Riportiamo il testo
dell'Ordinanza del Tribunale di Lamezia che analizza l'articolo 155-sexies
della nuova legge sull'affido condiviso proponendo una lettura del ruolo e
della professionalità dei mediatori familiari
COMMENTO DELL'AVVOCATO
CESARE RIMINI -
matrimonialista in Milano
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Sull'Ordinanza del Tribunale di Lamezia
Terme abbiamo chiesto il parere dell'avvocato Cesare Rimini.
Ravviso in questa ordinanza soluzioni lontane da quelle che sono le
aspettative e le opinioni degli esperti che da anni si occupano di
mediazione familiare in linea anche con le migliori e più qualificate
esperienze straniere. Il mediatore, secondo la teoria e la pratica più
autorevoli, è considerato come una persona che lavora "con",
non "per" i genitori, in tempi contenuti, in vista di possibili
accordi che i genitori, separati o in via di separazione, sono in grado di
raggiungere. La possibilità che padre e madre arrivino a riconciliarsi
non è ovviamente esclusa ma l'obiettivo della mediazione familiare resta
quello degli accordi tra genitori separati. La mediazione familiare,
quindi, è vissuta e utilizzata come strumento differente dalla CTU: ha
alla radice spontaneità, autodeterminazione, libertà personale, totale
riservatezza e autonomia dal sistema giudiziario; e qui sta la sua forza.
Se due parti si affidano a un terzo, che non impone soluzioni, non assume
deleghe, non esprime giudizi, una parte del problema è già risolta. Ben
diversa la situazione se il mediatore è considerato un collaboratore, un
ausiliario del giudice, un professionista da lui nominato che assomiglia
agli esperti, ai periti, ai Consulenti Tecnici d'Ufficio chiamati a
valutare bilanci, documenti bancari, dati catastali, malattie mentali o
non, per poi riferire al giudice stesso. Il Collegio di mediazione a cui
si fa riferimento nell'Ordinanza richiama appunto il procedimento delle
CTU nelle quali uno o più esperti, che raccolgono la piena fiducia del
giudice, si pronunciano in totale autonomia sul caso assegnato loro. Ma le
funzioni del mediatore sono differenti: non si pronuncia, non fa
relazioni, non rappresenta, questo no, una nuova professionalità, ma è
portatore di competenze del tutto nuove rispetto ad altre figure che si
occupano della separazione coniugale: il suo compito è quello di
facilitare la comunicazione tra i genitori, aiutarli a risolvere in prima
persona i problemi che li dividono, a recuperare la loro comune
responsabilità genitoriale, senza sovrapporsi ai loro avvocati,
trasformarsi in consulenti o terapeuti o, tanto meno, in periti o
consulenti del giudice. L'autonomia dei genitori di accedere o meno a un
servizio di mediazione va di pari passo con l'autonomia del mediatore che
rende conto del suo lavoro solo al papà e alla mamma con cui lavora, non
stende relazioni, non riferisce al giudice, agli avvocati, ai servizi
sociali quello che avviene in una stanza della mediazione che, anche per
questo, non deve trovarsi nell'edificio del tribunale.
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