Cassazione: sì all'affido condiviso anche se il genitore mostra
scarso interresse per il figlio
Con sentenza 1777/2012 la Corte di cassazione ha ritenuto legittimo
l'affidamento congiunto del minore anche se il padre mostra uno scarso
interesse nei suoi riguardi e vi sono difficoltà di relazione tra i due
coniugi. Gli ermellini ricordano che l'affidamento congiunto non è un mero
affidamento a entrambi, essendo fondato sul pieno consenso di gestione,
sulla condivisione. Ciò tuttavia non esclude che il minore possa essere
prevalentemente collocato presso uno dei genitori, anche se l'altro dovrà
avere ampia possibilità di vederlo e tenerlo con sé. La vicenda processuale
arrivata a Piazza Cavour è l'esito di un procedimento di separazione
giudiziale. Dopo che il Tribunale di Venezia aveva pronunciato la
separazione personale tra i coniugi, disponendo l'affidamento congiunto
della figlia, con collocamento presso la madre, ponendo a carico del marito
l'assegno mensile di 500, 00 euro per la figlia e 400,00 per la moglie, il
marito proponeva appello: la Corte di Appello di Venezia, rigettando
l'appello principale, affidava la minore in via esclusiva alla madre,
riducendo il regime di visite paterno. La Cassazione, accogliendo
parzialmente il ricorso del marito (che aveva sostenuto, tra gli altri
motivi, la violazione dell'art. 155 c. c. e vizio di motivazione in punto di
affidamento della figlia minore della parti, disposto dalla Corte di merito
esclusivamente alla madre) e cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha
richiamato la legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha introdotto la disciplina
dell'affido condiviso. "Già la scelta del termine - spiega la Corte - è
significativa, rispetto all'espressione più tradizionale, contenuta nella
legge di divorzio dopo la riforma del 1987, di "affido congiunto": non solo
affidamento ad entrambi, ma fondato sul pieno consenso di gestione, sulla
condivisione, appunto. Anche se il minore può essere prevalentemente
collocato presso uno dei genitori, l'altro dovrà avere ampia possibilità di
vederlo e tenerlo con sé. È previsto l'affidamento monogenitoriale, che
tuttavia costituisce eccezione rispetto alla regola dell'affidamento
condiviso: non a caso l'art. 155 bis c.c. richiede, per l'affidamento ad uno
solo dei genitori, nell'interesse dei figli minori, un provvedimento
motivato, non richiesto invece per l'affidamento condiviso. Il giudice a quo
giustifica l'esclusione dell'affidamento condiviso (disponendo affidamento
della minore alla madre), in presenza di un conflitto insanabile tra i
genitori, scarso interesse del padre per la minore, posizione di questa di
rifiuto nei confronti del padre. Ciò in contrasto, almeno parzialmente con
l'orientamento consolidato di questa Corte (per tute, Cass. n. 16593 del
2008), per cui il grave conflitto tra genitori, di per sé solo, non è tale
da escludere l'affidamento condiviso, e a frote di una consulenza tecnica,
svolta in primo grado, che, pur evidenziando difficoltà di relazione,
conclude per l'affidamento ad entrambi i genitori".
(24/02/2012 10:30 - Autore: Luisa Foti
Tratto da: Cassazione: sì all’affido condiviso anche se il genitore
mostra scarso interresse per il figlio
(Fonte: StudioCataldi.it)
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