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Sentenze Cassazione su mantenimento figli da parte dei genitori separati


Cassazione: no a riduzione assegno di mantenimento in base al tempo che il figlio passa con il padre

dal sito: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_10515.asp

Con la sentenza n. 15566 depositata il 14 luglio 2011, in tema di assegno di mantenimento, la prima sezione civile ha stabilito che l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori non può essere ridotto in relazione al tempo che il bambino passa presso il padre (o la madre non affidataria, a seconda dei casi). Infatti, l'assegno va stabilito tenendo conto della situazione economica dei genitori e delle esigenze del minore e avendone motivato la quantificazione su base annua, con ripartizione mensile, ritenendo in relazione all'importo stabilito ininfluenti le modalità di visita e di soggiorno presso il genitore non collocatario. In particolare, il il genitore ricorrente aveva lamentato la violazione dell'art. 155, comma 4 cod. cvi., per non avere la Corte di merito valutato l'aumento del tempo di permanenza del minore presso il padre da essa stabilito, che avrebbe dovuto comportare una diminuzione dell'assegno stabilito in primo grado. ("Dica la Corte - si legge dalla sentenza di legittimità - se viola l'art. 155, comma 4, n. 3, cod. civ. la sentenza del giudice di merito che, nella determinazione della misura dell'assegno, non tenga conto dell'incremento dei tempi di permanenza del minore presso il genitore onerato dell'assegno"). Rigettando il ricorso, la Corte ha invece stabilito che l'assegno di mantenimento non può essere rapportato al tempo che il minore passa con il genitore non affidatario ma va rapportato alle esigenze del minore e alla situazione economica, ribadendo che le esigenze di visita e di soggiorno sono ininfluenti per calcolare l'assegno medesimo.

(Data: 17/07/2011 11.00.00 - Autore: Luisa Foti)


Cassazione: coniuge separato può adempiere al mantenimento figli con la sola ospitalità
Dal sito http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_10508.asp

Quando un coniuge separato si trova in difficoltà economica può comunque assolvere i suoi obblighi di genitore offrendo la sua ospitalità ai figli senza dover necessariamente versare un contributo ulteriore. Lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n.15565/2011. Il caso esaminato dalla Corte riguarda la richiesta di un padre separato che voleva far ripristinare il mantenimento anche a carico della sua ex sua moglie in favore dei figli, dato che la stessa aveva un reddito proprio. Secondo la Corte però "il mantenimento cui ciascun genitore e' tenuto verso i figli, puo' ritenersi assolto dal genitore dotato di reddito proprio con cui i figli non convivono, mediante gli adempimenti connessi all'ospitalita' da parte dello stesso genitore non convivente in occasione del diritto di visita".

Nello specifico
Il Tribunale di Lanciano, con provvedimento del giugno 2007, modificando le condizioni di separazione, dispose l'affidamento dei figli a entrambi i genitori, con collocazione abituale presso la casa del padre e il diritto-dovere della madre di avere con se' i figli secondo determinate modalita'. A carico della madre venne stabilito un assegno di 400 euro mensili a titolo di concorso nel mantenimento. Assegno revocato dalla Corte d'appello dell'Aquila, nel febbraio 2009, sulla base delle difficolta' economiche in cui versa la donna. Da qui il ricorso di L.F. in Cassazione volto a ripristinare il concorso al mantenimento a carico della ex. Piazza Cavour ha respinto il ricorso dell'ex coniuge e ha evidenziato che i colleghi di merito "con adeguata motivazione" hanno preso atto del fatto che la donna si trova "in una situazione economica che non le consente, oltre all'assolvimento del mantenimento diretto dei figli quando sono presso di lei, il versamento anche di un contributo ulteriore in favore del padre".

(Data: 16/07/2011 9.00.00 - Autore: N.R.)