni ambientali o di limitazioni tecnologiche.
Le verifiche di accessibilità con le configurazioni indicate al punto 1) potranno simulare varie condizioni di disabilità, attraverso la disattivazione selettiva di una o dell'altra funzione multimediale (ad esempio: immagini e grafica per simulare la cecità, suoni per la sordità, colori per i difetti di percezione cromatica).
La verifica, allorché siano adottate le diverse forme di tecnologia assistiva nei punti da 3) a 7), consente di riprodurre meglio le condizioni operative di utenti disabili. È raccomandata la compatibilità con tutti i modelli o versioni delle tipologie di ausilio elencate; tuttavia il livello minimo di accessibilità si potrà considerare raggiunto anche se assicurato soltanto con gli ausili più avanzati.
3. Linee guida e criteri per l'accessibilità delle applicazioni software.
Le barriere presenti nelle applicazioni software costituiscono uno degli ostacoli all'integrazione del personale disabile nelle attività degli uffici ed una fonte di discriminazione per i cittadini disabili che vengono esclusi o limitati nella fruizione dei servizi disponibili per via telematica. Una tipologia particolarmente importante è quella delle applicazioni didattiche multimediali, per le conseguenze che ha sull'integrazione dei ragazzi disabili nella scuola. Per le applicazioni multimediali che adottino le medesime modalità di presentazione del web, le problematiche di accessibilità si riconducono a quelle esposte in precedenza.
Ai fini dell'accessibilità, i criteri fondamentali ai quali le amministrazioni sono invitate ad attenersi nello sviluppo di applicazioni informatiche sono i seguenti:
a) accessibilità dalla tastiera:
b) icone:
c) oggetti:
d) multimedia:
e) presentazione a video:
f) etichette dei campi:
g) documentazione:
La procedura di verifica di accessibilità deve simulare le condizioni di utilizzo da parte dell'utente disabile.
Si considera accessibile un'applicazione informatica dotata di un'interfaccia utente che, con l'eventuale ausilio di tecnologia assistiva, non presenti difficoltà di: lettura del contenuto di tutte le finestre visualizzabili sullo schermo, controllo dell'inserimento di dati e dell'interazione con elementi o oggetti dell'interfaccia (menu orizzontali o a tendina, bottoni, campi di editing, check box, radio box, ecc.), quando tali operazioni siano eseguite da una persona sufficientemente addestrata nell'uso di una postazione di lavoro, con una configurazione dotata, a seconda dei casi, di strumenti di tecnologia assistiva quali:
Gli ausili si intendono in "versione italiana recente", cioè disponibile in Italia da gennaio 2000 o successivamente.
Le caratteristiche di accessibilità devono essere possedute dal software applicativo, indipendentemente dalla piattaforma hardware e software di destinazione, purché sia disponibile là specifica tecnologia assistiva. Nel caso di applicativi per sistemi multi-utente le condizioni di accessibilità si possono applicare all'emulatore di terminale, il quale può funzionare sotto altro sistema operativo, permettendo di scegliere la soluzione più favorevole.
Sul sito dell'AIPA, all'indirizzo www.aipa.it è pubblicata una selezione di riferimenti sul tema dell'accessibilità. L'AIPA, anche in collaborazione con altre amministrazioni, sta progettando la realizzazione di un sito specificatamente dedicato alla accessibilità. Nel frattempo, chiunque volesse inviare osservazioni, contributi, richieste, può inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo accesso@aipa.it
Si confida che le amministrazioni vogliano adottare le iniziative necessarie per migliorare la accessibilità dei siti web e delle applicazioni software ad operatori ed utenti disabili.
Entro un anno si procederà ad aggiornare la presente circolare, sulla base dell'esperienza maturata nel frattempo e degli avanzamenti tecnologici.
Si rimane a disposizione per ogni necessario ragguaglio.
Roma, 6 settembre 2001
Il presidente: ZULIANI