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TRIBUNALE DI LAMEZIA E MEDIAZIONE


Riportiamo il testo dell'Ordinanza del Tribunale di Lamezia che analizza l'articolo 155-sexies della nuova legge sull'affido condiviso proponendo una lettura del ruolo e della professionalità dei mediatori familiari

COMMENTO DELL'AVVOCATO CESARE RIMINI - matrimonialista in Milano

Sull'Ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme abbiamo chiesto il parere dell'avvocato Cesare Rimini.


Ravviso in questa ordinanza soluzioni lontane da quelle che sono le aspettative e le opinioni degli esperti che da anni si occupano di mediazione familiare in linea anche con le migliori e più qualificate esperienze straniere. Il mediatore, secondo la teoria e la pratica più autorevoli, è considerato come una persona che lavora "con", non "per" i genitori, in tempi contenuti, in vista di possibili accordi che i genitori, separati o in via di separazione, sono in grado di raggiungere. La possibilità che padre e madre arrivino a riconciliarsi non è ovviamente esclusa ma l'obiettivo della mediazione familiare resta quello degli accordi tra genitori separati. La mediazione familiare, quindi, è vissuta e utilizzata come strumento differente dalla CTU: ha alla radice spontaneità, autodeterminazione, libertà personale, totale riservatezza e autonomia dal sistema giudiziario; e qui sta la sua forza. Se due parti si affidano a un terzo, che non impone soluzioni, non assume deleghe, non esprime giudizi, una parte del problema è già risolta. Ben diversa la situazione se il mediatore è considerato un collaboratore, un ausiliario del giudice, un professionista da lui nominato che assomiglia agli esperti, ai periti, ai Consulenti Tecnici d'Ufficio chiamati a valutare bilanci, documenti bancari, dati catastali, malattie mentali o non, per poi riferire al giudice stesso. Il Collegio di mediazione a cui si fa riferimento nell'Ordinanza richiama appunto il procedimento delle CTU nelle quali uno o più esperti, che raccolgono la piena fiducia del giudice, si pronunciano in totale autonomia sul caso assegnato loro. Ma le funzioni del mediatore sono differenti: non si pronuncia, non fa relazioni, non rappresenta, questo no, una nuova professionalità, ma è portatore di competenze del tutto nuove rispetto ad altre figure che si occupano della separazione coniugale: il suo compito è quello di facilitare la comunicazione tra i genitori, aiutarli a risolvere in prima persona i problemi che li dividono, a recuperare la loro comune responsabilità genitoriale, senza sovrapporsi ai loro avvocati, trasformarsi in consulenti o terapeuti o, tanto meno, in periti o consulenti del giudice. L'autonomia dei genitori di accedere o meno a un servizio di mediazione va di pari passo con l'autonomia del mediatore che rende conto del suo lavoro solo al papà e alla mamma con cui lavora, non stende relazioni, non riferisce al giudice, agli avvocati, ai servizi sociali quello che avviene in una stanza della mediazione che, anche per questo, non deve trovarsi nell'edificio del tribunale.