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L’Italia ha ratificato la Convenzione di Lanzarote del 2007



Entra finalmente dopo tre lunghi di anni di attività parlamentare nel nostro codice penale (art. 414-bis) il reato di pedofilia con la ratifica da parte dell’Italia della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, siglata a Lanzarote nel 2007.
Il testo, che aveva cominciato il suo percorso nel 2009, detta alcune norme di adeguamento interno, volte a modificare, in particolare, il codice penale, il codice di procedura penale e l'ordinamento penitenziario.
E’ la risposta italiana all’input del Consiglio d'Europa a sensibilizzare i paesi membri e non ad elaborare nuovi strumenti di tutela per contrastare lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, anche alla luce del l’espansione dei reati contro i minori attraverso l'ausilio delle moderne tecnologie.
La Convenzione è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 12 luglio 2007 e, aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote.
Si tratta di un documento vincolante con il quale i paesi aderenti - 41 fino ad oggi quelli che l'hanno sottoscritta e 10 quelli che l'hanno ratificata fra i quali l'Italia - si impegnano a rafforzare la protezione dei minori adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno degli abusi, sia per il perseguimento dei colpevoli e la tutela delle vittime
Sono 10 gli Stati ad averla ratificata: Albania, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna.
Avendo raggiunto l'obiettivo di 5 ratifiche, la Convenzione è entrata in vigore il 1 luglio 2010.
Il disegno di legge italiano, che recepisce le disposizioni della Convenzione, prevede una serie di modifiche ed integrazioni al codice penale fra le quali si segnalano:
L'introduzione nel codice penale dell'articolo 414 – bis c.p.p. (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia), che punisce con la reclusione da un anno a sei mesi fino a cinque anni chiunque istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione di minore; Alla medesima pena sarà sottoposto anche chi "pubblicamente, fa apologia di questi delitti". Non potranno essere invocate "a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume".
L’introduzione dell'articolo 609-undecies c.p.p. (Adescamento di minorenni ), con il quale si punisce l’adescamento dei minori con la pena da uno a tre anni, previa definizione della fattispecie di reato intendendo per adescamento: “qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.
L’introduzione di pene più severe per i delitti di maltrattamenti in famiglia a danno di minori (art. 572 c.p.p), per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale a danno di minori ( 416 c.p.p) , ed anche per i reati di prostituzione minorile ( art. 600 -bis c.p.p.) e di pornografia minorile ( art. 600 -ter c.p.p.);
Inoltre è stata prevista una duplicazione dei tempi di prescrizione per i reati in danno di minori ed anche un inasprimento delle pene accessorie.
Anche sul tema delle misure di prevenzione personali vi è stato un intervento, con particolare riferimento al divieto di avvicinamento a luoghi abitualmente frequentati da minori.
Non si potrà più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa nel caso di commissione di uno dei delitti contro i minori ( art. 602 quater).
La convenzione limita anche la concessione di benefici penitenziari ai condannati per delitti di prostituzione minorile, di pedopornografia e di violenza sessuale.
Ammette infine al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito, le persone offese dai suddetti delitti.

Alessandra SARRI

tratto da: Persona e Danno di Venerdì 28 settembre, 2012