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CODICE DEONTOLOGICO DEL MEDIATORE FAMILIARE
IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

 

Il Codice deontologico che segue fa parte del Documento di fondazione della S.I.Me.F. (Società Italiana di Mediazione familiare) di cui l’Associazione GeA-Genitori Ancora è socio fondatore.

 

 DEFINIZIONE E OBIETTIVI

La Mediazione Familiare (MF) è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio: in un contesto strutturato, un terzo neutrale e con formazione specifica (il mediatore familiare), sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, si adopera affinché i genitori elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale.

 

COMPETENZE DEL MEDIATORE FAMILIARE

Può esercitare la MF solo chi abbia acquisito:

Essere membri della S.I.Me.F. o di associazioni che si occupano di mediazione familiare non implica automaticamente la qualifica di mediatore familiare.

 

ETICA DEL MEDIATORE FAMILIARE

L' esercizio della MF implica da parte del mediatore familiare l'imparzialità e la neutralità nei confronti degli utenti.
Il mediatore familiare non può e non deve:

  • intervenire in mediazioni che coinvolgono persone con cui vi sia un  precedente legame personale (familiari, amici, colleghi,...)

  • erogare servizi che esulino dallo specifico della MF. Il mediatore ha l' obbligo di informare le parti che richieste di intervento o supporto d' ordine legale e psicoterapeutico devono essere indirizzate a specialisti dei rispettivi campi

  • fare pressioni sulle parti affinché aderiscano a un intesa che non sia frutto di libero consenso.

 

RISERVATEZZA

Fatta eccezione per i casi previsti dal codice di procedura penale in materia di segreto professionale, il mediatore familiare deve attenersi al più assoluto segreto quanto allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di MF e agli accordi eventualmente conseguiti. La sospensione del segreto professionale può avvenire solo con l'assenso di tutte le parti.

 

DIRITTI DEGLI UTENTI

Fin dal primo colloquio il mediatore familiare deve informare gli utenti sugli obiettivi e sulle modalità del processo di MF. Deve precisare loro la specificità del suo intervento in rapporto a quello di altri operatori (avvocati, consulenti familiari, psicoterapeuti,..).

Il mediatore familiare riceve l'incarico esclusivamente dalle parti. L'accesso alla MF non può in alcun caso essere di tipo coattivo. L'invio da parte di magistrati è subordinato al consenso delle parti e non può essere oggetto di provvedimenti o decreti a carattere obbligatorio. In nessun caso la MF deve configurarsi come ambito penale. I risultati della MF possono essere comunicati al magistrato solo dagli utenti stessi.

Il mediatore deve informare i clienti del costo eventuale dei colloqui e delle modalità di pagamento. Il costo dei colloqui non può essere subordinato ai risultati ottenuti.

L'intesa finale tra le parti può dar luogo a un accordo scritto o verbale che ha valore solo tra le parti medesime.

L'eventuale formalizzazione degli accordi, se richiesta dalle parti, è demandata a un legale scelto dalle parti stesse.

 

INTERRUZIONE DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE

Il processo di MF può essere interrotto

  • da una delle parti o da entrambe

  • dal mediatore familiare se valuta che le regole della MF non sono state rispettate o se non è in grado di garantire la necessaria imparzialità e neutralità.

 

ESTERNAZIONI PUBBLICHE

Tutte le esternazioni pubbliche degli aderenti al codice deontologico devono essere coerenti con i suoi contenuti.

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