Il
Codice deontologico che segue fa parte del Documento di fondazione
della S.I.Me.F. (Società Italiana di
Mediazione familiare) di cui l’Associazione GeA-Genitori Ancora
è socio fondatore.
DEFINIZIONE
E OBIETTIVI
La
Mediazione Familiare (MF) è un percorso per la riorganizzazione delle
relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al
divorzio: in un contesto strutturato, un terzo neutrale e con
formazione specifica (il mediatore familiare), sollecitato dalle parti,
nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito
giudiziario, si adopera affinché i genitori elaborino in prima persona
un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli, in cui
possano esercitare la comune responsabilità genitoriale.
COMPETENZE
DEL MEDIATORE FAMILIARE
Può
esercitare la MF solo chi abbia acquisito:
Essere
membri della S.I.Me.F. o di associazioni che si occupano di
mediazione familiare non implica automaticamente la qualifica di
mediatore familiare.
ETICA
DEL MEDIATORE FAMILIARE
L'
esercizio della MF implica da parte del mediatore familiare
l'imparzialità e la neutralità nei confronti degli utenti.
Il mediatore familiare non può e non deve:
-
intervenire
in mediazioni che coinvolgono persone con cui vi sia un
precedente legame personale (familiari, amici, colleghi,...)
-
erogare
servizi che esulino dallo specifico della MF. Il mediatore ha l'
obbligo di informare le parti che richieste di intervento o supporto
d' ordine legale e psicoterapeutico devono essere indirizzate a
specialisti dei rispettivi campi
-
fare
pressioni sulle parti affinché aderiscano a un intesa che non sia
frutto di libero consenso.
RISERVATEZZA
Fatta
eccezione per i casi previsti dal codice di procedura penale in materia
di segreto professionale, il mediatore familiare deve attenersi al più
assoluto segreto quanto allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di
MF e agli accordi eventualmente conseguiti. La sospensione del segreto
professionale può avvenire solo con l'assenso di tutte le parti.
DIRITTI
DEGLI UTENTI
Fin
dal primo colloquio il mediatore familiare deve informare gli utenti
sugli obiettivi e sulle modalità del processo di MF. Deve precisare
loro la specificità del suo intervento in rapporto a quello di altri
operatori (avvocati, consulenti familiari, psicoterapeuti,..).
Il
mediatore familiare riceve l'incarico esclusivamente dalle parti.
L'accesso alla MF non può in alcun caso essere di tipo coattivo.
L'invio da parte di magistrati è subordinato al consenso delle parti e
non può essere oggetto di provvedimenti o decreti a carattere
obbligatorio. In nessun caso la MF deve configurarsi come ambito
penale. I risultati della MF possono essere comunicati al magistrato
solo dagli utenti stessi.
Il
mediatore deve informare i clienti del costo eventuale dei colloqui e
delle modalità di pagamento. Il costo dei colloqui non può essere
subordinato ai risultati ottenuti.
L'intesa
finale tra le parti può dar luogo a un accordo scritto o verbale che
ha valore solo tra le parti medesime.
L'eventuale
formalizzazione degli accordi, se richiesta dalle parti, è demandata a
un legale scelto dalle parti stesse.
INTERRUZIONE
DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE
Il
processo di MF può essere interrotto
ESTERNAZIONI
PUBBLICHE
Tutte
le esternazioni pubbliche degli aderenti al codice deontologico devono
essere coerenti con i suoi contenuti.
Vietata
la riproduzione parziale e/o totale
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