Il Consiglio Nazionale Forense ha inviato agli Ordini forensi due
circolari in materia di mediazione. In una di queste dà conto
dell'integrazione del codice deontologico forense in cui è stato l'aggiunto
il nuovo articolo 55 bis dedicato alla mediazione; nella seconda fornisce
indicazioni per le modifiche ai regolamenti di procedura degli organismi di
conciliazione. In base alle indicazioni fornite dal consiglio nazionale
forense l'avvocato che vuole assumere la funzione di mediatore deve
garantire una "adeguata competenza" che non consistono solo nella
dimestichezza con le regole e le tecniche di mediazione ma anche nella
capacità di evitare pregiudizi per i cittadini che possono discendere "dalla
scarsa conoscenza o valutazione degli elementi loro offerti per chiudere o
no l'accordo di mediazione". Quanto alle incompatibilità, in base ai nuovi
canoni dettati dall'CNF non potrà assumere la funzione di mediatore
l'avvocato, un suo socio o un associato che negli ultimi due anni abbia
avuto rapporti professionali con una delle parti. Chi poi ha svolto la
funzione di mediatore non potrà assumere la difesa delle parti nei due anni
successivi alla mediazione. Il CNF ricorda inoltre che il codice di
deontologia forense vieta all'avvocato di ospitare la sede di un organismo
di conciliazione e viceversa. Sui regolamenti di procedura la circolare
C-26-2011 richiama l'attenzione sul testo del decreto ministeriale del 6
luglio n.145, "che ha innovato le norme regolamentari precedenti prevedendo
la introduzione per il mediatore del tirocinio assistito; nuovi e più
stringenti criteri di designazione dei mediatori rispettosi della "specifica
competenza professionale"; lo svolgimento necessario del primo incontro di
mediazione nel caso di mediazione obbligatoria; nuovi criteri di
determinazione delle indennità".
(28/09/2011 10:00 - Autore: N.R.)
Tratto da: CNF: avvocati-mediatori devono garantire competenza ed evitare
conflitti di interesse
(Fonte: StudioCataldi.it)
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