Cassazione: no a riduzione assegno di mantenimento in base al
tempo che il figlio passa con il padre
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Con la sentenza n. 15566 depositata il 14 luglio 2011, in tema di assegno
di mantenimento, la prima sezione civile ha stabilito che l'assegno di
mantenimento in favore dei figli minori non può essere ridotto in relazione
al tempo che il bambino passa presso il padre (o la madre non affidataria, a
seconda dei casi). Infatti, l'assegno va stabilito tenendo conto della
situazione economica dei genitori e delle esigenze del minore e avendone
motivato la quantificazione su base annua, con ripartizione mensile,
ritenendo in relazione all'importo stabilito ininfluenti le modalità di
visita e di soggiorno presso il genitore non collocatario. In particolare,
il il genitore ricorrente aveva lamentato la violazione dell'art. 155, comma
4 cod. cvi., per non avere la Corte di merito valutato l'aumento del tempo
di permanenza del minore presso il padre da essa stabilito, che avrebbe
dovuto comportare una diminuzione dell'assegno stabilito in primo grado.
("Dica la Corte - si legge dalla sentenza di legittimità - se viola l'art.
155, comma 4, n. 3, cod. civ. la sentenza del giudice di merito che, nella
determinazione della misura dell'assegno, non tenga conto dell'incremento
dei tempi di permanenza del minore presso il genitore onerato
dell'assegno"). Rigettando il ricorso, la Corte ha invece stabilito che
l'assegno di mantenimento non può essere rapportato al tempo che il minore
passa con il genitore non affidatario ma va rapportato alle esigenze del
minore e alla situazione economica, ribadendo che le esigenze di visita e di
soggiorno sono ininfluenti per calcolare l'assegno medesimo.
(Data: 17/07/2011 11.00.00 - Autore: Luisa Foti)
Cassazione: coniuge separato può adempiere al mantenimento figli
con la sola ospitalità
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Quando un coniuge separato si trova in difficoltà economica può comunque
assolvere i suoi obblighi di genitore offrendo la sua ospitalità ai figli
senza dover necessariamente versare un contributo ulteriore. Lo ha stabilito
la prima sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n.15565/2011.
Il caso esaminato dalla Corte riguarda la richiesta di un padre separato che
voleva far ripristinare il mantenimento anche a carico della sua ex sua
moglie in favore dei figli, dato che la stessa aveva un reddito proprio.
Secondo la Corte però "il mantenimento cui ciascun genitore e' tenuto verso
i figli, puo' ritenersi assolto dal genitore dotato di reddito proprio con
cui i figli non convivono, mediante gli adempimenti connessi all'ospitalita'
da parte dello stesso genitore non convivente in occasione del diritto di
visita".
Nello specifico
Il Tribunale di Lanciano, con provvedimento del giugno 2007, modificando le
condizioni di separazione, dispose l'affidamento dei figli a entrambi i
genitori, con collocazione abituale presso la casa del padre e il
diritto-dovere della madre di avere con se' i figli secondo determinate
modalita'. A carico della madre venne stabilito un assegno di 400 euro
mensili a titolo di concorso nel mantenimento. Assegno revocato dalla Corte
d'appello dell'Aquila, nel febbraio 2009, sulla base delle difficolta'
economiche in cui versa la donna. Da qui il ricorso di L.F. in Cassazione
volto a ripristinare il concorso al mantenimento a carico della ex. Piazza
Cavour ha respinto il ricorso dell'ex coniuge e ha evidenziato che i
colleghi di merito "con adeguata motivazione" hanno preso atto del fatto che
la donna si trova "in una situazione economica che non le consente, oltre
all'assolvimento del mantenimento diretto dei figli quando sono presso di
lei, il versamento anche di un contributo ulteriore in favore del padre".
(Data: 16/07/2011 9.00.00 - Autore: N.R.)
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