Entra finalmente dopo tre lunghi di anni di attività parlamentare nel nostro
codice penale (art. 414-bis) il reato di pedofilia con la ratifica da parte
dell’Italia della Convenzione per la protezione dei minori contro lo
sfruttamento e l'abuso sessuale, siglata a Lanzarote nel 2007.
Il testo, che aveva cominciato il suo percorso nel 2009, detta alcune norme
di adeguamento interno, volte a modificare, in particolare, il codice
penale, il codice di procedura penale e l'ordinamento penitenziario.
E’ la risposta italiana all’input del Consiglio d'Europa a sensibilizzare i
paesi membri e non ad elaborare nuovi strumenti di tutela per contrastare lo
sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, anche alla luce del l’espansione
dei reati contro i minori attraverso l'ausilio delle moderne tecnologie.
La Convenzione è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio
d'Europa il 12 luglio 2007 e, aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a
Lanzarote.
Si tratta di un documento vincolante con il quale i paesi aderenti - 41 fino
ad oggi quelli che l'hanno sottoscritta e 10 quelli che l'hanno ratificata
fra i quali l'Italia - si impegnano a rafforzare la protezione dei minori
adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno degli
abusi, sia per il perseguimento dei colpevoli e la tutela delle vittime
Sono 10 gli Stati ad averla ratificata: Albania, Danimarca, Francia, Grecia,
Italia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna.
Avendo raggiunto l'obiettivo di 5 ratifiche, la Convenzione è entrata in
vigore il 1 luglio 2010.
Il disegno di legge italiano, che recepisce le disposizioni della
Convenzione, prevede una serie di modifiche ed integrazioni al codice penale
fra le quali si segnalano:
L'introduzione nel codice penale dell'articolo 414 – bis c.p.p. (Istigazione
a pratiche di pedofilia e di pedopornografia), che punisce con la reclusione
da un anno a sei mesi fino a cinque anni chiunque istiga a commettere reati
di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale
pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di
corruzione di minore; Alla medesima pena sarà sottoposto anche chi
"pubblicamente, fa apologia di questi delitti". Non potranno essere invocate
"a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario,
storico o di costume".
L’introduzione dell'articolo 609-undecies c.p.p. (Adescamento di minorenni
), con il quale si punisce l’adescamento dei minori con la pena da uno a tre
anni, previa definizione della fattispecie di reato intendendo per
adescamento: “qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore
attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante
l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.
L’introduzione di pene più severe per i delitti di maltrattamenti in
famiglia a danno di minori (art. 572 c.p.p), per i reati di associazione a
delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale a danno
di minori ( 416 c.p.p) , ed anche per i reati di prostituzione minorile (
art. 600 -bis c.p.p.) e di pornografia minorile ( art. 600 -ter c.p.p.);
Inoltre è stata prevista una duplicazione dei tempi di prescrizione per i
reati in danno di minori ed anche un inasprimento delle pene accessorie.
Anche sul tema delle misure di prevenzione personali vi è stato un
intervento, con particolare riferimento al divieto di avvicinamento a luoghi
abitualmente frequentati da minori.
Non si potrà più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età
della persona offesa nel caso di commissione di uno dei delitti contro i
minori ( art. 602 quater).
La convenzione limita anche la concessione di benefici penitenziari ai
condannati per delitti di prostituzione minorile, di pedopornografia e di
violenza sessuale.
Ammette infine al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito,
le persone offese dai suddetti delitti.
Alessandra SARRI
tratto da: Persona e
Danno di Venerdì 28 settembre, 2012
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